Ancora una volta una sentenza tutela la denominazione d’origine protetta “Grana Padano” nella sua indissolubile unicità – così riferisce nella nota che pubblichiamo il Consorzio Tutela Grana Padano che allega anche il duro dispositivo della sentenza, comunque, di primo grado assente nella nota della ditta Brazzale, a cui lo abbiamo prontamente chiesto senza, finora, riceverlo -.
Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutela Grana Padano si è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termine “Grana” da parte della ditta Brazzale – prosegue la nota -, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro da loro prodotto in Repubblica Ceca, ha infatti accolto in pieno le tesi sostenute dal Consorzio.
“Come da sempre sostenuto dal Consorzio, grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2007, il termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano. Perciò Grana è solo Padano” – sottolinea Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio.
Ogni tentativo di chiamare Grana un formaggio similare costituisce illecita evocazione della DOP Grana Padano, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale, sentenzia il Tribunale veneziano nel provvedimento del 25 maggio 2022, di cui il Consorzio di Tutela è stato messo a conoscenza oggi, 9 giugno.
“Salutiamo con grande soddisfazione la sentenza – commenta il Direttore Generale – rilevando, oltretutto, che ogniqualvolta il Consorzio è indotto ad adire le vie legali a tutela della denominazione Grana Padano DOP sempre trova ragione nei Tribunali a cui si deve rivolgere”.
Il Grana Padano è il prodotto DOP più consumato al mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte nel 2021. “Quindi è un prodotto che gode di molto successo tra i consumatori italiani ed esteri e per tale motivo è troppo spesso imitato o soggetto ad azioni protese a far confondere prodotti diversi e meno pregiati con il Grana Padano – conclude Berni -. Ma come il Grana Padano c’è solo il Grana Padano”.
*Il dispositivo della sentenza
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara che l’utilizzo del termine “grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “Gran Moravia” di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita evocazione della D.O.P. “Grana Padano”, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale;
2. ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, l’utilizzo del termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia”, ovvero l’utilizzo del medesimo termine “grana” associato al proprio formaggio “Gran Moravia”, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia” o in associazione con il ridetto formaggio “Gran Moravia”;
3. fissa a carico della convenuta la penale di euro 1.000,00.= per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00.= per ogni singola accertata successiva violazione dell’inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo;
4. condanna la convenuta Brazzale spa a pagare in favore del consorzio attore la somma di euro 343.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
5. ordina, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente dispositivo, la pubblicazione dell’intestazione e dei capi che precedono delle presente sentenza per una sola volta, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, su quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, oltre che per trenta giorni consecutivi sull’home page dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com;
6. condanna Brazzale spa a pagare in favore di Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano le spese di lite che si liquidano in euro 21.387,00.= per compensi professionali ed euro 1.073,50.= per esborsi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Venezia