Legge 205 del 27 dicembre 2017 e decreto per “ristoro delle vittime di reati finanziari”, come i soci BPVi e Veneto Banca: chiedete a fondosocibanchevenete@vipiu.it

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È dovuta intervenire il 20 agosto la Digos di Vicenza oltre a pattuglie della Polizia Locale per pemetterci, tra gli schiamazzi di chi come Luigi Ugone non vuole che la gente sia informata se non come dice lui,  di “rendere disponibile e illustrare il testo del DPCM giacente presso il Consiglio dei Ministri e in via di emanazione per il ristoro delle vittime di reati finanziari per BPVi, Veneto Banca e per le quattro banche risolte”… ai colleghi giornalisti e come uditori a “tutti i consiglieri e assessori comunali, tutti i consiglieri e i consiglieri delegati della Provincia di Vicenza, tutti i consiglieri e gli assessori regionali, tutti i parlamentari veneti e TUTTE INDISTINTAMENTE le associazioni e i legali dei soci“. Gli schiamazzi hanno spostato l’attenzione dei media, a parte alcune eccezioni, sulla piazza invece che sulla possibilità di riavere i propri soldi.

Per questo motivi e sperando di rendere, sia pure subendo minacce, un servizio riproponiamo qui, per chi vuole veramente recuperarli e voglia capire con la propria testa se la legge approvata e il decreto da emanare sono una strada da percorrere, i documenti illustrati lunedì nella sala comunale concessa, a tutti, mentre c’era chi non è voluto entrare evidentemente per distruggere senza (far) sapere (in fondo anche il video competo della conferenza stampa, ndr)

I documenti sono i commi 1106-7-8-9 della legge di bilancio 205 approvata da tutte i partiti e movimenti il 27 dicembre 2017 e il suo decreto attuativo la cui scadenza di emanazione è stata fissata come termine ultimo al 31 ottobre anche questa volta con voto unanime del nuovo parlamento nell’ambito dell’approvazione del decreto Milleproroghe.

I soci che volessero informazioni scrivano alla nostra mail dedicata fondosocibanchevenete@vipiu.it, risponderemo o gireremo a chi può rispondere

 

*Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ART 1 COMMI 1106-1109

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 29-12-2017

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018

1106. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l’erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri (Anac, ndr) in ragione della violazione degli obblighi di

– informazione, – diligenza, – correttezza e trasparenza

previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita’ di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione.

Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma.

1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all’attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.

Dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano gia’ beneficiato.

1108. Le risorse di cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005*, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell’ Economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l’anno 2018 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

1109.Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


Bozza del decreto attuativo che, dopo il vaglio del Consiglio di stato, ora è sul tavolo del Consiglio dei minsitri per essere emanato entro il 31 ottobre 2018 a firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regolamento per il funzionamento del Fondo di ristoro finanziario per l’erogazione di misure in favore di risparmiatori in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1106, 1107, 1108, 1109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l’articolo 1, commi da 1106 a 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO l’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”.
VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante “Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”;
VISTO il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATA la necessità di adottare un regolamento di attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 1106 a 1109, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di stabilire i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie per l’erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATA l’opportunità e la congruenza di avvalersi di strumenti di natura regolamentare per stabilire disposizioni attuative in ordine a condizioni e procedure in materia di ristoro, per violazione degli obblighi di diligenza degli intermediari;
CONSIDERATA l’esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo di ristoro e quelli di cui al Fondo di solidarietà;
VISTA la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del …

ADOTTA
il seguente “Regolamento”

Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina i requisiti, le modalità e le condizioni di attuazione delle disposizioni previste dai commi da 1106 a 1109 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno istituito il Fondo di ristoro finanziario per l’erogazione di misure di ristoro a favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) “Fondo di ristoro”: il fondo istituito dal comma 1106 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) “Fondo di solidarietà”: il fondo istituito dal comma 855 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) “Gestore”: ente che gestisce gli adempimenti amministrativi, legali e contabili relativi alla procedura di ristoro finanziario del danno ingiusto riconosciuto con sentenza o con lodo arbitrale;
d) “MEF”: Ministero dell’economia e delle finanze;
e) “Banca in risoluzione o liquidazione”: banca con sede legale in Italia sottoposta ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque posta in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
f) “strumenti finanziari”: azioni o obbligazioni subordinate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 acquistate dal risparmiatore nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi;
g) “prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari”: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tali servizi o attività siano stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall’investitore gli strumenti finanziari menzionati nella lettera f), nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione;
h) “cessione irregolare”: cessione di strumenti finanziari in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;
i) “risparmiatore”: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, che ha acquistato strumenti finanziari nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi;
l) “legittimati”: il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado del risparmiatore in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca;
m) “lodo arbitrale”: decisione di arbitrato emessa da Collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
n) “T.U.B.”: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Articolo 3
(Condizioni di intervento del Fondo)
1. Possono chiedere l’intervento del Fondo di ristoro a seguito del riconoscimento, risultante da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, del danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione, i seguenti aventi diritto:
a) i risparmiatori, che hanno acquistato strumenti finanziari, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con Banche in risoluzione o liquidazione che li hanno emessi, e che detenevano gli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, o della liquidazione coatta amministrativa ai sensi del T.U.B. delle medesime Banche, avviata dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018;
b) i legittimati in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento da parte dei risparmiatori con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca di cui alla precedente lettera a);
c) i successori per causa di morte dei risparmiatori o dei legittimati;
2. Sono esclusi dall’intervento del Fondo di ristoro i crediti relativi agli strumenti finanziari, che, per effetto di atti unilaterali o contrattuali posti in essere dagli aventi diritto, siano estinti o inefficaci o inopponibili nei confronti delle Banche in risoluzione o liquidazione e dei relativi cessionari dei beni. Sono altresì esclusi i crediti relativi a obbligazioni subordinate i quali rientrano nell’ambito di applicazione degli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo di solidarietà.
3. In caso di sospensione dell’esecutività della sentenza o del lodo arbitrale da parte del giudice dell’impugnazione, il termine del procedimento previsto dall’articolo 6 è interrotto e ricomincia nuovamente a decorre dalla data di presentazione al Gestore della istanza degli aventi diritto recante dati, informazioni e documenti di cui all’articolo 4 che siano sopravvenuti o che sia necessario aggiornare.

Articolo 4
(Istanza e documenti)
1. Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l’intervento del Fondo di ristoro entro il termine di decadenza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla non impugnabilità del lodo arbitrale che hanno riconosciuto in via definitiva il danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione. Per le sentenze passate in giudicato e i lodi divenuti non impugnabili anteriormente alla data di entrata di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di un anno decorre dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. L’istanza, debitamente sottoscritta, di erogazione del ristoro finanziario da parte del Fondo di ristoro è indirizzata al Gestore, con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, ed indica:
a) il nominativo, il codice fiscale, la residenza e l’eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante, nonché il rapporto di coniugio, di parentela o di convivenza more uxorio con il risparmiatore, o anche il rapporto successorio con i suindicati soggetti;
b) la Banca in risoluzione o liquidazione presso la quale il risparmiatore ha acquistato gli strumenti finanziari;
c) quantità, controvalore, data di acquisto degli strumenti finanziari oggetto della istanza;
d) data della sentenza o del lodo arbitrale, che ha riconosciuto il danno ingiusto subito dagli aventi diritto per cessione irregolare da parte della Banca in risoluzione o liquidazione,
e) gli eventuali importi incassati dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari, che non siano stati considerati nella sentenza o nel lodo arbitrale di cui alla lettera d);
f) dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);
g) dichiarazione di conformità all’originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 3, che possono essere tramessi in copia semplice;
h) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare le notizie menzionate nelle lettere precedenti del presente comma.
3. Sono presentati in allegato all’istanza i seguenti documenti:
a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante;
b) copia degli atti di acquisto degli strumenti finanziari, intercorsi tra la Banca in risoluzione o liquidazione e i risparmiatori;
c) copia degli eventuali atti di acquisto degli strumenti finanziari, intercorsi tra legittimati e risparmiatori;
d) copia della sentenza o del lodo arbitrale, che hanno riconosciuto il danno ingiusto a favore dagli aventi diritto;
e) copia di eventuali pagamenti non considerati nella sentenza o nel lodo arbitrale di cui alla lettera d), recanti gli importi incassati dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari e i soggetti pagatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
– non hanno posto in essere atti di riduzione o estinzione o inefficacia o inopponibilità del credito relativo agli strumenti finanziari;
– sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
1) la data di decesso del risparmiatore o del legittimato;
2) i dati anagrafici di tutti i successori per di causa morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
3) l’esclusione che vi siano altri successori;
4) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
5) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
h) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
i) la rinuncia con firma autenticata, in caso di pagamento del ristoro nella misura stabilita dall’articolo 5, a qualsiasi diritto e pretesa connessa agli stessi strumenti finanziari ed ai relativi pregiudizi patrimoniali diretti o indiretti subiti.
4. Il Gestore può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie.
5. Il Gestore pubblica in apposita pagina informatica dedicata al Fondo di ristoro, accessibile dal portale del proprio sito internet, gli atti che disciplinano le procedure del Fondo stesso nonché i relativi modelli per istanze e dichiarazioni.
6. Il pagamento del ristoro finanziario viene effettuato secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione prevista dai commi precedenti oppure, negli altri casi, della presentazione di idonea documentazione di completamento.
7. Qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga in tutto o in parte entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Gestore, l’istanza viene rigettata, potendo essere ripresentata, fermo restando il termine di decadenza previsto dal precedente comma 1.
8. Le Banche forniscono entro 30 giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.

Articolo 5
(Limiti della misura di ristoro finanziario)

1. Il ristoro finanziario è determinato nella misura dell’importo relativo al danno ingiusto, riconosciuto da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, per capitale investito, eventuali interessi di mora e rivalutazione, con esclusione delle spese legali e giudiziali. Da detta misura dell’ammontare del ristoro sono in ogni caso detratti gli eventuali importi di cui gli aventi diritto hanno già beneficiato in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di risarcimento, indennizzo o ristoro comunque denominato, che non sono stati considerati in detrazione nella sentenza o nel lodo arbitrale medesimi.
2. Il Fondo di ristoro corrisponde il ristoro finanziario agli aventi diritto, entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico previsto dal comma 6 dell’articolo 4. Gli importi dovuti, non ristorati per esaurimento della dotazione finanziaria del Fondo di ristoro, in caso di rifinanziamento del medesimo Fondo sono corrisposti d’ufficio dal Gestore agli aventi diritto, secondo l’ordine cronologico acquisito.
3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di più investitori, in mancanza di disposizioni diverse, le quote dei crediti dei partecipanti si intendono uguali.

Articolo 6
(Termini e modalità di intervento del Fondo)

1. Il termine per la conclusione del procedimento di ristoro è di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della istanza al Gestore, il quale è sospeso per l’acquisizione di informazioni, dati e documenti richiesti dal Gestore agli istanti, con applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 4. Detto termine procedimentale di 180 giorni può essere prorogato di ulteriori 60 giorni in caso di istanza collettiva di ristoro presentata da più di dieci aventi diritto.
2. Il Gestore acquisisce dalle Banche interessate, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dagli enti pubblici i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da parte degli istanti. I soggetti di cui al presente comma collaborano secondo diligenza con il Gestore entro 60 giorni, il quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti ad errori o omissioni imputabili ad altri soggetti inadempienti.
3. Il pagamento del ristoro finanziario viene effettuato mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.
4. Nel caso in cui l’ammontare delle disponibilità finanziarie del Fondo sia inferiore agli oneri complessivi dei crediti aventi pari priorità cronologica secondo il criterio previsto dal comma 6 dell’articolo 4, applicabile anche nell’ambito di istanze collettive, si procede al pagamento del ristoro finanziario in misura proporzionale all’importo dei singoli crediti muniti di idonea documentazione.

Articolo 7
(Recupero dei pagamenti)
1. Gli importi definitivi dei ristori finanziari previsti dal precedente articolo 5 versati agli aventi diritto sono recuperati dal Fondo di ristoro mediante insinuazione nello stato passivo delle Banche in risoluzione o liquidazione, mentre l’eventuale maggiore misura dell’importo versato da detto Fondo in base a sentenza o lodo arbitrale, in seguito modificati in via definitiva, viene recuperata nei confronti dei percettori.
2. Nei casi di mancata o erronea trasmissione al Gestore di dati, informazioni e documenti posseduti, gli importi erroneamente pagati dal Gestore sulla base degli atti acquisiti entro i termini procedimentali previsti sono recuperati secondo le leggi vigenti nei confronti dei percettori nonché dei soggetti, persone giuridiche e fisiche, responsabili dell’indebito pagamento.
3. Il Gestore è responsabile, secondo le leggi vigenti, per errori e violazioni di legge imputabili al medesimo nello svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 8
(Convenzione)
1. Il MEF può affidare a persone giuridiche nelle forme e con le procedure previste dalla legge le funzioni di Gestore, delle quali costi ed oneri sono posti al carico del Fondo di ristoro.
2. Le funzioni del Gestore, i rapporti tra il medesimo ed il MEF, nonché il rimborso a carico del Fondo di ristoro di costi ed oneri sostenuti dal Gestore sono disciplinati mediante atti convenzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.