Di seguito pubblichiamo il resoconto di Rodolfo Bettiol e Patrizio Miatello dell’Associazione Giustizia Risparmiatori Ezzelino da Onara dopo l’incontro con i sottosegretari Bitonci e Villarosa, ai quali sono state proposte le modifiche al testo di legge da presentare come emendamenti al Parlamento
I sottosegretari hanno confermato la completa apertura nei seguenti punti: 1) aumento del 30% con tetto di ? 100.000,00 da considerare come acconto e già confermato che la percentuale sarà alzata al possibile 45% con ulteriore apporto dai conti dormienti per 1 miliardo portando a ? 2,5 miliardi la dotazione del fondo.
2) aggiunta della violazione dei reati penali, per semplificare accesso all’arbitro Consob
3) aggiunta nell’informativa successiva all’acquisto delle quote/azioni, per garantire l’accesso ai vecchi soci
4) chiarimento della procedura per l’accesso al fondo in ordine cronologico di richiesta, onde evitare che l’attesa della sentenza ritardi o complichi il ristoro al risparmiatore
5) proposta di modifica per evitare che l’accesso al fondo sia vincolato alla rinuncia ad altre azioni contro Consob, Banca d’Italia, revisori e amministratori.
6) creazione del tavolo di trattative con 10 nominativi dei rappresentanti delle associazioni.
La nostra proposta è già inviata e consegnata personalmente a tutti i gruppi parlamentari ieri 7 Novembre 2018. Il testo presentato non pare ricomprendere l?insieme del fenomeno che ha danneggiato i risparmiatori.
Esso si ispira ad una logica individualista affidando il ristoro ad un contenzioso di stampo civilistico che lascia al risparmiatore ogni onere della prova dell?ingiusto danno in conseguenza della conclusione di un acquisto delle azioni viziato da difetti di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
In realtà il fenomeno da regolare è più esteso e complesso.
Gli acquisti delle azioni sono avvenuti spesso sulle base delle dichiarazioni rese pubbliche dalle banche emittenti in sede di offerta al pubblico, approvazione dei bilanci, comunicati stampa.
Si è trattato in altri termini di una truffa di massa rilevante in modo particolare in sede penale ai sensi dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, aggiotaggio, falso in prospetto.
Si ricorda come è già stato disposto in rinvio a giudizio per i vertici della Banca Popolare di Vicenza (udienza 1 dicembre 2018) ed è pendente procedimento penale innanzi della Procura della Repubblica di Treviso in relazione a Veneto Banca e alle altre banche messe il liquidazione coatta amministrativa dal 15 novembre 2015 al 1/1/2018 ( fra cui Crediveneto, Banca Alta Padovana, Banca cooperativa Province Calabre , Banca cooperativa di Paveco)
Va rilevato come già in casi precedenti (fondo vittime dell?usura e della criminalità organizzata) non si sia richiesto il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli imputati ai fini del ristoro.
Un espresso riferimento alla violazione della legge penale avrebbe il vantaggio di alleggerire gli oneri probatori a carico dei risparmiatori.
Si deve altresì rilevare, come tra gli stessi ci sono coloro che non hanno concluso in tempi recenti acquisti di azioni, ma hanno continuato a detenerle in seguito alla falsa informativa sull?effettiva patrimonializzazione della banca, sull?effettivo valore delle azioni, sulla liquidabilità delle stesse.
Anche a costoro va espressamente riconosciuto il diritto al ristoro.
Come già proposto in relazione del testo della legge 205/2017 alla violazione degli obblighi d?informazione, diligenza, correttezza e trasparenza va aggiunta l?espressione in violazione della legge penale, e al testo sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse va aggiunta l?espressione informativa successiva all?acquisto delle azioni.
Solo così si garantisce alla gran massa dei risparmiatori truffati il ristoro.
E da notare poi che se gli arbitri dell?ACF acquisissero d?ufficio gli atti dei procedimenti penali, della commissione Parlamentare, della Banca d?Italia, della BCE e della stessa Consob le procedure arbitrali verrebbero a semplificarsi ed il risparmiatore potrebbe adire all?arbitrato ACF anche senza l?assistenza di un legale, assistenza che nella formulazione attuale del progetto di legge diviene necessaria.
Il ristoro viene poi fissato nella misura del 30 % dell?importo omnicomprensivo riconosciuto dall?Autorità Giudiziaria ordinaria o dalla ACF e vengono detratti i dividendi.
In realtà il ristoro dovrebbe essere pari al danno riconosciuto dalla sentenza o dal lodo arbitrale.
Se tanto non appare possibile, eppure lo sarebbe con il progressivo attingimento dai fondi dormienti, appare manifestamente ingiusta la previsione della non cumulabilità con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, e del tutto iniqua la previsione che l?accettazione del pagamento a carico del fondo di ristoro equivalga a rinuncia all?esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle azioni acquistate.
Si chiede pertanto che vengano espunte le relative previsioni.
Il testo del progetto di legge prevede che la Consob adotti modalità semplificate della procedura e che proceda possibilmente all?accertamento meramente documentale delle domande.
Tanto sarà possibile ove si accolgano gli emendamenti proposti relativi alla violazione della legge penale e alla detenzione protratta delle azioni in seguito a false informazioni.
In tal modo si da anche un senso concreto alla previsione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste si riferiscano ad azioni acquisite prima dell?introduzione dell?art 25 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n 58.
Le presenti proposte vengono fatte al fine del conseguimento di un effettivo ristoro a favore dei risparmiatori truffati.