Superate, salvo ulteriori sorprese, grazie alle dichiarazioni del ministro Giovanni Tria, le paure scatenate da chi paventava (si augurava?) una bocciatura da parte della Commissione Europea del Fondo Indennizzo Risparmiatori varato nell’ultima legge di bilancio, abbiamo chiesto all’avvocato Sergio Calvetti, che, oltre agli altri, rappresenta circa 8.000 soci azzerati delle banche venete, di aggiornarci della situazione degli indennizzi ai risparmiatori.
Nella video intervista esclusiva l’avv. Calvetti, quindi, ci aggiorna sulla situazione in attesa del decreto attuativo, che andrà emanato entro il 31 gennaio 2019, e dà informazioni precise agli azzerati e agli obbligazionisti di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Carife, Banca Marche CariChieti e delle altre 5 banche interessate (Banca Padovana di Credito Cooperativo, Popolare Province Calabre, BCC Paceco e Bcc Brutia) su cosa fare e cosa aspettare per gli indennizzi ai risparmiatori.
L’avvocato di Tlc Lawyers Calvetti & Partners fa, anche, un quadro sulle altre azioni da intraprendere, in sede civile e penale, per tentare il recupero totale di quanto speso visto che il fondo istituito (con una dotazione di 1.575.000.000 di euro in tre anni) per gli indennizzi ai risparmiatori soci delle banche “poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 ° gennaio 2018″ coprirà il 30% del prezzo di acquisto delle azioni fino a un tetto di 100.000 euro.
Ricordiamo che “hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 256 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa”.
Inoltre “I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo”.