Il documento nel 2012 dei sindacati dei dipendenti BPVi contro la sottoscrizione e vendita di azioni proprie e contro le baciate: perchè allora continuarono a piazzarle?

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Che fosse noto a molti, gran parte dei media locali a parte, quanto di “brutto” stesse avvenendo specialmente negli anni 2000 nella ormai fu Banca Popolare di Vicenza è risaputo. E all’ultima assemblea vicentina della associazioni di ex soci BPVi (e Veneto Banca) è stato rivelato pubblicamente anche un documento di metà 2012 di “protesta” dei sindacati dei dipendenti contro il modo di “piazzare” titoli chiesto (non diremmo “imposto” per quello che segue) dai vertici dell’Istituto ai propri bancari. Chiesto e non imposto perchè, come risulta dai fatti, dopo quel documento i dipendenti o gran parte di loro continuarono (per conseguire i premi o per ignavia?) a beffare i clienti che si fidavano della banca per loro tramite.

E allora il documento, che pubblichiamo, integralmente, appare come una sorta di alibi etico precostituito contro la sottoscrizione e la vendita di azioni proprie oltre che contro la pratica delle baciate, di cui si parla chiramente a confrma che esistevano da tempo: un’altra brutta pagina della storia di Vicenza scritta prima dei deu aumenti di capitale truffa del 2013 e del 2014.

 

Oggetto del documento sindacale datano 2012: Attività di negoziazione delle azioni di propria emissione.

Le scriventi richiamano l’ Azienda al rigoroso rispetto delle norme che regolano l’attività di negoziazione delle azioni di propria emissione, affinché le procedure interne, le prassi aziendali e le direttive commerciali impartite ai dipendenti in ogni loro forma, siano sempre coerenti con le norme di etero regolamentazione (leggi normative) e di autoregolamentazione (circolari, normative aziendali) in materia.

Deve essere pertanto garantito e salvaguardato, da parte dei vertici aziendali, il principio enunciato nel Manuale Soci in base al quale “in nessun caso gli addetti alle filiali promuovono di propria iniziativa l’investimento in Azioni BPVi. La Banca non prevede alcuna forma di incentivo alla rete di vendita in relazione all’attività di collocamento o vendita delle Azioni, né include le stesse all’interno di campagne commerciali

In particolar modo si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 2 maggio u.s. ha ridefinito la natura delle azioni di propria emissione qualificandole nel novero degli “strumenti finanziari”, assoggettandole alle regole previste dalla Direttiva MIFID.
Deve essere necessariamente rettificato in tal senso l’ALLEGATO 1 del MANUALE SOCI con la tabella riepilogativa che dettaglia le diverse casistiche per l’esecuzione del test MIFID cassando l’ipotesi che prevede “casi di sollecitazione o promozione dell’acquisto” perché configura un rischio di non conformità alle norme.

Le scriventi diffidano altresì l’Azienda dal mettere in atto prassi aziendali in palese violazione dell’art. 2358 c. 1 del Codice Civile, che recita:” la società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie“.