A Palazzo Ferro Fini oggi 17 associazioni dei risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca oltre alle quattro banche del centro azzerate insieme alle due venete hanno chiesto congiuntamente (erano 17, poi Franco conte per Codacons, ci dicono a tarda serata, si è tirato fuori dalle posizioni finali; ndr) al Consiglio Regionale tramite FdI con Sergio Berlato, che ha convocato un incontro stampa con tutte le associazioni (non hanno aderito solo quella di don Torta/Arman e quella di Ugone) e tramite gli altri consiglieri intervenuti di dare seguito a una mozione per:
1) l’immediatezza di attuazione del fondo
2) un incontro urgente con il Ministro Tria, unico interlocutore con le deleghe pertinenti al tema.
Tutti i Consiglieri regionali sono stati invitati unanimamente dalle 17 associazioni presenti ad approvare la mozione.
Oltre ai consiglieri Sergio Berlato e Massimiliano Barison era presente anche il Vicepresidente del Consiglio regionale Massimo Giorgetti (tutti di Fratelli d’Italia) e il Consigliere regionale Maurizio Conte (Veneto per l’Autonomia – Alleanza per il Veneto).
Per i dettagli dell’incontro rinviamo per trasparenza totale nei confronti dei risparmiatori e dei politici al nostro video integrale dell’incontro, mentre di seguito pubblichiamo la nota congiunta diffusa dalle 17 associazioni accompagnate, come da elenco, anche da alcune vittime delle banche venete.
Nota congiunta delle 17 associazioni presenti direttamente o per delega alla conferenza stampa/incontro di oggi 26 febbraio su iniziativa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Veneto.
È stato precisato (nell’incontro, ndr) che, Il decreto attuativo del fondo non riesce a superare la criticità del misselling: va rilevato che il concetto di truffa oggettiva di massa, sconosciuto al diritto dei mercati finanziari e di nuovo conio, crea difficoltà applicative. Ad esempio troverebbe al limite applicazione per truffati di alcune annualità e non per tutti.
Altra difficoltà, che indubbiamente ostacolerà il cammino del fondo, riguarda la mole e la disponibilità dei documenti previsti nella bozza di decreto da produrre da parte dei soci a sostegno della richiesta di accesso al fondo. Un esempio tra tutti è quello che riguarda la produzione degli ordini di acquisto, perché non tutti, anzi pochissimi, ne hanno disponibilità oppure la copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale idonea a comprovare violazioni massive del TUF.
Tutto ciò è contrario alla predicata semplificazione della domanda ed all’inversione dell’onere della prova di cui si è sempre fatta questione di principio!!
Il 30% non viene considerato a titolo d’acconto, divenendo definitivo. Viene esclusa dunque qualsivoglia forma di ulteriore indennizzo, come ad esempio la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Praticamente i vecchi soci prenderanno dal nulla all’elemosina!
Forti perplessità sorgono anche relativamente al calcolo del quantum dell’indennizzo ad esempio per le cessioni a titolo gratuito, e successive alla messa in liquidazione delle banche, nonché alle tempistiche di effettiva erogazione alla luce di un’attenta lettura degli articoli 5 e 10 del decreto attuativo.
Per quanto riguarda questo ultimo aspetto l’art 10 stabilisce che “… il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda di indennizzo decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale, con il quale sono individuati i componenti della Commissione tecnica prevista dal comma 501…“. E’ evidente un’ulteriore dilatazione delle tempistiche di effettiva erogazione del fondo, basti pensare all’iter procedurale di selezione ed individuazione dei tecnici.
Non ultimo, ma non vogliamo appesantire il carico delle osservazioni, rimane il fantasma dello sbarramento da parte dell’Unione Europea, in quanto siamo ancora all’oscuro degli esiti dei chiarimenti forniti dal ministero.
Per il senso di responsabilità che contraddistingue la Cabina di regia, sempre aperta alla soluzione dei problemi e attenta al bene dei risparmiatori, consapevoli che il decreto attuativo non può superare la norma primaria, che può comunque essere modificata anche nell’immediato, siamo a suggerire, con l’auspicio che questa volta trovino la dovuta attenzione per l’immediata attuazione del fondo le seguenti proposte già inviate al MEF il 18/02/2018, la seguente mozione:
sia pure con qualche forzatura per superare il problema dell’onere della prova e della produzione documentale, si potrebbe proporre di modificare la lettera C) art. 7 aggiungendo alle parole “un pregiudizio ingiusto….” “agli aventi diritto che hanno acquistato o continuato a detenere strumenti finanziari”. La lettera C) potrebbe essere poi completata con l’espressa previsione che la Commissione acquisisca d’ufficio gli atti della Commissione Parlamentare, le relazioni della Banca d’Italia, della Consob e gli atti relativi a procedimenti penali collegati alla messa in liquidazione delle banche.
per quanto riguarda i casi di difficile produzione documentale da parte dei soci, si suggerisce, come peraltro già indicato, di far acquisire d’ufficio i documenti dal fondo interbancario.
Per concludere, a tutte queste problematiche la Cabina di regia aveva trovato soluzioni con proprie proposte, inviate a suo tempo all’attenzione del governo e poi confluite in gran parte nell’accantonato articolo 38, che aveva ripreso l’impianto normativo del milleproroghe che concretamente aveva provveduto al pagamento di 560 risparmiatori con il lodo ACF Consob, votato in prima battuta alla Camera e poi misteriosamente stravolto in senato senza che venisse dato alcun genere di comunicazione alla cabina di regia.
Sottolineiamo che già nell’iniziale progetto proposto dalle associazioni sottilineavamo che
1) il Fondo deve tutelare i Soci risparmiatori, trasformati in azionisti, che avevano accantonato i loro risparmi in quote delle ex banche cooperative e che hanno continuato a detenere le quote azionarie prima del 2013 a causa della violazione massiva di false informazioni e violazioni di leggi penali.
2) Il danno subito oltre la perdita del risparmio riguarda anche la rivalutazione monetaria e interessi legali.
3) Non possono essere ammessi al fondo gli aventi causa che hanno acquistato dopo la messa in liquidazione della banca.