Incidenti stradali e omissione di soccorso

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Moltissimi incidenti stradali dipendono da comportamenti “colposi” degli utenti della strada, ovvero da

  • imprudenza
  • superficialità
  • scarsa conoscenza delle norme che regolano la circolazione.

Nulla perciò che possa essere ricondotto ad una “volontà di danneggiare”, perciò ad un comportamento volontario.

Diverso è il caso delle omissioni di soccorso negli incidenti stradali con feriti, un fenomeno molto diffuso e purtroppo in costante aumento: le cronache giornalistiche riportano quasi quotidianamente episodi del genere.

Quando una persona coinvolta in un incidente stradale si allontana ci troviamo di fronte ad una condotta “dolosa”, cioè volontaria e idonea (o finalizzata) con coscienza e volontà a creare un danno ad altri.

Allontanarsi senza prestare soccorso ai feriti nell’ambito di un inicidente stradale costituisce una violazione penale; l’articolo 189 del Codice della Strada prevede la denuncia dell’autore del reato all’Autorità Giudiziaria e pene pesanti:

  • arresto da sei mesi a tre anni
  • sospensione della patente da uno a tre anni
  • decurtazione di dieci punti dalla patente.
  • quando i feriti sono particolarmente gravi aumentano le pene: vedi Reato di omicidio stradale: come funziona

Se il reato è stato commesso con un motoveicolo o ciclomotore, è sempre previsto il sequestro finalizzato alla confisca del veicolo.

Un concreto aiuto per risalire alla persona che si è allontanata può essere dato da chi ha assistito all’incidente; un numero di targa, la marca, il modello di veicolo o la descrizione fisica di chi era alla guida possono rivelarsi fondamentali per rintracciare il pirata della strada.

Non tutti sanno che può essere denunciata per omissione di soccorso anche la persona del tutto estranea  all’incidente, se omette di prestare la necessaria assistenza o di dare immediatamente l’allarme alle Forze di Polizia.