Iniziato l’esame del PdL unificato sulla nuova Legge elettorale regione Veneto: 141 emendamenti

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Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato l’esame del Progetto dì Legge (PdL) unificato, esito dell’abbinamento dì quattro proposte di modifica della L.R. n. 5/2012, ?Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale‘. Le modifiche introdotte sono soprattutto di carattere tecnico-giuridico, per conformare l’ordinamento regionale alle evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, con particolare riferimento alle previsioni della Legge di Stabilità 2014, che ha disposto come le operazioni dì voto per consultazioni elettorali debbano svolgersi in un unico giorno (la domenica), anziché in due giornate.
La parte più rilevante della proposta di modifica della Legge elettorale regionale oggi all’esame dell’aula consiliare riguarda la previsione che alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi; spetta, invece, il 55 per cento dei seggi, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi.
Un ulteriore adeguamento, in merito alle modalità di espressione del voto, concerne l’introduzione della cosiddetta “doppia preferenza di genere”, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima.
Fra le modifiche introdotte, vanno altresì annoverate: la revisione della disciplina delle incompatibilità, con la rimozione dell’incompatibilità della carica dì Consigliere comunale con quella di Consigliere regionale; un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti dì raccolta delle firme, finalizzata a evitare condizioni di strumentale proliferazione di gruppi consiliari; una integrazione della disciplina sulle modalità dì votazione, contemplando l’ipotesi di espressione di voto soltanto in forma dì preferenza per un candidato dì una lista, ritenendo tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale è candidato, nonché per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.
In merito al PdL unificato, all’inizio della seduta erano stati depositati 141 emendamenti.