Fondo soci vittime di BPVi e Veneto Banca, “confronto” tra Rocca e Coviello sui pro e i contro per fare meglio ma con una domanda: se rinviare significasse non fare?

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L’illustrazione, da noi fatta in esclusiva lunedì 20 agosto, della bozza del decreto attuativo della legge 205 “secretata” da tutti e a tutti , anche se approvata da tutti i partiti del vecchio parlamento il 27 dicembre 2017, passata in Europa per il concetto di “ristoro” alle vittime di reati finanziarie (e non di rimborsi proibiti ad azionisti) e confermata nella sostanza sempre da tutti i partiti delle nuove Camere in sede di Milleproroghe il 6 agosto 2018, è stata contrastatata con metodi minacciosi da chi non vuole far ragionare e decidere i soci vittime di BPVi e Veneto Banca (e delle quattro banche risolte) sulla base di informazioni certe ma solo per raggiungere i propri opbiettivi, personali e non generali.

Ma l’incontro di lunedì (qui il video integrale, senza “censure” di parte nonostante i violenti di turno) sta portando i soci, nostri lettori, vecchi e nuovi, a scrivere numerosi alla nostra mail dedicata fondosocibanchevenete@vipiu.it, da cui rispondiamo alle loro domande direttamente o girandole a chi può rispondere con competenza e senza paraocchi politici, e vari esperti, di varie opinioni, a partecipare ad un dibattito sempre più vasto che noi favoriamo e di cui vi proporremo le parti più interessanti senza filtri che non siano quelli della discussione libera ma pacata.

Ci ha scrtto, ad esempio, Riccardo Federico Rocca, dell’omonimo, importante studio milanese, e non di certo innamorato della legge 205.

Ragione in più per scambiarci considerazioni pro e contro, ma per fare meglio, alla luce del sole.

Ecco, quindi, il botta e risposta su vari punti, ma tutti con riferimento al documento da noi pubblicato e non a chiacchiere e promesse dei politici di turno, tra Rocca, molto noto anche a Vicenza, e chi vi scrive, che studia leggendo, cercando documenti e chiedendo a destra e manca (non solo a Franco Conte di Codacons Veneto, che pure ha collaborato a questo confronto di opinioni,  ma anche al prof. avv. Renato Ellero che in questo week end intervisteremo per voi in video.

Il DM (Decreto ministeriale o decreto attuativo) lascia aperta la porta ai sottoscrittori della OPT?

Rocca. A prescindere dalla mia personale opinione che, sotto il profilo giuridico, economico e morale, chi ha aderito alla OPT nulla ha più titolo a richiedere, il dettato del DM mi pare escluda testualmente tale eventualità. L’art. 3 recita infatti: “sono esclusi dall’intervento del Fondo di ristoro i crediti relativi agli strumenti finanziari, che, per effetto di atti unilaterali o contrattuali posti in essere dagli aventi diritto, siano estinti o inefficaci o inopponibili nei confronti delle Banche in risoluzione o liquidazione e dei relativi cessionari dei beni“. E chi ha aderito alla OPT non ha più pacificamente crediti opponibili alle banche in risoluzione.

Coviello. Quanto richiamato all’art. 3 in effetti risulta in contrasto con la legge 205, secondo il comma 1107 “dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano gia’ beneficiato” ma, in senso opposto, il comma 2e dell’art. 4 sembra ripristinare correttamente il dettato della legge quando fissa che nell’istanza che deve presentare il socio “indica …. gli eventuali importi incassati dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari, che non siano stati considerati nella sentenza o nel lodo arbitrale di cui alla lettera d)”.
A supportare questa più puntuale interpretazione del comma 1107 della legge 205 c’è il comma 1 all’art. 5 del DM che recita in maniera chiara: “Il ristoro finanziario è determinato nella misura dell’importo relativo al danno ingiusto, riconosciuto da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, per capitale investito, eventuali interessi di mora e rivalutazione, con esclusione delle spese legali e giudiziali. Da detta misura dell’ammontare del ristoro sono in ogni caso detratti gli eventuali importi di cui gli aventi diritto hanno già beneficiato in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di risarcimento, indennizzo o ristoro comunque denominato, che non sono stati considerati in detrazione nella sentenza o nel lodo arbitrale medesimi“.

Quindi in sede di applicazione sarà la legge a prevalere nel determinare i criteri interpretativi sul Regolamento (DM) che è contraddittorio solo nel suo comma 2e dell’art. 3.

Infine sul punto, nel considerare etica la riflessione di Rocca sugli effetti definitivi di una transazione, nelle realtà delle migliaia di casi coinvolti la decisione è stata assunta su pressione della banca, in evidente stato di necessità e in presenza di prospettive di salvataggio non realizzate. Quindi l’OPT sarebbe addirittura nulla.

Le decisioni già prese dell’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) consentono di accedere al Fondo ristoro?

Rocca. È una tesi del tutto fantasiosa poiché la legge 205/2017 fa riferimento solo alla procedura Arbitrale ANAC.
Coviello. Il Fondo sarà di certo impegnato da domande indirizzate all’arbitro ANAC ma quello che c’è in più nel decreto attuativo è il recupero di sentenze anche di primo grado o lodi arbitrali maturati prima della LCA, quindi emessi dall’ACF, restati nel frattempo carta straccia. Il comma 1 dell’articolo 4 recita infatti: ” Per le sentenze passate in giudicato e i lodi divenuti non impugnabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di un anno decorre dall’entrata in vigore del presente decreto“.

Per i lodi già emessi si salta, quindi e addirittura, l’istruttoria e si passa direttamente alla fase “titoli esecutivi” per l’accredito del danno ingiusto quantificato in altra sede (eventuale sentenza e, in numero molto maggiore, i lodi). Segnalo che questo “di più” mi dicono interessi circa 1.500 persone: l’immediato pagamento sarebbe una iniezione di fiducia e consentirebbe a tutti di passare finalmente dalla disperazione alla concreta prospettiva di ristoro.

Peraltro, è sul merito del provvedimento che nascono le maggiori perplessità.

Rocca. In breve, un procedimento contenzioso sia esso a fronte dell’autorità giudiziaria ordinaria o a un collegio Arbitrale, presuppone la compresenza di tre parti: l’attore che chiede, il convenuto che oppone, il giudice (o arbitro) che decide. La sentenza o lodo, una volta emessa, è peraltro vincolante ed esecutiva (fatta salva l’eventuale impugnazione) sicché se dispone che l’una parte abbia diritto, ad esempio, a ricevere 50.000 euro, il detto importo dovrà essere corrisposto dal soccombente entro e non oltre un termine ben definito (ad. es. dieci giorni) dalla notifica della relativa decisione.

Nel caso di specie, di fronte al collegio Arbitrale dovrebbero, pertanto, sedere da un lato il risparmiatore reclamante e dall’altra parte il gestore del fondo (quale convenuto chiamato a pagare) che in tale contesto dovrebbe sollevare tutte le possibili eccezioni di diritto e di fatto sulla richiesta risarcitoria, sicché l’arbitro possa decidere, sentite le parti, con piena cognizione di causa.

Invece, il DM sovverte in toto tale procedura, attribuendo al “gestore del fondo” il potere di avviare un’autonoma istruttoria dopo l’emissione del lodo, privando di fatto la procedura arbitrale di qualsiasi valenza ed efficacia costitutiva del diritto.

Tale considerazione è facilmente ricavabile dalla semplice lettura del DM laddove si attribuiscono al gestore ben 180 giorni per la conclusione del procedimento, termine che, addirittura, può essere sospeso per l’acquisizione di dati e informazioni, con procedura del tutto discrezionale (recita il DM: Il gestore può chiedere ulteriori dati e informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie). Permane poi l’arroganza del burocrate: “Qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga in tutto o in parte entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Gestore, l’istanza viene rigettata, potendo essere ripresentata, fermo restando il termine di decadenza previsto dal precedente comma 1“.

Si introduce, infine, un’inaccettabile deroga al principio dell’ordine cronologico, laddove si dispone che: “Il pagamento del ristoro finanziario viene effettuato secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione prevista dai commi precedenti oppure, negli altri casi, della presentazione di idonea documentazione di completamento“.

In sostanza, una qualsiasi domanda può essere facilmente fatta slittare nell’ordine in graduatoria con la semplice richiesta di documentazione integrativa. E poiché veniamo fuori da una storiaccia di scavalcamenti, questa disposizione non può che essere prodromica di contestazioni infinite.

Sospetto, infine, è il carico di responsabilità del quale è gravato il gestore che ha – a mio avviso – il solo obiettivo di giustificarne le lentezze operative. In breve, a fronte di un lodo che dispone che a Caio Rossi siano corrisposti 50.000 euro, il gestore incorre pacificamente in responsabilità in soli due casi: se erra nell’ammontare (es. bonifico di 150.000 euro invece di 50.000 euro) o nel destinatario (invio al sig. Meio Bianchi invece che a Caio Rossi). E trattasi di casi di responsabilità talmente pacifica da non dovere essere certo esplicitata in un DM.

Per concludere, al gestore del fondo vanno attribuiti due soli compiti: (a) essere contraddittore necessario del risparmiatore nella procedura arbitrale e, pertanto, solo in tale sede (i) sollevare tutte le ritenute opportune osservazioni e contestazioni sulla richiesta risarcitoria; (ii) produrre la documentazione utile a supporto della propria tesi e (iii) richiedere al risparmiatore di eventualmente integrare la documentazione prodotta, con l’Arbitro a decidere se tale domanda sia giustificata o solo dilatoria; (b) dare con tempismo esecuzione alla decisione arbitrale. E null’altro.

Coviello. Corretta in punta di diritto l’osservazione di Riccardo Federico Rocca che va, però, declinata con la situazione di fatto.
Con la LCA (Liquidazione Coatta Amministrativa) delle due banche venete, infatti, sono caduti i processi avviati e si è tolta la via del ricorso all’ACF e il risparmiatore è stato messo all’angolo. L’istruttoria in capo al Fondo è bilaterale tanto che poi sarà il Fondo a continuare il contenzioso con la LCA come da comma 1 dell’art. 7 del DM: “Gli importi definitivi dei ristori finanziari previsti dal precedente articolo 5 versati agli aventi diritto sono recuperati dal Fondo di ristoro mediante insinuazione nello stato passivo delle Banche in risoluzione o liquidazione…
In merito poi all’arroganza della burocrazia sono assolutamente d’accordo.

Ma ANAC non è burocrazia… almeno per ora sta operando bene con gli obbligazionisti delle 4 banche risolte. Infatti lavora in collaborazione con le associazione di tutela dei consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico che è l’organo rappresentativo e riconosciuto delle associazioni.

In merito al criterio cronologico e al rischio di discrezionalità sono poco preoccupato. Si dovrà consolidare il dato che i 100 milioni della legge 205 sono iniziali, che dai fondi dormienti, regolati dalla legge 266 del 2005, fin da subito si potranno prelevare, volendolo, 1.574 milioni di euro (cristallizzati al 2016) per i soli conti correnti dormienti per non parlare delle polizze dormienti e degli altri strumenti finanziari analoghi di cui alla legge 266. Tra l’altro nel quadriennio considerato ogni anno ci saranno nuovo importi recuperati da conti e polizze dormienti .

C’è poi da rilevare come fatto importante che il Gestore del Fondo continuerà ad esaminare le domande anche quando lo stanziamento di competenza è esaurito. Al rifinanziamento (che può avvenire con atto ministeriale e non con legge!) il Fondo provvede all’accredito del piano nell’ordine della lista d’attesa.

 

Sperando, quindi, di aver fornito ai lettori nuovi stimoli costruttivi alla discussione (su do-cu-men-ti!) faccio con una domanda che a me appare dirimente: tra i promotori di una nuova legge e quelli che spingono per l’immediata pubblicazione usando il sentiero della nuova norma per sistemare eventuali criticità qual’è il parere di Rocca e di tutti?

Io ritengo che il principio di questa norma (risarcibilità dell’azionista per reati subiti e con il danno ingiusto ristorato integralmente senza paletti di data, di reddito, di consistenza patrimoniale, di entità del danno), mi pare un punto da non lasciar finire su un binario morto per avviarsi verso una prospettiva di risarcimento, forse addirittura parziale, con un ritardo di almeno un anno per essere operativi nell’incertezza di una situazione politica aperta ad ogni esito, ognuno dei quali allungherebbe i tempi!

O rinvierebbe il risarcimento ai soci alle calende greche considerando i grandi problemi che, volenti o nolenti, i nostri politici gialloverdi, rossi, biancorossi, neri, azzurri e arcobaleni che siano, dovranno affrontare in sede di DEF e di risanamento dei conti del Paese.

E se fosse questo il motivo vero che anima chi, giocando sul consenso generato dalla disinformazione sistematica, vuole rinviare l’inizio delle operazioni di risarcimento per, poi, magari annullarle di fronte a sopravvenienti esigenze di entità e priorità superiore?

Chiedetevi solo a questo proposito, prima di rispondere alla domanda precedente, perchè il governo precedente non ha emanato il decreto attuativo della legge 205 e perchè quello attuale, che ha avuto l’ok di tutto il parlamento, manda avanti Bitonci e Villarosa a giocare alla prossima promessa?