La riforma della giustizia, l’avv. prof. Rodolfo Bettiol: “di compromesso in compromesso…” si ha una seconda prescrizione, l’improcedibilità

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Avv. prof. Rodolfo Bettiol
Avv. prof. Rodolfo Bettiol

La politica è l’arte del compromesso. Non sempre però il risultato è felice e la normativa risultante è di buona qualità. Tanto è avvenuto con l’approvazione della Camera dei Deputati della legge delega sulla riforma della giustizia penale in materia di prescrizione ed improcedibilità (qui il testo della riforma, ndr).

L’occasione poteva essere quella di abrogare la riforma Bonafede che prevede l’esclusione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Si tratta di una normativa inaccettabile creante giudicabili a vita anche per fatti non particolarmente gravi.

Votazione riforma giustizia alla Camera
Approvata alla Camera la riforma del processo penale con 396 voti favorevoli, 57 contrari e 3 astenuti

Altro aspetto da considerare è che imprescrittibilità è sintomo della rinuncia ad una ragionevole durata del processo. La ragionevole durata del processo, anche di quello penale, è una richiesta della Comunità Europea condizione necessaria per ottenere i fondi del recovery dalla stessa.

La soppressione della normativa Bonafede in sé ragionevole, avrebbe, peraltro, trovato piena opposizione dai parlamentari dei 5 Stelle che sostengono il Governo.

D’altra parte, la normativa doveva in qualche modo essere modificata sia per esigenze di razionalità, sia per soddisfare l’Europa.

Che fare allora?

L’idea è stata quella di introdurre la improcedibilità.

Si mantiene l’imprescrittibilità dopo la sentenza di primo grado ma si introduce una sorta di prescrizione di natura processuale l’improcedibilità.

Se l’appello non si celebra entro due anni, e la Cassazione entro un anno, l’azione penale diventa improcedibile.

La Cartabia è certamente consapevole quale giurista delle stranezze dell’istituto che tra l’altro comporta la non giudicabilità di un reato non prescritto ed impedisce alle parti civili di ottenere soddisfazione nel processo penale.

Tuttavia, per salvare capra e cavoli la stessa introduce l’istituto.

In tal modo resta fermo che la prescrizione non opera dopo la sentenza di primo grado, ma in realtà ove il tempo delle impugnazioni sia eccessivo, il processo si ferma.

Si noti la particolarità della situazione: si ferma il processo, ma il reato non è dichiarato estinto come avviene nel caso della prescrizione.

I 5 Stelle, peraltro, salvo i componenti il Consiglio dei Ministri, non abboccano. Si deve trovare un compromesso. Di qui il nuovo testo. Resta la riforma Bonafede ma si prevede l’improcedibilità in linea generale (2 anni per l’appello, 1 per la cassazione, prorogabili a 3 ed ad 1 anno e 6 mesi). Al contempo viene prevista la possibilità di proroga perpetua – per i reati di terrorismo – eversione, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata, traffico di stupefacenti. In pratica si lascia ad una decisione pur sempre discrezionale della magistratura, la determinazione da tempo per celebrare il processo, senza un parametro legale determinato.

Potenzialmente improcedibili, ma prorogabili sino a 5 anni per l’appello e a 2 anni e 6 mesi sono i procedimenti relativi ai reati commessi con metodo mafioso o agevolazione mafiosa.

In definitiva si è arrivati ad un pasticcio normativo che quanto meno appare in contrasto con il principio di legalità processuale per comporre le contrapposizioni politiche.

Il tempo del processo diviene discrezionale.

Si è persa invece un’occasione: riconoscere la natura sostanziale della prescrizione.

Il tempo fa venire meno l’interesse dello Stato alla punizione e la necessità rieducativa della pena. Riconosciuta la natura sostanziale della prescrizione si sarebbe potuta introdurre una nuova normativa senza ibridazioni con il processo penale.

Con il pasticciato compromesso si hanno ora due prescrizioni, l’una sostanziale, l’altra processuale, l’improcedibilità.