Istanze per il Fondo indennizzo risparmiatori, Gazzetta ufficiale: da oggi 180 giorni. Ma “mini FIR” sia solo punto di partenza

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Istanze di accesso al FIR, Fondo indennizzo risparmiatori su Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, il decreto del
Istanze di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori su Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, il decreto del "mini FIR"

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 195 con data 21 agosto 2019 dell’ultimo decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori, decreto di cui riportiamo a seguire il testo integrale, decorrono da oggi, 22 agosto, i 180 giorni per gli ex azionisti e obbligazionisti, che possono registrarsi sul portale fondoindennizzorisparmiatori@consap.it e chiedere il risarcimento in base alle norme del FIR che, dopo una lunghissima gestazione,  può contare su un miliardo e mezzo di euro in tre anni attinti, come suggeriva per prima la legge 204 del 27 dicembre 2017, dai fondi dormienti, che non sono né tasse né denari dello Stato..

La partenza del Fondo Indennizzo Risparmiatori va salutata con, sia pure moderata, soddisfazione per lo sblocco di uno stallo fin troppo lungo a danno di “povera gente” ma rimangono vive le azioni di alcune associazioni nazionali perché il limite di indennizzo al 30% venga esteso a un rimborso totale e senza il tetto di importo di 100.000 euro attuali (con una corsia preferenziale per cifre sotto i 50.000 euro) visto anche che appare sempre più chiara la responsabilità del sistema nel crac delle banche interessate dal Fir.

Se Consob e Banca d’Italia non hanno compiutamente vigilato e controllato le responsabilità non possono fermarsi a chi avrebbe ostacolato il loro lavoro tanto più che il sistema ha sempre più chiaramente influenzato e con esiti oggettivamente negativi i comportamenti dei vertici degli Istituti bancari poi posti in risoluzione o in Liquidazione Coatta Amministrativa, come la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, è due casi “intrecciati” e più gravi per le dimensioni degli istituiti e per la rilevanza del loro territorio di riferimento, il Veneto e il nord est.

Un esempio eclatante è quello delle irrisolte contrattazioni dell’allora capo della Vigilanza di Bankitalia: “Barbagallo bifronte, last news: il 19 febbraio ’14 incontrò Zonin e Trinca in Bankitalia per “Veneto Banca in BPVi subito!”, in audizione negò“.

Chi ne ha diritto, quindi, parta a recuperare quello che oggi, tra mille contrasti tra le stesse associazioni, alcune delle quali diventate organi di propaganda dell’ora defunto governo gialloverde, che pure e comunque si intesta pragmaticamente questa legge, ma il crac delle due popolari venete e delle 4 banche risolte in centro Italia, oltre ad altri fatti e misfatti, non può e non deve considerarsi risolto e cancellato con la spruzzata d’acqua del mini Fir, buona a sciacquarsi il viso da responsabilità ben più ampie.

Ecco il testo del decreto

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall’art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, il quale ha stabilito, tra l’altro, che le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalita’ di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019;

Visto il proprio decreto del 4 luglio 2019, recante «Nomina e relativi compensi dei componenti della commissione tecnica di cui all’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;

Considerata l’esigenza di adeguare il citato decreto del 10 maggio 2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, di conversione dell’art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di avere realizzato quanto previsto dall’art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019;

Considerata la necessita’ di stabilire la data di decorrenza del termine di centottanta giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo al FIR, previsto dall’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in corrispondenza alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1

Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo

  1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall’art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo moduli informaticirinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell’art. 1, comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019.

Art. 2

Trattamento dei dati personali

  1. Nell’esercizio delle attivita’ connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  la commissione tecnica, attese le  sue specifiche competenze e l’indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all’ambito di operativita’ riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  1. Consap S.p.a., in virtu’ di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su delega della commissione tecnica, per tutta la durata delle attivita’ della segreteria tecnica. Il rapporto e’ regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all’art. 28 del regolamento (UE)
  2. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della commissione tecnica di Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.

Art. 3

Modifiche al decreto del 10 maggio 2019

  1. La lettera a) dell’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e’ sostituita dalla seguente:

«a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprieta’ del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), nonche’ i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;».

  1. L’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e’ modificato, altresi’, come segue: a) al comma 1 la lettera h) e’ soppressa; b) al comma 2, lettere f) e g), e al comma 3 la parola «autenticata» e’ soppressa.
  2. L’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e’ modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole «apposita richiesta che», sono inserite le parole «, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento,»; b) al comma 2, le parole «inerenti alla» sono sostituite dalle parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella». Alla fine del comma 2 e’ aggiunto il seguente periodo: «A richiesta della commissione tecnica, l’Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall’art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalita’ concordate con la commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i  principi di liceita’, correttezza,  trasparenza, minimizzazione, nonche’ integrita’ e riservatezza.»; c) al comma 3, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal comma 502-bis dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 sono soddisfatti con priorita’ a valere sulla dotazione del FIR e, nell’erogazione degli indennizzi dovuti agli stessi,  e’  data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.».
  3. All’art. 10, comma 1, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Le modalita’ di realizzazione e di gestione della piattaforma sono stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica, che individua, nel rispetto dei principi di minimizzazione, di limitazione della conservazione e di integrita’ e riservatezza dei dati, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, anche accidentale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».

Art. 4

Controllo e pubblicazione

  1. Il presente decreto sara’ sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero

dell’economia e delle finanze.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1-1142