Molte volte sorgono conflitti tra genitori e insegnati o questi ultimi e dirigente scolastico legati al ritardo con cui i genitori si recano a scuola per riprendere i figli dopo il suono dell’ultima campanella.
Non si parla di ritardi occasionali, che possono essere tollerati, ma di ritardi che si verificano di frequente e che hanno delle tempistiche inaccettabili.
Secondo alcuni genitori, infatti, l’insegnate è tenuto a rimanere a scuola col bambino fino a quando il genitore, o un delegato, non si recherà a prenderlo.
Gli insegnanti, invece, ritengono che non sia giustificabile un atteggiamento di ritardo costante che, di fatto, implica un illegittimo ed ingiustificato prolungamento del loro orario di lavoro.
Non esiste, invece, una posizione unica assunta dai Dirigenti scolastici.
Alcuni condividono la posizione degli insegnanti mentre altri ritengono che i docenti dell’ultima ora di lezione, soprattutto in caso di bambini particolarmente piccoli, debbano attendere per un tempo indefinito l’arrivo del genitore.
Chi ha ragione?
La risposta è nella normativa di vigilanza degli alunni durante l’entrata e l’uscita da scuola.
Chi è tenuto alla vigilanza?
La vigilanza è esercitata tanto dai docenti quanto dal personale della scuola e quello ausiliario.
Cosa prevede l’obbligo di vigilanza a carico del docente?
L’art. 29, comma 5, del CCNL pone l’obbligo all’insegnante di vigilare sugli alunni per tutto il corso delle lezioni e gli stessi devono trovarsi in classe cinque minuti prima delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni.
Quando ci sono alunni particolarmente piccoli, si pensi alla scuola primaria, l’insegnate dell’ultima ora deve accompagnare gli alunni e deve verificare che all’uscita ci siano i genitori.
Questo perché sarebbero direttamente responsabili laddove affidassero un bambino ad una persona non delegata.
Si pensi ai casi di conflitto sulla genitorialità o a i casi di minori sottratti dal genitore che non ne aveva la custodia.
Cosa accade se il genitore o un suo delegato non è presente?
L’insegnante non ha obbligo di attendere l’arrivo del genitore. Ha, invece, il diverso obbligo di segnalare al dirigente scolastico (o al vicario) la mancata presenza del genitore e di “consegnare” l’alunno alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
Cosa comporta?
Il corretto rispetto della normativa determinerà che il collaboratore scolastico dovrà sorvegliare l’alunno e, pertanto, non potrà svolgere le ordinarie mansioni.
Sarà, inoltre, onere dei collaboratori scolastici prendere contatto con i familiari e con i delegati della famiglia per assicurarsi che l’alunno rimanga meno tempo possibile all’interno dell’istituto.
E’ evidente che il mancato svolgimento delle proprie mansioni ricadrà negativamente anche sugli altri alunni che troveranno ad esempio le aule sporche.
Cosa succede se il ritardo è cronico e non episodico?
Nel caso in cui il ritardo non sia episodico ma cronico, la scuola ha la facoltà, non l’obbligo, di avvisare l’Autorità giudiziaria, Polizia e/o Carabinieri, affinché vengano effettuate idonei indagini sugli episodi di abbandono temporaneo del minore.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc