Indennizzo Risparmiatori: un buon 2019 da Cavallari e Adusbef col fondo per soci BPVi e Veneto Banca

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Fulvio Cavallari e il Fondo Indennizzo Risparmiatori
Fulvio Cavallari e il Fondo Indennizzo Risparmiatori

E’ stata discussa al Senato il 23 dicembre 2018 la legge di Bilancio 2019 (poi approvata definitivamente alla Camera) che prevede all’art. 1 comma 256 la previsione di un Fondo a beneficio dei risparmiatori (Fondo Indennizzo Risparmiatori) che hanno perso i loro risparmi investiti in azioni e obbligazioni delle banche in liquidazione coatta amministrativa. Di particolare interesse in proposito un emendamento alla legge di bilancio presentato (e approvato, ndr) dagli on.li Accoto, Gallicchio, Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco, Pesco, Patuanelli.

La norma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario (Fondo indennizzo risparmiatori) provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 in favore dei risparmiatori danneggiati dalle pratiche, anche massive, non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 256 della legge di bilancio dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sia istituito il Fondo indennizzo risparmiatori con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.

Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall’articolo 1 commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

L’indennizzo sarà corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro e risarcimento.

Potranno accedere al fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

Il vaglio delle domande di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori verrà affidato a una commissione tecnica appositamente istituita. La norma, poi confermata dal dalla Camera dei deputati, i giorni, tuttavia il cammino effettivo della legge è appena iniziato, in attesa dei regolamenti attuativi da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, con un termine finale di presentazione delle domande di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto.

Da verificare sul campo sarà anche l’equità del criterio di riparto adottato dal Fondo indennizzo risparmiatori che pone un doppio sbarramento al 30% con un tetto di euro centomila massimo risarcibili, percentuale che pur se correttamente rapportato al costo di acquisto delle azioni e delle obbligazioni, non era prevista dalla previgente normativa in materia e che inevitabilmente già apre ed aprirà interrogativi di non poco conto.

Non priva di risvolti problematici la previsione del Fondo indennizzo risparmiatori che esclude dal novero delle prestazioni professionali forensi la  prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti e non dà luogo a compenso, sarebbe stato sufficiente prevedere l’esclusione dei c.d. patti di quota lite da ogni genere di pattuizione per l’attività professionale prestata, da più parti invocata e più in linea con l’attuale ordinamento professionale forense.

Di seguito pubblichiamo il testo dell’emendamento tratto dal sito del Senato.

L’Avv. Fulvio Cavallari (Responsabile Adusbef Veneto e Delegato di Padova)

 

1.1614 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi da 256 a 267 con i seguenti:

«256. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1º gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 256 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 257 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente  erogate  per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.

La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 257 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di

100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.

Le somme erogate a norma dell’articolo il, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256. Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.

L’indennizzo di cui al comma 259 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

L’indennizzo di cui al comma 260 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

Il Fondo indennizzo risparmiatori opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257, è inviata al Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore del l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 1º gennaio 2007, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

267-bis. Al comma 3, dell’artico lo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: “L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari”. In conseguenza il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

267-ter. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione dei commi da 256 a 267-bis nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 259, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020».