Il Consiglio comunale approva il nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana

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Comune di Venezia
Comune di Venezia

Il Consiglio comunale, con 22 voti favorevoli e 6 contrari, ha approvato oggi il nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana. Il documento si articola in 82 articoli (in precedenza erano 52) ed è diviso in 5 sezioni principali, che a loro volta si sviluppano in ulteriori sottocategorie: disposizioni generali, occupazioni del suolo pubblico, pulizia e decoro nei centri abitati, tutela dell’incolumità e della fruibilità urbana, sicurezza urbana.

Il primo articolo

Il documento al primo articolo sottolinea come la Polizia locale sia “disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità”, ossia il sindaco o un suo assessore delegato, i quali, in base alla “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia locale” del 1986, impartiscono le direttive operative al Corpo.

Le aree di particolare decoro e daspo urbano

Nel Regolamento si mettono nero su bianco le “aree di particolare decoro”, la cui fruizione e accessibilità non possono essere limitate, pena sanzione amministrativa. Oltre a stazioni, aeroporti, Marittima, l’elenco vede anche tranvie e mezzi del trasporto pubblico locale, pontili, parcheggi e, soprattutto, tutte le aree del territorio comunale comprese nel perimetro del sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”. Eventuali trasgressori potranno ricevere il daspo urbano, ossia essere allontanati con ordine scritto e motivato “di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all’agente accertatore o dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora abbia personalmente accertato la violazione”. Nel caso i protagonisti siano persone in situazioni di disagio sociale, saranno informati i Servizi sociali comunali.

Ulteriori aree di “particolare tutela”

Tra le aree di “particolare tutela” ci sono anche le chiese, i siti archeologici, gli edifici del sistema difensivo dei forti di Mestre, i parchi, piazza Ferretto e zone limitrofe, piazza Mercato, Sant’Antonio e Municipio a Marghera, piazza San Giorgio a Chirignago, piazzale Pastrello a Favaro, le mense sociali, gli impianti sportivi, le aree produttive o di riconversione sociale, i presidi sanitari e le strutture destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

Occupazione di suolo pubblico

Il Regolamento approvato oggi disciplina “le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico rilasciate dalla Polizia locale”, sottolineando che “nessuno può chiedere l’occupazione dello stesso luogo per più di due giorni al mese e con un intervallo di almeno otto giorni tra un’occupazione e la successiva”. Interessati dal provvedimento sono coloro che intendano occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti per la vendita (vietata in forma itinerante) di biglietti di lotterie o per la raccolta fondi a favore di onlus o altre forme associative. Queste realtà dovranno chiedere l’autorizzazione alla Polizia locale dichiarando le finalità non di lucro e di utilità sociale dell’attività. Allo stesso modo, in caso di iniziative pubbliche sindacali o politiche con occupazione di suolo pubblico con palchi, pedane, gazebi in un’area non superiore ai 10 metri quadri per meno di 24 ore, si dovrà presentare richiesta alla Polizia locale almeno quattro giorni prima dell’evento.

Negozi

Chiunque invece “sporca in qualsiasi modo luoghi pubblici dovrà pagare una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro”. Stesso concetto anche per i concessionari di aree pubbliche: “Sono tenuti a mantenerle costantemente pulite”, si legge nel documento, all’interno del quale si individuano poi ulteriori obblighi per coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto: ci sarà l’obbligo di servizio di raccolta differenziata per un raggio di 100 metri lineari dall’ingresso o dagli ingressi dell’attività. Recipienti e contenitori di attività commerciali, artigianali, locali pubblici dovranno essere brandizzati entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento in modo da “renderli riconoscibili in caso di abbandono”. Allo stesso modo per le stesse attività commerciali è stato inserito nel documento l’obbligo di utilizzo, dall’1 gennaio 2021, di contenitori, stoviglie e sacchetti monouso biodegradabili e compostabili. È in ogni caso vietato ampliare la superficie di somministrazione “mettendo a disposizione della clientela imbarcazioni o galleggianti di qualsiasi tipo” e la presenza di servizi igienici dovrà essere resa nota attraverso apposita segnaletica posizionata all’esterno del locale.

Sanzioni e possibili sospensioni

Nel caso in cui locali pubblici o attività con somministrazione assistita di cibi e bevande vengano colti in fallo più volte in un triennio, potrà essere applicata alla prima reiterazione del comportamento la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 3 giorni, per poi passare a 15 giorni nel caso di una seconda recidività e alla possibile revoca dell’autorizzazione dopo la terza.

Obblighi in caso di neve e ghiaccio

In ottica di tutela dell’incolumità dei cittadini, su tutto il territorio comunale i proprietari di immobili e i titolari di negozi ed esercizi pubblici hanno l’obbligo di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio limitrofo al proprio immobile per una fascia di larghezza di almeno un metro e venti centimetri, spargendo anche il sale.

Atti contrari al decoro

In fatto di “atti contrari al decoro in relazione all’abbigliamento” è vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso a bordo di veicoli o imbarcazioni, pubbliche o private, in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo. Stessa prescrizione anche su vaporetti, bus e tram, mentre vengono confermati i divieti di “consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati”, “vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro”, “sedersi o sdraiarsi a terra sui gradini dei ponti e dei portici monumentali, sulle vere da pozzo (che non sono da utilizzare come piano d’appoggio), davanti a vetrine di negozi, su murette di fondamenta nonché sulle passerelle per l’acqua alta”, “bagnarsi, tuffarsi e/o nuotare in tutti i rii, canali e bacini interni ai centri urbani, nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca”, “sdraiarsi sulle panchine, salirvi con i piedi e in ogni caso bivaccare, anche nelle fermate del trasporto pubblico locale”.

Addii al celibato e lauree

Per contrastare l’abuso di alcol sulla pubblica via “è vietata, dalle ore 20 di ogni giorno alle ore 8 di quello successivo, l’assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici”, “è vietato, sempre con gli stessi orari, il trasporto volto alla consumazione in spazio pubblico non predisposto di bevande alcoliche” e, dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, non si può “partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio finalizzate al non responsabile festeggiamento di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree”.

Lucchetti, bici e “battitori” vietati

Non si possono attaccare lucchetti sui ponti e non si può circolare in bici in centro storico, ad eccezione dei velocipedi condotti a mano dai residenti per raggiungere la propria abitazione. Bici a mano ammesse anche “nel tratto compreso tra Piazzale Roma, il ponte della Costituzione, fondamenta Santa Lucia, calle Favretti fino alla congiungente perpendicolare tra lo spigolo ovest della chiesa degli Scalzi e il Canal Grande”. Monopattini e velocipedi concessi ai bambini sotto gli 11 anni ad esclusione dell’area marciana, realtina e di altre zone del centro storico, dove è vietata l’attività di “battitore” per ristoranti e bar. A piazzale Roma e davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, inoltre, lo stazionamento dei carretti di trasporto potrà avvenire solo in appositi stalli di sosta individuati con provvedimento del dirigente Mobilità e Trasporti su indicazione della Giunta comunale.

Sicurezza urbana e contrasto alla droga

In fatto di Sicurezza urbana è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete pubblica dalle 23.01 alle 8 del giorno successivo, oltre che dalle ore 12 alle 15. Potranno inoltre essere stabilite con ordinanza del sindaco, in caso di situazioni di allarme sociale, limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali, mentre chi viene sorpreso dalla Polizia locale ad acquistare, ricevere, esibire o consumare stupefacenti in luogo pubblico potrà ricevere una sanzione da 25 euro a 500 euro con sequestro degli strumenti per l’assunzione di droga. Qualora la violazione del divieto avvenga in un’area di “particolare tutela” potrà scattare il daspo urbano sia per il pusher che per l’acquirente: l’addetto al coordinamento dell’agente accertatore (o lui stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione), con ordine scritto e motivato, potrà ordinare al trasgressore l’allontanamento dal luogo dove ha commesso il fatto. Anche in virtù dell’eventuale pericolo di reiterazione e del rischio, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione viabilistica o pedonale.

Contrasto al commercio abusivo, alla prostituzione e al sovraffollamento

Il Regolamento conferma infine prescrizioni e divieti per il commercio abusivo (gli acquirenti saranno sanzionati e potranno subire anche la confisca del bene appena acquistato, con divieto di trasporto o sosta senza giustificato motivo con grandi sacchi di plastica o borsoni contenenti mercanzia), per la prostituzione di strada (nei luoghi di particolare tutela potrà anche essere disposto l’allontanamento di chi viene sorpreso a contrattare con una lucciola) e per la prostituzione di strada esercitata con camper e roulotte, con possibilità di daspo urbano. Attenzione viene posta anche sul mantenimento della sicurezza negli immobili di edilizia residenziale pubblica, sul contrasto al sovraffollamento di unità abitative (i trasgressori potranno essere sanzionati con 500 euro) e sull’eventuale sosta in parchi pubblici oltre l’orario di chiusura dei cancelli.