Il Gup di Roma Lorenzo Ferri trasferisce processo Veneto Banca a Treviso ma non motiva, avv. Emanuela Marsan: “rimane interpretazione su coinvolgimento deciso anche a Vicenza di Intesa Sanpaolo”

1309

Il provvedimento del Gup di Roma Lorenzo Ferri con la quale lo stesso dichiara la propria incompetenza, trasferendo gli atti a Treviso, senza, però, nulla motivare sul punto (clicca qui), fa pensare che lo stesso si sia galantemente liberato da un peso diventato crescente magari dopo aver dichiarato l’ammissibilità della richiesta di danni a Intesa Sanpaolo. Il Giudice, comunque, ritenuta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari all’esito della trasmissione degli atti al pubblico ministero competente, ritiene di non dover pronunciarsi sulla richiesta esclusione di Intesa San Paolo, rimettendo la decisione al giudice competente!
A mio avviso, pertanto – sostiene l’avv. di Bassano Emanuela Marsan, la legale Adusbef che ha ottenuto a Vicenza l’ammissibilità del coinvolgimento per danni di Intesa -, pur avendo lo stesso passato la palla al GUP di Treviso, allo stato, rimane la precedente interpretazione e la sentenza del Tribunale di Vicenza sulla possibile responsabilità di Intesa“.
Speriamo che altri Giudici, aggiunge l’avvocatessa, “abbiano il coraggio di portare avanti tale interpretazione ed applicazione dell’art. 2560, secondo comma, c.c. alla fattispecie de qua, quale norma di principio che regola tutte le cessioni di azienda. Già la Dottrina più accreditata (si veda il commento del Dott. Aldo Angelo Dolmetta, consigliere della Corte di Cassazione, e del Prof. Ugo Malvagna sul sito www.dirittobancario.it dal titolo “Debiti (non ceduti) e insinuazioni al passivo. A proposito delle Banche venete”) non ritiene tale tesi peregrina ma ne vede una lettura sistematica del Decreto in linea con i principi di diritto“.