Giustizia, Walter Mauriello (presidente di Meritocrazia Italia): non sia un lusso

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L’art. 192 della bozza di legge di Bilancio, sulle «Disposizioni in materia di contributo unificato», fa divieto di procedere all’iscrizione a ruolo delle nuove controversie per il caso di omesso pagamento del contributo unificato ovvero quando l’importo versato non sia corrispondente al valore dichiarato della causa – premette nella nota sulla giustizia che pubblichiamo Walter Mauriello, presidente di  Meritocrazia Italia (qui le altre note su ViPiù.it dell’associazione, ndr) -.

L’inadempimento anche parziale dell’obbligazione tributaria impedirebbe, insomma, l’accesso alla tutela giurisdizionale. A prima lettura, la disposizione sembrerebbe dare priorità a interessi puramente patrimoniali, alle entrate erariali, rispetto al bisogno di tutela dei singoli e al libero esercizio del diritto costituzionale alla difesa.

Un bilanciamento male operato e in gravissima violazione della gerarchia dei valori proposto dalla Carta costituzionale e confermato dalle norme sovranazionali sulla protezione dei diritti dell’Uomo.

A ben vedere, però, considerando che il varo della misura si accompagnerebbe a barriere economiche all’effettività del diritto alla Giustizia già elevatissime (considerati i costi esorbitanti previste dalle tabelle dei contributi unificati), pare di scorgere nella scelta un ennesimo tentativo di scoraggiare il ricorso ai giudici al fine di deflazionare l’oneroso carico giudiziario, alla base di una macchina lenta e farraginosa. Un modo per aggirare l’ostacolo della grave carenza di organico, di dotazione infrastrutturale e di adeguatezza procedurale e organizzativa e delle deleterie incertezze in ordine all’individuazione del giudice competente, gravando i cittadini della responsabilità che le Istituzioni dismettono da troppo in un continuo differimento dell’intervento di riforma del sistema Giustizia.

Il prezzo per il mancato coraggio del legislatore degli ultimi anni viene pagato in effettività dei diritti fondamentali.

Una sconfitta per lo Stato di diritto.

È vero che l’art. 24 cost. non implica l’immediatezza nell’esperimento dell’azione, differibile nel tempo al fine di salvaguardare interessi di carattere generale o sociale, evitare forme di abuso del diritto o perseguire superiori finalità di giustizia, ma (come pure ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale) sempre che ciò non precluda del tutto o renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa. Il libero accesso alla giustizia può subire una compressione soltanto se si scontra con esigenze che hanno riscontro in norme costituzionali di pari (o superiore) rilevanza.

Diversamente la limitazione apparirebbe irragionevole ed esporrebbe al rischio di condanna da parte della Corte EDU per l’eccessiva durata dei processi.

E invece, proprio nel momento di massima difficoltà, nel quale la Giustizia può rivestire un ruolo chiave per la ripresa sociale ed economica, l’idea è quella di comprimerne ulteriormente il diritto di difesa, sovvertendo la granitica posizione della Corte di Cassazione che, anche di recente, ha correttamente specificato che la cancelleria non può rifiutare l’iscrizione a ruolo per irregolarità fiscale degli atti ai sensi del d.P.R. n. 115 del 1982.

Da sempre, nel quadro di una più organica riforma di strutturale riorganizzazione del processo, Meritocrazia Italia ha sollecitato interventi normativi volti al contenimento delle barriere economiche all’accesso alla giustizia, con revisione dei costi previsti per il contributo unificato e soppressione, in ambito penale, dell’obbligo di anticipo delle spese di giustizia per l’accesso ai fascicoli.

In linea, oggi chiede un ripensamento della proposta normativa, nel miglior rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino. Ragionevole sarebbe prevedere che, instaurato il contraddittorio, verificata la regolarità di costituzione delle parti e lo stato del pagamento del dovuto, il giudice possa invitare le parti alla regolarizzazione di atti, documenti e contributi, senza pregiudizio alcuno alla procedibilità della causa, attivando – all’occorrenza – l’ordinaria procedura di recupero del credito tributario.

                                                Meritocrazia Italia

                                        Il Presidente Walter Mauriello