Intesa Sanpaolo comunica di avere firmato con le Delegazioni di Gruppo di FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo sindacale finalizzato nel contempo a un ricambio generazionale senza impatti sociali e a continuare ad assicurare un’alternativa ai possibili percorsi di riconversione/riqualificazione professionale nel quadro della valorizzazione delle persone del Gruppo Intesa Sanpaolo anche attraverso l’equilibrio tra vita professionale e vita privata.
L’accordo individua le modalità e i criteri per il raggiungimento dell’obiettivo di 2.000 nuove uscite volontarie entro il 2025, con l’accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà da parte delle persone del Gruppo.
Inoltre, entro il 2025 saranno effettuate assunzioni a tempo indeterminato nel rapporto di un’assunzione per ogni due uscite volontarie, fino a comunque 1.000 assunzioni, a fronte delle 2.000 nuove uscite volontarie previste, oltre a 100 assunzioni a integrazione dell’accordo 29 settembre 2020. Le assunzioni saranno destinate a sostenere la crescita del Gruppo e le nuove attività e si aggiungono a quelle già previste dall’accordo 29 settembre 2020, per un totale di 4.600 entro il dicembre 2025 a fronte delle 9.200 uscite che si concluderanno entro il primo trimestre 2025.
L’accordo prevede in particolare che:
- – l’offerta riguardante le uscite volontarie venga rivolta a tutte le persone delle società italiane
del Gruppo Intesa Sanpaolo, compresi i dirigenti;
- – possa aderire, secondo modalità comunicate dal Gruppo, chi abbia maturato i requisiti di
pensionamento entro il 31 dicembre 2028, incluse le regole di calcolo cosiddette “Quota 100”
e “Opzione donna”;
- – nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultassero
superiori al numero di 2.000 venga redatta una graduatoria unica a livello di Gruppo per tutto il personale delle società italiane, sulla base della data di maturazione del diritto alla pensione; nella graduatoria verrà data priorità ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé e alle persone disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%.