Green Pass, circolare ministero Interno ai prefetti: “esercenti possono controllare identità”

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Lamorgese
Lamorgese

Quis custodiet ipsos custodes? La domanda che si pone il poeta latino Giovenale nella Satira VI torna oggi di grande attualità con il green pass Covid. Se prima il ministro dell’Interno Lamorgese aveva detto che i gestori di locali e luoghi di attrazione non possono controllare l’identità dei clienti, oggi, dopo giorni di notizie sui falsi passaporti verdi e il rischio che salti completamente il controllo dei contagi, la direzione del governo sembra essere diversa. C’è “l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo” del green pass. Lo scrive il gabinetto del ministero dell’Interno in una circolare indirizzata ai prefetti. La circolare, firmata dal capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese, il prefetto Bruno Frattasi, ha l’intento di chiarire la procedura di controllo del green pass, soprattutto in relazione alla verifica dell’identità del possessore. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati sollevati dubbi circa la legittimità dei proprietari dei locali il cui accesso è regolato dal green pass a richiedere l’esibizione di un documento d’identità.

La circolare sottolinea come la procedura di controllo sia regolata dal dpcm 17 giugno 2021. L’articolo 13 stabilisce che la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile apposita. Alla verifica sono deputati: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’apposito elenco; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonchè i loro delegati; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonchè i loro delegati; i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati. Rientrano in queste categorie anche gli steward che svolgono servizi di sicurezza in occasione di eventi sportivi, come negli stadi di calcio.

Il Viminale evidenzia come il controllo sul green pass è suddiviso in due diverse e successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali è prescritta. Questa prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione del dpcm del 17 giugno “come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati” elencati prima. La seconda fase,consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. “Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni”, si legge nella circolare. “Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione ‘a richiesta dei verificatori’, contenuta nel predetto comma 4”, sottolinea la circolare.

“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”, è uno dei passaggi chiave del documento. In questi casi, “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”, viene specificato. La verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.

Frattasi puntualizza ancora che qualora fosse accertata in un momento successivo la non corrispondenza fra il possessore e l’intestatario della certificazione verde, la sanzione prevista dalla normativa “risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.

Il prefetto conclude la circolare evidenziando “l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo” del green pass, “facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori”.

Fonte Public Policy