La Cassazione: chi svolge attività giornalistica anche in Uffici stampa deve essere iscritto all’Inpgi

381
Giornalisti in uffici stampa
Giornalisti in uffici stampa

Nuova sentenza della Suprema Corte (fonte FNSI) che ribadisce «due principi di diritto fondamentali», spiegano da via Nizza, ossia che quello negli uffici stampa è lavoro giornalistico e che il versamento dei contributi all’ente di previdenza della categoria prescinde dal contratto applicato al rapporto di lavoro.

L’iscritto all’Ordine dei giornalisti che svolge attività giornalistica in un ufficio stampa, non importa se di un ente pubblico o di un privato, deve essere iscritto all’Inpgi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza, come riporta il blog a cura dell’Istituto, Inpginotizie.it.

Intervenuta sul ricorso proposto da una Asl che aveva contestato il verbale ispettivo dell’Inpgi con il quale erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti dipendenti dell’azienda sanitaria, denunciati ad altro ente, la Suprema Corte ha ribadito, inoltre, che ai fini dell’iscrizione alla Cassa previdenziale non conta il contratto di lavoro applicato, quanto le mansioni effettivamente svolte.

«La Corte – si legge sul blog Inpgi – dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale Inpgi sotto il profilo normativo, giunge alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli uffici stampa non può che essere giornalistica. Con la decisione in questione sono stati enunciati due principi di diritto fondamentali: “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. 150/2000 per il quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti”; e “in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’Inpgi ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”».

In particolare, si rimarca ancora da via Nizza, «va sottolineata la valenza del secondo principio, in quanto si riafferma ciò che da anni l’Istituto persegue costantemente con la sua attività amministrativa, ispettiva e legale e cioè assicurare il corretto adempimento contributivo nei confronti dell’Inpgi da parte di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze giornalisti che svolgono attività giornalistica».