Due recenti normative – scrive nella nota che pubblichiamo Rita Sabelli, responsabile aggiornamento normativo Aduc (qui altre note Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr) –.hanno apportato alcune novità in ambito certificazione verde (green pass) e tamponi per il coronavirus (1).
Riguardo alla certificazione verde:
Dal 19 settembre scorso ha validità 12 mesi, anziché 9, dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Il nuovo termine è scattato in modo automatico anche per le certificazioni già emesse, per le quali il QR code non cambia (quindi non occorre scaricarle di nuovo o ristamparle). Per i soggetti guariti dalla malattia la durata della certificazione rimane di sei mesi, ma nel caso di vaccinazione entro un anno, anche con una sola dose, viene rilasciata la certificazione valida 12 mesi prevista per chi ha concluso il ciclo vaccinale. Viene rilasciata una certificazione con validità 12 mesi anche ai guariti a seguito di malattia accertata dopo il 14simo giorno dalla prima dose o dopo aver completato il ciclo vaccinale.
Si ampliano, inoltre, gli ambiti dove il green pass è necessario. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, infatti, devono possedere e mostrare la certificazione, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori del settore pubblico (pubblica amministrazione, uffici giudiziari, etc.), i lavoratori autonomi e i professionisti (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, etc.), i lavoratori dipendenti nel settore privato, i titolari e i dipendenti dei luoghi dove fino ad ora l’obbligo riguardava solo i clienti (bar, ristoranti, palestre piscine centri sportivi cinema teatri, etc), i tassisti e i conducenti di mezzi del trasporto pubblico, le colf le badanti, le baby sitter.
Per quanto riguarda i tamponi:
– quelli antigenici rapidi avranno prezzi calmierati (15 euro anziché 22, 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni) fino al 31 dicembre 2021. Possono essere effettuati nelle farmacie e in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il SSN. I test sono gratuiti solo per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea certificazione medica.
– il tampone molecolare, alternativo all’antigenico rapido, può essere effettuato anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero della Salute.
Riguardo a verifiche e sanzioni si stabilisce che i controlli in ambito lavorativo spettano ai datori di lavoro e in caso di violazione può scattare una sanzione variabile da 400 a 1.000 euro. Per i dipendenti pubblici e privati che violano le nuove disposizioni sono invece previste sanzioni variabili da 600 a 1500 euro. Sono inoltre considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione ma senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza non sono dovuti né la retribuzione né altri compensi.
Nelle aziende private con meno di 15 dipendenti al quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione della durata non superiore ai 10 giorni e rinnovabile una sola volta.
Tutte le informazioni sul Green Pass si trovano sulla scheda pratica Green pass, ottenimento e utilizzo: https://sosonline.aduc.it/scheda/green+pass+ottenimento+utilizzo_33011.php
Utili per approfondimenti e casi particolari le FAQ del Governo: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
(1) Legge 126/2021 (conversione del Dl 105/2021) e Dl 127/2021
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo