Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 dicembre 2021 un decreto-legge (ancora non pubblicato) che introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo – riporta nel comunicato che pubblichiamo l’associazione Aduc (qui altre note Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr) –. prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Di seguito si elencano le novità. Per approfondire, ecco la nostra scheda pratica sul green pass aggiornata: https://sosonline.aduc.it/scheda/green+pass+super+green+pass+ottenimento+utilizzo_33011.php
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Per chi non è vaccinato e per chi ha ricevuto la seconda dose da più di quattro mesi e non ha fatto la dose booster, rimane in vigore la norma già vigente: 10 giorni di quarantena con tampone finale, oppure 14 giorni senza tampone finale.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri.