Gli appassionati della bicicletta devono indossare un giubbotto dotato di bande riflettenti o portare le classiche strisce riflettenti (“bretelle”).
Lo prevede l’art. 182 comma 9 bis del Codice della Strada, che contiene precise disposizioni per la sicurezza dei ciclisti.
I ciclisti hanno l’obbligo di indossare questi indumenti ad alta visibilità:
Queste disposizioni sono:
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valide da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba
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riferite solo ai percorsi effettuati al di fuori delle aree urbane
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riferite anche ai percorsi urbani, ma limitatamente al transito nelle gallerie
Chi si muove con la bicicletta in città o in altri centri abitati, può farlo senza utilizzare nessun dispositivo di sicurezza.
Ciò nonostante utilizzare il giubbino riflettente anche in città e nelle ore diurne rappresenta sicuramente un atteggiamento responsabile; infatti l’alta visibilità garantita diminuisce la possibilità di essere coinvolti in incidenti stradali.
Il giubbotto di sicurezza e le bretelle riflettenti specifiche per la parte superiore del corpo devono essere conformi alle caratteristiche richieste dalla legge.
In particolare, il vestiario dovrà essere dotato di un’etichetta contenente:
Al momento dell’acquisto, quindi, sarà fondamentale prestare attenzione a queste caratteristiche.
Sanzioni
La violazione all’obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità comporta una sanzione pecuniaria minima di 26,00 euro, come previsto dell’articolo 182, comma 10 del Codice della Strada.