Avv. Paolo Polato: le fondamenta legali della sentenza di Vicenza che coinvolge Intesa Sanpaolo nei danni da risarcire ai soci di Veneto Banca e, per analogia, BPVi

503

Un nuovo capitolo nella vicenda banche Popolari Venete e risparmiatori traditi è stato scritto, facendo breccia sul muro apparentemente inespugnabile eretto dal D.L. 25.06.2017 n. 99 convertito in legge 21.07.2017 n. 131. Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Unico, dott. Luigi Giglio, in data 14.03.2018 con la sentenza n. 733/2018 (Emanuela Marsan avvocato di un socio della ex Veneto Banca, ndr) ha fatto proprio l’orientamento illuminante espresso dai giudici di Roma nelle more del procedimento penale nei confronti dei vertici dell’allora Veneto Banca S.p.A.
La sentenza in commento si sofferma sul disposto dell’art. 3 del D.L. 99/2017 e sul rapporto con la disciplina dell’art. 2560 c.c., condividendo l’assunto che seppur la prima regoli l’ambito di cessione di azienda a favore di Banca Intesa Sanpaaolo, definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non è prevista alcuna espressa deroga all’art. 2560, comma 2, c.c.
L’art. 2560 c.c. continua, pertanto, a regolare i rapporti tra il cessionario (Banca Intesa Sanpaolo) ed i soggetti terzi (i risparmiatori delle Popolari Venete cioè Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), con la conseguenza che alla responsabilità ex lege della cedente si somma quella solidale del cessionario, determinandosi “così la “strutturale dissociazione” tra l’oggetto del negozio di cessione (…) ed il regime di responsabilità verso terzi”, operando la limitazione dei debiti solamente nei confronti delle parti del negozio (Banca Intesa Sanpaolo e banche Popolari Venete) e non nei confronti dei terzi creditori.
Il punto merita di essere ulteriormente sottolineato: l’accordo di cessione spiega effetti solamente tra le parti e NON nei confronti degli obbligazionisti subordinati e degli azionisti, i quali potranno far valere le loro pretese nei confronti del cessionario stante il disposto dell’art. 2560, comma 2, c.c.
Il Tribunale di Vicenza ha confermato, infatti, la prosecuzione della causa nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo, in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto controverso, autorizzandone la chiamata in giudizio con separata ordinanza.
Questa pronuncia segna un punto di netta rottura rispetto alla tesi sposata dal G.U.P. vicentino, dott. Roberto Venditti, nella vicenda penale di Banca Popolare di Vicenza, il quale ha escluso la chiamata di Banca Intesa Sanpaolo quale responsabile civile, sottolineando ulteriormente l’erroneità della posizione assunta e la sua assoluta non condivisibilità.
Ma non solo. La sentenza in commento è un’ulteriore crepa che si sta espandendo sulla fortificazione imbastita dal D.L. 99/2017, incrinando la safe-zone di Banca Intesa Sanpaolo “dagli attacchi” degli obbligazionisti subordinati ed azionisti delle Banche Popolari Venete.
A distanza di tempo stanno emergendo gli errori insiti nel menzionato Decreto Legge, predisposto forse con troppa fretta e senza un accurato bilanciamento delle poste in gioco, soprattutto a danno dei già truffati risparmiatori, il quale si connota di una copiosa lista di deroghe, la cui grande assente è quella all’art. 2560, comma 2, c.c.
Prima la pronuncia del GUP di Roma Lorenzo Ferri ed oggi quella del Tribunale di Vicenza stanno aprendo la strada ad un nuovo orientamento, che deve essere visto con assoluto favore, e con l’augurio che altri giudici di merito lo facciano proprio, riconoscendo in capo a Banca Intesa Sanpaolo la qualità di successore a titolo particolare nei rapporti facenti capo alle banche Popolari Venete e di responsabile solidale ex art. 2560 c.c.
Avv. Paolo Polato