In anteprima le Proposte emendative che riguardano commi 256-268, già art. 38 per le vittime di BPVi, di Veneto Banca e delle altre 9 banche interessate

456

Dopo quanto anticipato in esclusiva il 14 dicembre (“In anteprima esclusiva il testo che sabato 15 approda in Senato per le vittime di BPVi, di Veneto Banca e, non più?, delle quattro banche risolte“), commentato il 15 (“Incostituzionale la formulazione “allargata” dell’art. 38 capo III legge di bilancio per le vittime di BPVi, di Veneto Banca ecc.? Rocca: il rischio è che sia azzerato come i… soci“) e integrato il giorno stesso (“Articolo 38 per le vittime delle banche: oltre a BPVi e Veneto Banca ci sono anche le 4 risolte e altre 5 banche in Lca tra cui la BCC Brutia, il tutto almeno sulla carta“) pubblichiamo immediatamente le Proposte emendative che riguardano i commi 256-268, già art. 38 ddl 1334 /2018 della legge di bilancio. 

Le proposte, che sono state presentate (l’emendamento iniziale e corposo è quello che verrà probabilmente approvato, i nomi in maiuscolo sono quelli dei presentatori) nella seduta (antimeridiana) di ieri, 16 dicembre) della commissione bilancio del Senato presieduta  dal senatore Daniele Pesco (M5S), sono quelle che vi sottoponiamo subito, prima di commentarle noi stesse, perché soci e obbligazionisti delle banche interessate si facciano una prima opinione di quanto andrà in discussione per le vittime di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, delle 4 banche risolte e delle altre 5 andate in Lca nello stesso periodo. 

 

Proposte emendative che riguardano commi 256-268, già art. 38 ddl 1334 /2018

1.1614
ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi dal 256 al 267 con i seguenti:

256. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato «Fondo»», con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è istituito per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1º gennaio 2018, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, enti del terzo settore di natura non commerciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo a un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 1 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

258. Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2- sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

259. I soggetti detentori di strumenti finanziari di debito subordinato che hanno diritto alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, ad incremento di tale ristoro, limitatamente al 15 per cento del valore di acquisto di tali strumenti.

260. La misura dell’indennizzo è pari al 30 per cento del valore contabile delle azioni nel bilancio di esercizio chiuso al 31dicembre 2011 per le banche di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121; per le altre banche di cui al comma 256, la misura dell’indennizzo è pari al 30 per cento del valore più elevato raggiunto dalle azioni nel periodo di dieci anni anteriore alla messa in liquidazione della banca, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per rindennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262. Sono detratti dagli importi, di cui all’indennizzo, eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256. Eventuali successivi rimborsi, conseguiti dai risparmiatori, comportano diritto di surroga e regresso del Fondo. L’accettazione dell’indennizzo a carico del Fondo non equivale a rinuncia a qualsiasi azione o pretesa già radicata o da radicare.

261. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256. Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.

262. L’indennizzo, nel limite massimo complessivo di cui al comma 260, primo periodo, è corrisposto al netto di altre forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti. A tal fine, i risparmiatori allegano alla domanda di indennizzo apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’effettivo incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole.

263. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257 e della dichiarazione di cui al comma 5, è indirizzata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato Decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

264. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono comunque soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

265. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

266. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 1º gennaio 2007, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

267. Entro il 30 giugno 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione del presente articolo nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 265, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo degli azionisti aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020».

1.1615
FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI, MANCA, STEFANO, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 256, sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 700 milioni;

b) al comma 258, lettera d), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 100 per cento;

c) al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.

d) al comma 260, sopprimere il secondo periodo.

e) al comma 261, sostituire le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi con le seguenti: per aumentare il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d), in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.;

f) al comma 262, sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l’anno 2019,a
7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e

a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l’anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l’anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l’anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.»

1.1616
D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 256, sostituire le parole: «525 milioni» con le seguenti: «650 milioni».

Conseguentemente:

al comma 258, lettera d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento inserire le seguenti:, a titolo di acconto,; e dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) nel caso in cui l’ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell’anno 2017 ai finì dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;

d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all’80 per cento nel caso in cui l’ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;

al comma 259, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro»;

al comma 260, primo periodo, sostituire le parole: «lettera d) con le seguenti: lettere d), d-bis) e d-ter) e sopprimere il secondo periodo»;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi inserire le seguenti: e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d)»;

al comma 262, sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» fino a: «si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere d-bis) e d-ter). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti:« 8.875 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022»

1.1617
FERRAZZI

Al comma 256, sostituire le parole: «525 milioni» con le seguenti: «650 milioni»;

Conseguentemente:

al comma 258, lettera d), dopo le parole: «la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento» inserire le seguenti:, «a titolo di acconto,»; e dopo la lettera «d)», inserire le seguenti:

«d-bis) nel caso in cui l’ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;

d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all’80 per cento nel caso in cui l’ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;

al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro»;

al comma 260, primo periodo, sostituire le parole: «lettera d)» con le seguenti: «lettere d), d-bis) e d-ter)» e sopprimere il secondo periodo;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi» inserire le seguenti: «e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d)»;

al comma 262, sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» fino a: «si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia», con le seguenti:
«prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere d-bis) e d-ter). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti:« 8.875 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022»

1.1618
D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 258, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento» inserire le seguenti:
«, a titolo di acconto,»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata in base all’ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

1) al 60 per cento nel caso in cui l’ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

2) al 70 per cento nel caso in cui l’ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

3) all’80 per cento nel caso in cui l’ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro».

Conseguentemente:

al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro».

al comma 260, primo periodo sostituire le parole: «lettera d)» con le seguenti: «lettere d) e d-bis)» e sopprimere il secondo periodo;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi» inserire le seguenti: «e il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d),»;

al comma 262 sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» fino a: «si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia,» con le seguenti:
«prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettera d-bis). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a
35.00 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia».

1.1619
D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI
Al comma 258, sopprimere la lettera f). 1.1620
MALAN

Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 260 a 266 sono soppressi.

 

1.1621
FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI, MANCA, STEFANO, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 264, sostituire le parole: «31 gennaio 2019» con le seguenti: «15 gennaio 2019»;

b) dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«261-bis. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ”31 gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: ”15 gennaio 2019”».

1.1622

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 267 inserire i seguenti:

«267-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati entro il 12 giugno 2014 presso intermediari diversi da quelli di cui al comma 1, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un ”fondo strumenti finanziari subordinati” con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per l’anno 2019. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo affluiscono, le disponibilità finanziarie della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli anni successivi. Al ristoro possono accedere anche i risparmiatori di cui al presente comma in possesso dei medesimi strumenti finanziari acquistati nell’ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un’attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto. A tal fine si applica la procedura già prevista per l’erogazione dell’indennizzo forfettario nella misura stabilita per casi analoghi, fermo restando quanto previsto dal comma 267-ter, ovvero quella di cui al comma 267, per quanto compatibile. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione del ristoro da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai risparmiatori di cui al comma 267.

267-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze monitora i ristori erogati ai sensi del comma 267-bis al fine di consentire una verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di ristoro agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 267-bis, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all’esito del processo avviato ai sensi del presente comma, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni per l’anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

1.1623
RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

«267-bis. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

”4-bis. Il presente decreto si applica agli enti italiani che partecipano ai sistemi per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1) disciplinati dalla legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea e individuati dalla Banca d’Italia con proprio provvedimento”».

1.1624
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

«267-bis. Sono nulli i patti di quota lite che abbiano per oggetto somme erogate dal Fondo previsto dal comma 256».

1.1625
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 268 inserire i seguenti:

«268-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti”;

b) all’articolo 19, comma 1, le parole: ”settantadue rate” sono sostituite dalle seguenti: ”centoventi
rate”;

c) all’articolo 25, comma 2, dopo le parole: ”redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” sono inserite le seguenti: ”secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell’origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta”;

d) all’articolo 30, le parole: ”gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” sono sostituite dalle seguenti: ”gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell’1 per cento”.

268-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000.

1.1626
MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 268 inserire i seguenti:

«268-bis. Alle prestazioni del Fondo di ristoro di cui al precedente articolo, nei limiti della relativa disponibilità residua, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o bancaria, iscritte nell’elenco tenuto dalla Consob degli ”Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura

rilevante”, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all’articolo 130 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

268-ter. Il ristoro è concesso nella misura del 30 per cento e limite massimo complessivo di cento centomila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione i risparmiatori abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere ovvero in ragione di omissioni 0 alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società».

1.1627
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-bis. Dopo l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente: ”Art. 10-bis.
1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta.”».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

1.1628
DE BERTOLDI

Dopo il comma 268 inserire aggiunto il seguente:

268-bis: «Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: ”o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate – IPS.”;

b) all’articolo 37-bis al comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente: ”nei casi di gravi dissesto certificati dalla Banca d’Italia”».