Bonifiche e danno ambientale, ipotesi delega al governo. Lo prevede un articolo della bozza di collegato ambientale, denominato ddl Green New Deal, su cui il Governo è al lavoro. Altri obiettivi sono per esempio introdurre una specifica disciplina nei casi in cui le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio, evitando che le infrastrutture non in esercizio costituiscano impedimento alla bonifica; disciplinare l’intervento pubblico nei siti orfani, ovvero nei siti contaminati rispetto ai quali non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione o, qualora individuato, esso o altro soggetto interessato non abbia provveduto alla bonifica.
Il decreto parla anche di tassa sugli imballaggi nei distributori, saponi sfusi, supermercati più green, fotovoltaico, ma, oltre al tema delle bonifiche (viene subito in mente la Miteni) spicca qui in Veneto quello del consumo di suolo. Entro il 2040 secondo la bozza dovrà essere raggiunto l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero. Le Regioni dovranno quindi fissare con legge i limiti del consumo di nuovo suolo, dall’entrata in vigore della legge al 2040.
Per “consumo di suolo” si intende “la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile). Non costituisce consumo di suolo la destinazione di aree inedificate a verde pubblico”.
Il consumo di suolo quindi dovrà essere consentito esclusivamente per: opere pubbliche o qualificate di interesse pubblico secondo la normativa vigente, insediamenti strategici volti ad aumentare l’attrattività e la competitività del territorio nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative al riuso di immobili esistenti o suoli già impermeabilizzati, anche con riferimento e prioritariamente ad immobili o aree eventualmente individuate dagli strumenti di pianificazione locale, metropolitana, comunale ed intercomunale; interventi di ristrutturazione edilizia, anche attuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici compatibilmente con le norme tecniche di attuazione della pianificazione per l’assetto idrogeologico vigente, e di riqualificazione urbana estesi a parti di territorio anche con destinazione non residenziale; interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi della quota di edilizia libera, e dei relativi servizi, indispensabile per attuare la fattibilità economica e finanziaria dell’intero intervento, tali da non accrescere la dispersione insediativa, ma funzionali alla configurazione e o riconfigurazione dei margini urbani e al rafforzamento delle dotazioni territoriali esistenti e, comunque, riferiti ad aree già urbanizzate e con buona accessibilità al trasporto pubblico.
L’attuazione delle previsioni edificatorie e degli interventi di trasformazione del territorio dovrà essere, in ogni caso, subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, con particolare riguardo alle infrastrutture di mobilità, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico, nonché alle opere eventuali per la mitigazione del rischio idrogeologico; che gli strumenti urbanistici esecutivi finalizzati al recupero urbanistico di nuclei di edilizia ex abusiva già sanati ai sensi della legislazione vigente introdotta fino all’anno 2003, non abbiano termini di scadenza fino al completamento delle dotazioni territoriali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in essi previste.
E ancora, si dovranno individuare e prescrivere gli interventi necessari per attuare gli indirizzi di tutela e di miglioramento delle funzioni ecosistemiche nel territorio; individuare, anche in relazione alle scelte di programmazione pluriennale delle opere pubbliche, gli interventi finalizzati al reperimento delle necessarie dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, nonché i vincoli ablativi conseguenti a tale individuazione; individuare gli “Ambiti di rigenerazione urbana”, nonché le aree agricole da conservare e le altre aree non interessate da trasformazione urbanistica, prevedendo che nei suddetti Ambiti siano consentiti solo interventi indiretti, da attuare mediante Programma integrato di intervento, Piano di recupero o altro strumento urbanistico esecutivo, esteso all’intero ambito, concordati tra i promotori e l’autorità competente metropolitana, intercomunale o comunale.
Fonte(Public Policy) @PPolicy_News
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