Come i lettori di ViPiu.it ricorderanno il Tribunale di Milano, sezione XIV Civile specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale (dr. Stefano Tarantola Presidente, dr.ssa Elisa Fazzini Giudice, dr. Vincenzo Carnì Giudice relatore) in data 30 marzo 2023 si è pronunciato sul caso degli apparecchi respiratori della multinazionale olandese Philips/Respironics Deutschland Gmbh & Co. KG (qui la sentenza, ndr).
Questi apparecchi dotati di una schiuma fonoassorbente in poliestere, rilasciano particelle tossiche che finiscono nei polmoni o vengono ingerite dai pazienti.
Philips intraprese un’azione correttiva volta a rimuovere la schiuma, richiamando e sostituendo i dispositivi coinvolti, un’azione che avrebbe dovuto concludersi nel dicembre 2022, data fissata dal Ministero della salute.
Ma dopo quindici mesi solo un quarto degli apparecchi venne sostituito, di questo passo l’operazione si sarebbe conclusa nel 2024, il rischio era evidente per i circa 100.000 utilizzatori degli apparecchi.
Considerevoli le sanzioni inflitte dal Tribunale con l’Ordinanza, venne fissato al 30 di aprile 2023 il termine entro il quale Philips s.p.a. e Respironics Deutschland Gmbh & Co. KG avrebbero dovuto completare tutte le operazioni correttive per la sicurezza di una lunga serie di dispositivi medici.
Venne quindi stabilita una penale di euro 20.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza.
Infine il Tribunale ordinò che il dispositivo dell’ordinanza fosse pubblicato entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione alle parti, su alcuni dei principali quotidiani italiani.
Philips S.p.A. e Respironics Deutschland Gmbh & Co. KG hanno proposto reclamo con contestuale istanza di sospensione avverso l’ordinanza, sollevando molteplici doglianze.
Secondo le reclamanti: “il Tribunale non avrebbe tenuto conto che per completare le azioni correttive di sicurezza è necessario il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, fra i quali anche gli utilizzatori finali, su cui le odierne reclamanti non avrebbero alcun potere di intervento.”
Inoltre vi sarebbe il “rischio concreto e attuale di determinare un danno evidentemente grave e irreparabile consistente nella eventuale impossibilità di recupero delle somme versate, peraltro ad un ipotetico e non individuato creditore”. Oltre alla lesione della reputazione.
Ma la Corte ha ritenuto che tale statuizione sia eseguibile perché “i soggetti beneficiari della c.d. penale siano le controparti del soggetto condannato, risultate vittoriose, e, quindi, nella fattispecie le parti ricorrenti” (Associazione apnoici e Adusbef).
La penale è poi destinata ad esaurirsi al completamento dell’azione correttiva quindi non ha portata illimitata, né è provato alcun rischio di insolvenza delle parti reclamate che osti all’applicazione della medesima.
L’ordine di completamento dell’azione correttiva è poi comunque eseguibile poiché è “sufficiente richiamare l’invito, rivolto anche dal Ministero della Salute (v. doc. 66 reclamate), ad adoperarsi per la sostituzione con dispositivi prodotti da altre imprese, per rilevare che possono essere individuate forme alternative di attuazione che garantiscano il risultato.”
La Corte d’Appello di Milano Sezione prima civile composta dai Magistrati: Domenico Bonaretti Presidente, Serena Baccolini Consigliere Rossella Milone Consigliere relatore, nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1059/2023 e a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26/04/2023, ha pertanto respinto l’istanza di sospensione del provvedimento reclamato, ad eccezione del capo c) del dispositivo (relativo alla pubblicazione sui quotidiani nazionali del provvedimento ), per il quale ha disposto la sospensione di efficacia sino all’esito del presente procedimento di reclamo, fissando per la discussione e decisione del reclamo l’udienza del 25.10.2023 ore 11.