Tra le novità più importanti previste nella pdl c’é l’introduzione dell’obbligo per Inps e Inail di nominare un responsabile del procedimento per l’esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che curi, in particolare, il pagamento delle somme dovute dagli istituti entro 40 giorni dalla notifica.
Modificata, anche, la disciplina del ricorso amministrativo per i due istituti previdenziali, prevedendo l’accoglimento automatico del ricorso (silenzio accoglimento) trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione, in luogo del silenzio rigetto attualmente previsto. L’istituto del silenzio accoglimento, poi, viene introdotto anche in relazione ai ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro e a quelli al Comitato per i rapporti di lavoro.
TUTELA DEL LAVORO
Nel capo specificamente dedicato alla tutela del lavoro ci sono norme ad hoc su appalti, contratti collettivi e reddito di cittadinanza. Per gli appalti, in particolare, si prevedono, tra gli altri, la limitazione della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi dei lavoratori utilizzati nell’appalto di opere o di servizi fino a concorrenza del debito del committente e l’estensione fino a 5 anni dalla conclusione dell’appalto della responsabilità solidale, in caso di appalto di opere o di servizi eseguiti da cooperative o da loro consorzi.
Introdotta anche la legittimazione del committente a intervenire nelle azioni giudiziarie e amministrative e a effettuare la verifica di regolarità contributiva è la possibilità di assumere verso il creditore il debito oggetto della responsabilità solidale, compensando, con effetto liberatorio, tale debito con il credito derivante dal corrispettivo di appalto o subappalto.
In materia contrattualistica, si estende ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la possibilità di prevedere ulteriori specifiche causali che giustifichino la proroga della durata dei contratti a termine, escludendo anche dall’applicazione delle limitazioni alla durata di tali contratti previste dal decreto Dignità gli enti accreditati alle attività di formazione e il relativo personale.
LAVORO FEMMINILE
Per quanto concerne il capitolo del lavoro femminile, la pdl introduce l’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi Inail, nel limite massimo di 3mila euro annui, in caso di assunzione di donne nel settore privato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Prevista anche, in via sperimentale, la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di specifiche esigenze familiari della lavoratrice, con conseguente esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e della lavoratrice per le mensilità di lavoro a tempo parziale e la deducibilità dal reddito di impresa nella misura del 200% degli oneri sostenuti, per i datori di lavoro, per l’allestimento e l’organizzazione di spazi dedicati ai figli dei dipendenti fino a 6 anni.
Disposta, anche, l’estensione della disciplina di “Opzione donna” alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2020.
PRODUTTIVITÀ E LAVORO ASSOCIATIVO
Anche per incentivare la produttività le proposte ono piuttosto corpose. Anzitutto si prevede che l’esclusione dall’imponibile Irpef delle somme erogate dal datore di lavoro per le spese veterinarie e di quelle erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 10mila euro per ciascun periodo di imposta.
Proposte, poi, modifiche al regime dei premi di produttività nel settore privato e nel pubblico, in particolare, nel primo, si riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato (parte variabile) legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, innalzando al contempo il limite di importo complessivo da 3mila a 5mila euro lordi. Abbassata anche l’imposta sostitutiva per i premi di risultato variabili corrisposti ai lavoratori dipendenti del pubblico impiego, con un reddito annuo fino a 40mila euro.
Infine, per quanto riguarda il lavoro associativo, si introduce l’obbligo per le cooperative di istituire la revisione legale per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.
Le cooperative, ancora, vengono sottoposte, ogni 6 mesi e e per ciascun lavoratore, all’obbligo di certificazione del pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle sindacati e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentativi e del corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali.