Fondo di ristoro a favore dei risparmiatori BPVi e Veneto Banca e delle banche risolte: le risposte documentate a obiezioni di parte

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Gentile direttore, come è noto con L. 27 dicembre 2017 n- 205 è stato istituito il fondo per il ristoro ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in seguito alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 24 relativamente alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari. L’istituzione del fondo trova la sua giustificazione nell’impossibilità pratica e giuridica che attraverso azioni legali si possa poi aggredire un patrimonio idoneo a soddisfare il risarcimento del danno (leggi “Legge 205 del 27 dicembre 2017 e decreto per “ristoro delle vittime di reati finanziari”, come i soci BPVi e Veneto Banca: chiedete a fondosocibanchevenete@vipiu.it“).
Per quanto riguarda in particolare le banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) vi è da tener presente altresì un’esigenza perequativa perché la messa in liquidazione se salva l’attività bancaria, i rapporti con i correntisti, l’occupazione del personale di fatto esclude la possibilità di un risarcimento a favore degli azionisti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge doveva essere emanato il decreto attuativo del fondo. Di fatto tanto non è avvenuto. Il Senato ha votato una proroga all’ottobre 2018. Per bocca dei sottosegretari Bitonci e Villarosa il decreto non è stato emesso per asserite criticità della legge istitutiva che va riformulata. In effetti, è da ritenere che tale decisione sia conseguenza dell’intervento di alcune associazioni contrarie alla stessa (Coordinamento Banche di don Enrico Torta e Noi che credevamo nella BPVi, ndr).
In realtà una bozza del decreto attuativo è stata diffusa (da Vicenzapiu.com, ndr) e su questo alcune associazioni di azionisti hanno manifestato la loro contrarietà, mentre altri insistono per l’emanazione del decreto.
Occorre valutare se le critiche alla legge istitutiva del fondo e al conseguente ipotetico decreto attuativo siano fondate e in che misura.
Su un punto si può concordare da parte di tutti.

La dotazione del fondo è esigua (100 milioni in quattro anni). Vero è peraltro che atteso il legame della legge istitutiva del fondo con L. 23 dicembre 2005, n. 266 (fondi dormienti) tale dotazione può essere aumentata attingendo dagli stessi. Allo stato risulterebbe una disponibilità certa di un miliardo e seicento milioni di euro circa (polizz dormienti non comprese, ndr).

L’obiezione quindi viene a essere priva di rilevanza.

Una prima obiezione risiede nel fatto della difficoltà per il risparmiatore sprovvisto di documentazione necessaria per acquisti oltre il decennio di dimostrare in sede di arbitrato ANAC la vendita fraudolenta. In realtà, la procedura non avrebbe particolari difficoltà ove si tenga presente che esistono due istruttorie penali quella della procura di Roma e quella di Vicenza che comprovano i comportamenti fraudolenti ed in particolare il delitto di aggiotaggio che riassume in definitiva gli obblighi di verità, correttezza e trasparenza dell’intermediario finanziario. Una conferma si trova poi negli atti della commissione parlamentare di inchiesta. Per costante giurisprudenza ribadita anche di recente dalla Cassazione gli atti del procedimento penale sono utilizzabili come prova nel procedimento civile, e, tale utilizzazione non costituisce una anomalia come incautamente affermato da uno dei rappresentanti di una associazione.

E’ doveroso, peraltro, rilevare come possa sorgere un problema interpretativo.
Gli atti di indagine sono utilizzabili solo con riferimento a coloro che hanno acquistato azioni nel periodo compreso dalle stesse (2012 – 2014) o anche da coloro che hanno continuato a detenere azioni acquisite da tempo contando sulla bontà delle stesse? Considerando che gli obblighi di informazione per la banca non si limitano al momento della sottoscrizione, ma l’informativa va fatta anche successivamente all’investimento, se non altro in sede di approvazione del bilancio, si può ragionevolmente ritenere che anche i detentori da lungo tempo abbiamo diritto al ristoro, essendo stati privati della possibilità di valutare correttamente l’opportunità di detenere o meno le azioni possedute. Ad ogni modo a sciogliere ogni possibile dubbio interpretativo basterebbe in sede di rifinanziamento della legge e nel decreto attuativo inserire come è già stato suggerito le parole “nell’informativa successiva all’acquisto“.
Seguendo dunque la via dell’utilizzazione degli atti di indagine penale l’arbitrato ANAC non presenterebbe problemi o difficoltà insormontabili.
Ovviamente secondo la volontà dell’interessato è utilizzabile ogni altro mezzo di prova.

Non è dato comprendere perché il criterio cronologico nella erogazione dei fondi sarebbe incostituzionale. Al contrario esso garantisce con i finanziamenti successivi l’integrale ristoro del danno determinato dall’ANAC.
Da un’altra associazione la legge viene criticata in quanto non prevede un risarcimento per tutti.
Se è dato comprendere si dovrebbe prescindere dal riferimento alla frode ma prevedere una elargizione che non è dato ancora comprendere se riferita al danno ingiusto o al valore delle azioni in possesso ad una certa data.
Tale soluzione è impraticabile. Senza riferirsi ad una attività illecita l’elargizione del fondo si risolverebbe in aiuto di Stato vietato. Ancora si affermerebbe il principio che chi perde un investimento deve essere risarcito dallo Stato indipendentemente dalle ragioni della perdita. Il risultato pratico sarebbe poi che i primi ad essere risarciti sarebbero proprio i principali responsabili della vicenda Zonin e Consoli. E’ evidente che non si comprende (non si vuol comprendere? ndr) come l’istituzione del fondo abbia carattere eccezionale dovuto dalla eccezionalità della situazione – gigantesca truffa di massa -. Prescindere dall’elemento frode è contro tutto il sistema.
Una procedura che accerta comunque l’ammontare del danno ingiusto, e cioè capitale investito rivalutazione e interessi, è comunque indispensabile.
Viene ragionevole supporre che si voglia un diverso criterio di quantificazione del danno fondato non sul criterio dell’investimento ma su quello del valore azionario ad una certa data indipendentemente dall’entità dell’esborso fatto.
In tal caso però non si tratterebbe di risarcimento ma di indebito arricchimento su una truffa altrui essendo stati palesemente falsati i valori azionari.
Il criterio cronologico e la possibilità di finanziare il fondo rendono senza significato la proposta di un risarcimento in percentuale, non è chiaro su quale criterio.
Va sottolineato che anche coloro che hanno transato con le banche venete possono aderire per la differenza al fondo.

In conclusione la legge e la sua pratica attuazione vanno portati avanti implementando la dotazione e al più provvedendo ad una modesta correzione.
Avv. Prof. Rodolfo Bettiol