Un esposto del Comitato Ambiente e Territorio formato dai cittadini di Vicenza con in testa Daniele Ferrarin verrà presentato lunedi 11 marzo alla Procura della Repubblica di Vicenza. Nel documento (che pubblichiamo integralmente di seguito) si invita a verificare, a proposito dell’inquinamento dell’aria in città, se leggi in materia di salute pubblica siano state rispettate.
“È noto a tutti – spiega Ferrarin – come da anni persistono nella nostra città, e non solo, situazioni di emergenza per l’aria inquinata. Il Comitato presentatore è animato da una volontà di difesa della salute di tutti i cittadini. La sensibilità accresciuta sui temi ambientali è l’occasione per iniziare nuovi percorsi che vedano coinvolti gli organismi istituzionali”.
ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA
Ill.mo signor Procuratore,
i sottoscritti in qualità di cittadini di Vicenza e dei Comuni aderenti all’accordo di Bacino e di appartenenti al gruppo di cittadinanza attiva denominato Collettivo Ambiente e Territorio di Vicenza con sede a Vicenza in Via Alessandro Rossi 198, mail comitatoindifesabenicomuni@gmail.com
Premesso che
1) I valori limite di qualità dell’aria ambiente per il materiale particolato PM 10 e PM 2,5 nel 2018 sono stati superati per ben 43 giorni nella centralina collocata nel Quartiera Italia – Vicenza e per 41 giorni in quella collocata in Via Baracca (P.M 2,5).
Nel corrente anno, fino ad oggi, a Vicenza si è già toccato il 39° giorno di superamento. (cfr. all. 2)
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi diazoto, le particelle e il piombo, stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 mg/m3 è “da non superare più di 35 volte per anno civile”.
Noi cittadini ci chiediamo:
– L’art. 17 del predetto D.M. non stabilisce in 50 ?g/m³il valore limite (e non un margine di tolleranza) “per la protezione della salute umana”?
– I sindaci non devono limitare la circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 7 del predetto DM (“I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99 in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285”)?
– Se si usa il termine “adottano” invece di “possono adottare” non è da intendersi quale vero e proprio obbligo?
– A propria volta l’articolo 7 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non stabilisce il potere che hanno i comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione, adottando (lettera a) “i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4” e limitando (lettera b) “la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti”?
2) L’art. 6, comma 1 e 4 del predetto decreto legislativo, a sua volta prevede il potere, “per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute….. di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse” (comma 1) e stabilisce, al comma 4, che “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica. Concludendo questo primo punto il DM 2 aprile 2002 n. 60, oltre a stabilire che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 ?g/m³è “da non superare più di 35 volte per anno civile”.
A parere di noi cittadini è il decreto ministeriale stesso che fornisce gli elementi utili per l’identificazione dei responsabili della sua violazione.
Secondo i dati della rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPA Veneto (cfr. all. 5) per 35 giorni dall’inizio del 2019 la concentrazione di Pm 10 è risultata costantemente oltre la norma, con picchi che hanno superato il doppio del limite giornaliero consentito dalla legge.
L’amministrazione del Comune di Vicenza non ha ritenuto dare ampia informazione alla popolazione durante le giornate di superamento della soglia di attenzione sui pericoli derivanti dall’esposizione del Pm10 e Pm 2,5.; non ha consigliato ai bambini di evitare giochi e divertimenti all’aria aperta che richiedano intenso sforzo; agli sportivi di preferire l’attività in ambienti chiusi; alle persone anziane di limitare le passeggiate all’aperto; non ha consigliato alle persone con problemi polmonari o affette da disturbi cardiaci di evitare del tutto l’attività fisica all’aperto e limitare la permanenza allo stretto indispensabile; non ha consigliato a tutti gli altri di ridurre la permanenza all’aria aperta. L’amministrazione del Comune di Vicenza in una situazione acuta di inquinamento atmosferico con gravi rischi per la salute pubblica non ha posto in essere ulteriori misure restrittive alla circolazione (compreso il blocco totale della circolazione in tutto il territorio comunale) in grado di ridurre i livelli di inquinamento da polveri sottili.
Noi cittadini ci chiediamo se non ci sia forse la violazione dell’art. 32 della Costituzione con conseguente responsabilità del Comune e della Regione.
Numerosi studi scientifici hanno rilevato gli effetti del Pm10 presente nell’aria delle nostre città stabilendo che l’aumento di mortalità cardiovascolare si manifesta entro i 4 giorni successivi al picco di inquinamento. L’aumento di mortalità per cause respiratorie si protrae per almeno 10 giorni.
Ogni anno si stima che in Veneto muoiano per tumori delle vie respiratorie circa 4.500 persone. Sono almeno 200.000 i cittadini che soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), a cui aggiungere varie migliaia di persone che vengono colpite da malattie respiratorie infettive (polmonite e tubercolosi le più importanti) e dalle apnee ostruttive.
Noi riteniamo che l’Amministrazione nel perseguire l’interesse pubblico sarebbe tenuta ad assicurare una corretta ed adeguata tutela del diritto alla salute. Si tratta infatti di un diritto fondamentale dell’individuo. Tale tutela sarebbe peraltro estesa alla vita associata dell’uomo nei luoghi ove si articola e alla preservazione delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute; tale tutela si configurerebbe inoltre anche come diritto alla incolumità fisica e come “diritto all’ambiente salubre” (Cass. SS.UU. 6.10.1979, n. 5172 Corte Cost. 88/1979).
3) Da quanto sopra esposto, ad avviso dei sottoscritti, emerge la grave pericolosità a cui è sottoposta la salute dei cittadini. Al riguardo dovrebbe quindi riconoscersi il dovere per il Sindaco di intervenire con un’ordinanza contingibile ed urgente per far cessare gli effetti pericolosi provocati dall’inquinamento atmosferico da traffico. Il sindaco, quale ufficiale del governo, infatti, ha il potere di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Il sindaco come ufficiale del governo è soggetto ad una responsabilità non evitabile e non delegabile. C’è da rilevare che l’amministrazione del comune di Vicenza il 24 gennaio 2009 aveva adottato il blocco totale del traffico. “La pioggia non basta più ad abbassare i livelli delle polveri sottili presenti nell’aria e così a Vicenza potrebbe rendersi necessario bloccare il traffico fino a tre giorni per salvaguardare la salute pubblica. Dati Arpav alla mano, lo aveva annunciato l’assessore all’ambiente dell’epoca Dalla Pozza: “… i 15 giorni consecutivi di sforamento che si sono registrati dal 12 al 26 novembre qui a Vicenza, come in molte altre città italiane, ci hanno assai allarmati”. “…e perché occorre un giusto equilibrio tra i diritti costituzionali alla salute, alla libertà di movimento e alla libertà d’impresa”. …. se si dovessero verificare 10 giorni consecutivi di sforamento dei livelli di Pm10, e Pm 2,,5 la città potrebbe venire chiusa totalmente al traffico, fino a tre giorni consecutivi.”
L’art. 39 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 stabilisce, inoltre, che “in caso di mancata attuazione da parte del Sindaco delle misure previste dai piani e dai programmi regionali (…) le suddette misure sono adottate in via sostitutiva dalla Regione”. In sostanza la normativa prevede una responsabilità sia da parte del Sindaco che della Regione. Anche la Regione, infatti, deve bloccare la circolazione dei veicoli e persino se si rischia di superare i limiti, (“sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite”) ed in tal caso dovrebbe bloccare tutti i veicoli, o almeno tutte quelle categorie di veicoli bloccate le quali i valori inquinanti possono rientrare sotto le soglie di legge. Ma, nonostante l’ampio numero di giorni di superamento dei limiti, nonostante i significativi episodi di inquinamento acuto da PM10, né il Sindaco di Vicenza, né il Presidente della Regione Veneto, hanno ritenuto di dover prendere provvedimenti urgenti che potessero ridurre i valori degli inquinanti ed in particolare non hanno bloccato la circolazione dei veicoli.
Il Comune di Vicenza e la Regione Veneto, nella loro discrezionalità, avrebbero anche potuto non bloccare la circolazione e i veicoli a condizione che avessero comunque raggiunto, con misure alternative, il risultato di non superare il limite di 35 giorni fissato dalla legge. Ma il blocco della circolazione diventerebbe vincolante nel giorno stesso in cui si superano per più di 35 giorni le soglie.
La Regione, quindi, non solo deve adottare un piano, ma tale piano deve raggiungere l’obiettivo ed il risultato “di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite”, cosa non avvenuta per il Veneto. Un piano che non raggiunga l’obbligo di risultato non avrebbe comunque esaurito gli obblighi in capo alla Regione previsti proprio dal D.L.vo n. 351/99; dalla l. 615/1966 e d.p.r. n. 616/1977 e art. 4 legge 833 del 23/12/1978. La legge 13 luglio 1966 n. 615 (Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico) individua nell’“aria, come risorsa, il bene giuridico da proteggere”. La legge si applica a tutte le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo e provenienza “atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati”. Inoltre, per quanto più in particolare riguarda l’inquinamento atmosferico da veicoli, il d.p.r 616/77 e l’art. 4 della L. 833/78 configurano i limiti stabiliti dai regolamenti come limiti inderogabili. Tali norme quindi indicano i limiti di attenzione e di allarme che vengono pertanto a costituire limiti intermedi il cui raggiungimento mette a rischio la salute umana e impone la necessità di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di contenimento del fenomeno di inquinamento. Anche da tale legge discende l’obbligo per il sindaco di intervenire con un provvedimento idoneo a ridurre l’inquinamento atmosferico, se necessario anche attraverso una drastica limitazione del traffico veicolare.
Con il presente atto noi cittadini vogliamo evidenziare la responsabilità della Regione Veneto e del Comune di Vicenza che, a causa dell’inefficiente intervento a riguardo di un problema grave quale quello dell’inquinamento atmosferico, sta in tal modo pregiudicando uno dei diritti fondamentali del consumatore-utente quale quello alla salute e il diritto costituzionalmente garantito ad un ambiente salubre.
Tutto ciò premesso
CHIEDIAMO
all’Ill.mo Procuratore della Repubblica adito di perseguire i responsabili dei fatti penalmente rilevanti che si dovessero ravvisare nell’esposizione dei fatti di cui sopra.