Lo scorso 4 agosto è stato approvato dal Governo il decreto legislativo di attuazione della legge-delega di riforma del processo penale. Centro nevralgico della riforma è la transizione digitale del procedimento.
Il decreto interviene, in modo organico, su codice penale, codice di procedura penale e principali leggi complementari.
Obiettivo primo è l’efficientamento del sistema, in attuazione dei principi costituzionali ed europei, ripresi dagli obiettivi del PNRR, per una ragionevole durata del processo.
Dell’intera riforma Cartabia la digitalizzazione rappresenta obiettivamente il traino, evidenziando una maturata consapevolezza che il passaggio dall’analogico al digitale sia ormai una tappa obbligata per garantire efficienza e tenuta al sistema processuale, e per i necessari miglioramenti in termini di trasparenza, accesso alla giurisdizione, ragionevole durata, diritto di difesa.
La transizione digitale dovrebbe avvenire attraverso una serie di innovazioni in materia di:
– formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti;
– registrazioni audiovisive;
– partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento e all’udienza.
Al fine di istituire un ‘ecosistema digitale’ per il procedimento penale, infatti, l’art. 1, comma 5, lett. a, l. delega n. 134 del 2021 indicava quali princìpi e criteri direttivi:
– prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza;
– prevedere che in ogni stato e grado del giudizio il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche;
– prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché dell’identità di chi invia e di chi riceve;
– prevedere che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica.
Ciò che appare ‘rivoluzionario’, quanto a cultura giuridica, è che la riforma apre il processo penale all’atto nativo digitale, primo grande passo verso una effettiva e reale transizione digitale.
Prima della pandemia, erano piuttosto ridotti i casi in cui si ammetteva la trasmissione telematica degli atti del processo, e comunque la notificazione presupponeva e richiedeva la scansione dei documenti cartacei. Uguale destino per il fascicolo elettronico formato tramite TIAP, anch’esso basato sulla scansione manuale degli atti analogici. La ‘digitalizzazione’ che ne derivava (a conti fatti una ‘finta’ digitalizzazione) non ha fatto altro se non appesantire gli adempimenti burocratici, invece che semplificarli e snellirli, impedendo che dalla dematerializzazione potessero derivarne concreti vantaggi.
La legislazione emergenziale ha solo parzialmente rimediato a questa impasse, con l’istituzione del c.d. Portale Deposito atti Penali, ove il deposito di istanze, memorie, documenti e richieste di cui all’art. 415 bis, comma 3, c.p.p. è richiesto avvenga esclusivamente in formato digitale originario.
Quanto su evidenziato impone alcune riflessioni.
Fino a oggi ci si è limitati alla mera ‘alfabetizzazione informatica’, che non è e non può essere considerata digitalizzazione.
L’idea guida è sempre stata quella di limitarsi a trasporre alcuni oggetti analogici – come certi istituti presenti nel sistema codicistico – in una logica binaria. Istituti concepiti e regolati secondo la tecnologia prevalente al momento della redazione del Codice, quando appunto la carta era unico veicolo di scrittura, sono stati semplicemente tradotti in una sequenza di bit. Nei fatti, dunque, sia l’introduzione del SNT per le notifiche agli avvocati degli atti processuali tramite PEC, che del TIAP si basano sulla scansione manuale degli atti, e questo richiede un forte investimento in termini di risorse umane. In pratica semplicemente si trasferisce l’attività di fotocopiatura su un sistema informatico, determinando eventuali risparmi solo su larga scala.
Si tratta di misure che presuppongono comunque l’uso della carta, della quale sembra non potersi a fare a meno; una parziale dematerializzazione e trasmissione di atti.
Il sistema penale richiedeva un progetto nuovo e immediatamente attuabile, che avesse come fulcro la digitalizzazione dell’intero percorso, partendo dall’inizio, ossia dalla notizia di reato. Richiedeva, a monte, una rivoluzione culturale capace di traghettare verso una mentalità differente, per la quale il documento digitale sia la regola e non l’eccezione, spesso anche mal tollerata.
Rendere normativamente obbligatoria la trasmissione delle notizie di reato in modalità esclusivamente telematica da parte della polizia giudiziaria, predisporre un sistema di ricezione delle notizie di reato (tramite servizi/portale o tramite PEC) su una piattaforma documentale che provvede all’archiviazione di atti del processo, e consentire a Pubblici Ministeri e Giudici di consultare atti digitali e di elaborare provvedimenti introducendo la firma digitale e il deposito dell’atto in formato digitale, previa annotazione dell’avvenuto deposito sul registro informatico; innestare su tale sistema un sistema di comunicazione telematica da e verso il mondo esterno agli uffici giudiziari, sarebbe l’inizio di una reale digitalizzazione del sistema penale, che può portare alla contrazione dei tempi in molte fasi del procedimento, e ad una accelerazione verso la definizioni degli stessi.
Va evidenziato altresì che sono stati ampliati anche gli istituti che consentono la partecipazione all’udienza a distanza, tenendo sempre bene a mente la salvaguardia del principio del contraddittorio.
È ovvio che tutto ciò impone poi l’assunzione di personale con qualifiche e caratteristiche differenti da quelle proprie del classico personale di cancelleria. Impone di assumere tecnici informatici in grado di far funzionare la macchina.
Se dunque oggi la strada da percorrere è una, quella della digitalizzazione, con il fine primario di ridurre i tempi del processo, non va dimenticato che una sentenza non può e non deve essere veloce, ma giusta. Se i tempi vanno ridotti durante tutto l’iter che poi condurrà a un provvedimento decisionale, la ponderazione e la valutazione di tutto quanto emerge in un processo penale, anche digitalizzato, non può conoscere accelerazioni che portano con sé il rischio di sentenze sommarie e superficiali, e potenzialmente ingiuste.
Solo così sarà possibile trasformare la crisi in un’opportunità per il futuro, il cui centro resti sempre e comunque la tutela del cittadino, che ha il diritto certamente di non dovere attendere anni per la risoluzione, ma anche e soprattutto di non subire una decisione non giusta in nome di un malinteso senso di efficienza.
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Fonte: La riforma digitale del processo penale