Gdf di Vicenza: misura interdittiva per due manager di società titolare di noto marchio nazionale nel settore abbigliamento per bambino

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Riscontri della GdF
Riscontri della GdF

Nella giornata di oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza (qui altre notizie su GdF di Vicenza e altre località, ndr) hanno dato esecuzione all’ ordinanza applicativa di misura interdittiva disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, su richiesta di questa Procura, nei confronti di due amministratori/gestori una S.p.A., con sede in Nola (NA), titolare di un noto marchio nazionale operante – con la formula commerciale del franchising – nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini.

Con I’indicato decreto è stata disposta nei confronti degli indicati imprenditori I’applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di “… esercitare attività imprenditoriali di qualsiasi natura e in qualsiasi forma sia individuale, che associata o societaria” in relazione ai reati di concorso esterno in plurime condotte di bancarotta fraudolenta – patrimoniale ed “impropria” per effetto di operazioni dolose – connesse alla dichiarazione di fallimento di una S.R.L. (sentenza del Tribunale di Vicenza 12 marzo 2018).

L’attività di indagine svolta dalla Procura di Vicenza – con I’ ausilio dei militari della Guardia di Finanza del Comando Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Sezione di Polizia Giudiziaria – ha preso avvio dal fallimento dell’indicata società di capitali (franchisee) operante nel comprensorio vicentino ed affiliata – a seguito di contratto di franchising – alla catena commerciale facente capo alla società campana (franchisor).

Nell’indagine sono coinvolti anche l’amministratore/legale rappresentante della società fallita e l’agente di zona per la rete di affiliati alla S.p.A…

Nel corso delle indagini è emerso che la società titolare del marchio e promotrice della rete commerciale in franchising avrebbe posto in essere, ai danni dell’affiliato vicentino, condotte riconducibili all’ “abuso di dipendenza economica” previste dall’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina delia subfornitura nelle attività produttive”, consistite:

• nell’imporre acquisti di merce destinate alla rivendita al dettaglio per quantitativi non sostenibili dall’affiliato, causando un progressivo crescente aumento delle merci invendute giacenti in magazzino, con conseguente forte indebitamento dell’affiliato, e nell’assoggettare l’affiliato a plurime e reiterate campagne promozionali secondo condizioni ed applicazione di sconti inidonee a garantire un adeguato margine di guadagno all’ affiliato

• nel favorire la grave situazione di indebitamento dell’affiliato in quanto le forniture di merci imposte dall’ affinante venivano finanziariamente regolate con finanziamenti “baciati” erogati dalla società nolana al fine di consentire alla società franchìsee di onorare, alle diverse scadenze, le ricevute bancarie emesse a fronte delle forniture di merci

• nell’ interrompere arbitrariamente e senza preavviso il rapporto di affiliazione con il franchìsee in evidente stato di decozione, stipulando peraltro con la società fallita un contratto di natura transattiva avente ad oggetto la compensazione dell’ ingente esposizione debitoria – oltre 800.000,00 euro – a fronte della cessione alla società affinante della quasi totalità dell’ attivo patrimoniale, degli arredi dei cinque esercizi di vendita e dell’ avviamento, con corrispettivo pregiudizio per gli altri creditori.

In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 si rappresenta che il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.