“Le serre di Parco Querini: quando il restauro diventa un pericolo”: l’intervento dell’avv. Mariagrazia Pegoraro per Italia Nostra

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Il mio intervento (a parlare è l’avv. MariaGrazia Pegoraro di Italia Nostra durante l’incontro pubblico di martedì 29 maggio organizzato da Civiltà del Verde) riguarda gli aspetti giuridici in relazione ai vincoli cui è sottoposto Parco Querini e alla disciplina urbanistica comunale che lo riguarda (PAT piano assetto territorio, che stabilisce le linee generali di pianificazione del territorio anche rispetto alle zone che vanno tutelate, e il P.I. che stabilisce nel dettaglio la destinazione urbanistica e le categorie di intervento degli immobili).

Il Parco Querini è un parco storico, in pieno centro storico e all’interno della Buffer Zone Unesco (Zona di salvaguardia Unesco) a è quindi sottoposto alla massima tutela e a tutti i più importanti vincoli previsti dal D.lgs. 22.1.2004, n. 42, denominato “Codice dei Beni Culturali”.

Questo implica che ogni intervento all’interno del Parco deve obbligatoriamente seguire le forme e le procedure previste dal codice dei beni culturali.

Oltre al rispetto del codice dei beni culturali, però, le amministrazioni coinvolte in qualsiasi intervento che riguardi Parco Querini, debbono come per ogni bene di valenza paesaggistico culturale, tenere in particolare considerazione i valori ambientali e storico monumentali presenti nel bene pubblico, valori che non possono ignorare o comunque comprimere limitandosi a rispettare le formalità tecniche e giuridiche previste dal codice dei beni culturali.
Ci riferiamo proprio al fatto che occorre anche il buon senso, l’interpretazione storico-scientifica e la visione urbanistica sistematica che sappiano ben inserire ogni intervento nell’ambito di un’azione amministrativa volta alla tutela dei beni culturali e alla loro conservazione anche per tramandarne il loro valore alle future generazioni.
La vicenda di Parco Querini è sintomatica di un modo di procedere dell’ente pubblico rispetto alla tutela e conservazione dei beni pubblici che può prestare il fianco a forti critiche, sia sotto il rispetto della regolarità degli atti amministrativi posti in essere, sia sotto il profilo della corretta lettura fatta dall’ente pubblico rispetto ai valori paesaggistici e storico culturali del parco .

Nel 2016 sono state presentate dal Comune di Vicenza alla Soprintendenza due istanze, per il prescritto parere ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica : per entrambe l’iter relativo all’autorizzazione paesaggistica (indispensabile in relazione al vincolo paesaggistico) si è concluso con due pareri negativi della Soprintendenza rispetto al progetto del Comune sulle serre di Parco Querini.
In particolare la Soprintendenza con comunicazione del 13.9.2016 ha dichiarato non accoglibile la richiesta di parere positivo sul progetto delle serre di P.Querini in quanto ” il progetto prevede la realizzazione di nuovi volumi che non sono stati definiti progettualmente. L’accostamento ai ruderi delle serre non è analizzato né dal punto di vista formale né relativamente agli aspetti di carattere tecnico” .
Con comunicazione del 16.11.2016 la Soprintendenza ha dichiarato di reputare la successiva richiesta del Comune di parere favorevole non accoglibile con questi motivi: ” In base a quanto si evince dalla documentazione descrittiva e fotografica, nonché dai dati raccolti durante i sopralluoghi eseguiti da parte dei funzionari di questo ufficio, si rileva che l’intervento non è improntato sui principi della conservazione delle strutture storiche esistenti, né sulla riduzione dello stato di degrado evidenziato più volte da alcune associazioni di cittadini. Si ritiene pertanto prioritario un intervento di sistemazione dei luoghi e di restauro conservativo al fine di ridurre e possibilmente eliminare il degrado e le relative cause che hanno portato ad oggi la situazione rappresentata”.
Quest’ultimo parere negativo della Soprintendenza, in particolare, trova riscontro in tutta la normativa urbanistica che lo stesso Comune si è dato rispetto all’obiettivo prevalente ed esclusivo della conservazione dei beni culturali tra cui i parchi storici : art. 9 del PAT sulle invarianti di natura storico monumentale e architettonica, individuate nel centro storico (UNESCO) e relativa buffer -zone in cui ricade Parco Querini in cui la terzo comma si precisa che sono ammessi solo interventi che prevedano la conservazione dei valori storico-monumentali e culturali che rappresentano e la valorizzazione secondo le modalità previste dal Codice dei Beni Culturali; art. 21 del PAT che introduce al comma 11° le direttive che disciplinano la tutela dei parchi e dei giardini storici stabilendo che va mantenuta la giacitura, l’estensione e la conformazione dei giardini e soprattutto l’integrità e le relazioni con il contesto; le attività e gli usi non devono compromettere i caratteri storici e ambientali dell’impianto; le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio naturalistico non possono essere abbattute, salvo per ragioni fitosanitarie.
Nonché infine gli artt. 14 e 36 del P.I. che si conformano.

A distanza di un anno in data 31.8.2017 il Comune di Vicenza ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per il progetto di recupero delle serre del Parco Querini dopo aver ottenuto l’11.8.2017 parere favorevole dalla Soprintendenza. Dal momento che questo progetto non è un restauro conservativo ma introduce nuovi volumi nel Parco e trasforma le serre in altra cosa non si capisce come mai sia stato dato parere favorevole dalla Soprintendenza e sia stata data autorizzazione paesaggistica dal Comune senza spiegare perché ciò che era stato ritenuto incompatibile sotto il profilo dei valori paesaggistici un anno prima ora lo sia diventato; se quindi quello che era stato ritenuto incompatibile un anno prima sia stato eliminato nel nuovo progetto. Nei provvedimenti autorizzativi vi è quantomeno una carenza di motivazione che li rende illegittimi
Tantopiù che qualche giorno prima, l’8.8.2017 la medesima Soprintendenza ha dato l’autorizzazione monumentale (rispetto al vincolo storico-monumentale”) per le opere di conservazione dell’edifico esistente, ma ha precisato che ” l’area di pertinenza del punto ristoro dovrà esser ulteriormente indagata e dettagliata al fine di valutare l’impatto dell’intero complesso, sia dal punto di vista paesaggistico sia nel rispetto della memoria storica delle serre precisando che la nuova proposta dovrà essere preventivamente valutato da questo ufficio”.
Si ritiene non sia corretto il modo di procedere di un Comune che, a fronte di un parere negativo della Soprintendenza sul vincolo monumentale, per una parte del progetto, concede l’autorizzazione paesaggistica comunque sull’intero progetto anziché sospenderlo in attesa che vengano effettuate da parte della Soprintendenza tutte le valutazioni necessarie e dati tutti i pareri previsti.
Quale interpretazione dei valori storico culturali e paesaggistici di Parco Querini viene data dalla pubblica amministrazione con questo progetto che si discosta totalmente dal principio della conservazione del bene tutelato, perché lo snatura, aggiunge volumi per la ristorazione che obbligano all’abbattimento di alberi di grande pregio? Questo progetto non è restauro delle serre ma altra cosa.
Infine questo progetto di recupero delle serre come è stato autorizzato distruggerà definitivamente il cono di visuale dal tempietto verso le serre e la splendida quinta di alberi di grande pregio voluto da chi ha progettato Parco Querini nel 1800.
In spregio al primo comma dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che pone il divieto ai proprietari di beni vincolati di distruggere e di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.