Stop maxi-multe a ong, cittadinanza più veloce, inasprimento Daspo urbano: ecco il nuovo decreto migranti

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Migranti a Lampedusa
Migranti a Lampedusa

Più chance per ottenere permessi di lavoro, via maxi multe per le ong che trasportano migranti (volute dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini), inasprimento del daspo urbano, rafforzato il principio di ‘non-refoulement’ e revisione del sistema di accoglienza con il ritorno degli ex Sprar. Questi alcuni dei temi principali contenuti nel nuovo decreto Migranti, approvato dalla Camera in prima lettura parlamentare.

Tra le novità introdotte durante l’esame in commissione Affari costituzionali c’è il taglio dei tempi burocratici per richiedere la cittadinanza. L’iter potrà durare da 2 a 3 anni. Tra le modifiche proposte sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni, non entrate nel provvedimento, ci sono le risorse da destinare ai comuni di frontiera. Sul tema il Governo si è impegnato a trovare una soluzione con l’esame della manovra finanziaria.

Vediamo nel dettaglio i contenuti del decreto, che ora passa al Senato:

CONVERTIBILE PERMESSO ‘SPECIALE’ PER MOTIVI LAVORO

Arrivano alcune novità per la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Rispetto al passato: potranno essere convertiti in permessi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale) e il permesso di soggiorno per calamità.

Non solo, il nuovo decreto prevede la conversione per il permesso di soggiorno per residenza elettiva, per il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo) e il permesso di soggiorno per assistenza minori. Come già previsto oggi, invece, la conversione continuerà ad essere possibile per il permesso di soggiorno per attività sportiva, il permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico e quello per motivi religiosi.

PERMESSI SANITARI

Con l’inserimento di un emendamento in commissione, potranno essere convertiti in permessi di lavoro anche quelli concessi per le cure mediche.

STOP MAXI MULTE. DECIDE IL GIUDICE

Sulle sanzioni alle ong che trasportano migranti si torna all’era pre-dl Sicurezza. Vengono infatti cancellare le pesanti multe amministrative fortemente volute dall’ex ministro Matteo Salvini. Come in passato, quindi, le uniche sanzioni saranno quelle previste dall’ambito penale. Il nuovo testo modifica il codice della Navigazione, in particolare l’articolo 1102, prevedendo sanzioni da 10mila a 50mila euro. Ma a differenza dei dl Sicurezza non sarà il prefetto a irrogarle ma il giudice, solo nel caso ci siano le condizioni per un processo penale.

Le vecchie norme imponevano multe da 150mila a un milione di euro e la confisca delle navi.

PRINCIPIO NON-REFOULEMENT

Viene rafforzato il principio del non-refoulement per impedire il respingimento o l’espulsione di migranti provenienti da Paesi che violano i diritti umani. Come previsto già oggi, non sarà ammesso il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Ma il nuovo decreto allarga il divieto nel caso ci sia il pericolo di “trattamenti inumani o degradanti”. Nella valutazione di tali motivi si terrà conto anche dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani dello Stato di provenienza.

Non solo, il principio viene allargato anche ai casi in cui l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale. Si terrà conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

NO ESPULSIONI SE PERSECUZIONE ORIENTAMENTO SESSUALE

È stata rivista la norma che vieta le espulsioni di migranti verso i Paesi dove l’individuo potrebbe subire persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Con l’approvazione di un emendamento sono stati aggiunti due criteri relativi alle possibili persecuzioni e di fronte ai quali non possono avvenire i rimpatri: “Orientamento sessuale” e “identità di genere”.

PORTI E ACQUE TERRITORIALI

Il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel Testo unico sull’ immigrazione dal dl Sicurezza-bis. Rispetto alla vecchia previsione si dispone in particolare che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all’ingresso delle medesime. Dal divieto sono escluse le operazioni di soccorso. Nei casi di inosservanza del divieto la pena della multa è quella prevista dal Codice della Navigazione, da euro 10mila ad euro 50 mila euro (a cui si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista dallo stesso Codice).

CITTADINANZA IN 2-3 ANNI

Con il primo decreto Sicurezza, per perfezionare la richiesta di cittadinanza bisognava attendere fino a quattro anni pur avendone i requisiti. Un tempo che il governo giallo-verde aveva raddoppiato rispetto a quanto avveniva nel passato. La legge sulla cittadinanza del 1992, in vigore fino alla riforma Salvini, prevedeva un iter di massimo due anni, senza deroghe.

Sul tema è intervenuto un emendamento Pd approvato in I commissione con cui si torna parzialmente indietro. La norma approvata, infatti, prevede che l’iter burocratico debba durare 2 anni, con una possibile proroga di un anno. Arrivando così a un massimo di 36 mesi.

STOP TETTO DECRETO FLUSSI

Tra le modifiche approvate a Montecitorio, c’è eliminazione del tetto delle quote previsto per il decreto flussi transitorio e la data limite di emanazione prevista ora per legge. Il Testo unico sull’immigrazione disciplina il cosiddetto decreto Flussi, ovvero il provvedimento con il quale il Governo stabilisce ogni anno (entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto), le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

In caso di mancata pubblicazione del documento di programmazione, il presidente del Consiglio può emanare un suo decreto flussi in via transitoria, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato. L’emendamento approvato interviene su quest’ultimo punto cancellando il termine di fine novembre e il paletto del numero massimo di migranti.

I richiedenti asilo potranno essere accolti negli ex Sprar, come già avvenuto in passato. Il primo decreto Sicurezza, approvato nel 2018, ha profondamente riformato il sistema di accoglienza, separando i percorsi di accoglienza dei richiedenti asilo da quelli dei titolari di protezione, impedendo ai richiedenti di accedere all’accoglienza in seconda linea nell’ex sistema Sprar (ribattezzato Siproimi).

I richiedenti asilo, al momento, possono essere ospitati solo nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee (Cas). Ma il provvedimento approvato dal Governo prevede una nuova riforma. I Siproimi cambieranno nome (Sistema di accoglienza e protezione) e potranno accogliere i richiedenti protezione internazionale. Si prevede inoltre che dopo l’identificazione, il richiedente venga trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture degli ex Sprar.

Il richiedente portatore di esigenze particolari, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, sarà trasferito nelle strutture nei centri governativi di prima accoglienza in via prioritaria. Quest’ultimi dovranno “essere dotati di adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi”, ed essere assicurati, “oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, dell’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio”.

Con la modifica del dl Sicurezza, si apre l’attuale Sipromi ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale (se non sono state applicate cause di diniego ed esclusione dalla protezione), per cure mediche, per protezione sociale, violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile e casi speciali. Possono essere accolti anche gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età dopo che sono arrivati nel nostro Paese come minori stranieri non accompagnati. Il nuovo dl prevederà che – nell’ambito dei progetti presentati dagli enti locali – ci sia una distinzione tra servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, e servizi di secondo livello, finalizzati all’integrazione, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari.

Nel primo livello sono garantite le prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. In quelli di secondo livello, invece, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale.

PERCORSI POST-ACCOGLIENZA

I programmi di integrazione dei migranti, alla scadenza del periodo di accoglienza negli ex Sprar, dovranno prevedere corsi di italiano di livello almeno A1, percorsi per la conoscenza della Costituzione italiana e l’orientamento ai servizi pubblici essenziali, oltre che al lavoro.

La modifica rivede alcuni indirizzi (aggiungendo alcune novità, come il livello A1 per la conoscenza dell’italiano e la conoscenza della Costituzione) che dovranno essere contenuti nel Piano nazionale sulle linee guida per l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Il Piano viene messo a punto dal Viminale ogni due anni, rappresenta la base con la quale vengono predisposti dai comuni i percorsi di integrazione post-accoglienza.

PERCORSI ‘PROTEZIONE SPECIALE’

L’accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale, “avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011″e “in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica”.

A RICHIEDENTI ASILO CARTA IDENTITÀ PER 3 ANNI

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per la richiesta di asito, sarà iscritto nell’anagrafe della popolazione residente. Ai richiedenti protezione internazionale che avranno ottenuto l’iscrizione anagrafica, sarà rilasciata una carta d’identità valida per 3 anni.

RITO DIRETTISSIMO PER REATI IN CENTRI ACCOGLIENZA

“Per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante il trattenimento” nei centri di accoglienza “è facoltativo l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo”.

ARRIVA RITOCCO SU RESISTENZA A POLIZIA

Arriva la modifica di una norma contenuta nel dl Sicurezza bis, alla luce delle osservazioni del Capo dello Stato, sull’esclusione della particolare tenuità del fatto anche quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La nuova formulazione prevede la stessa fattispecie non più nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, ma nei confronti di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Viene inoltre aggiunta la fattispecie dell’art. 343 del codice penale relativa all’offesa all’onore e al prestigio di un magistrato in udienza.

STRANIERO TRATTENUTO POTRÀ SCRIVERE RECLAMI A GARANTE

I migranti che saranno trattenuti nei centri di accoglienza in attesa dell’esplulsione potranno “rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti”.

DELEGHE GARANTE DETENUTI

Arriva una modifica delle possibili deleghe che il Garante nazionale dei detenuti può assegnare ai garanti territoriali. Il decreto, nella sua versione originaria, prevedeva che il Garante Mauro Palma avrebbe potuto delegare per 6 mesi i suoi omologhi territoriali alle visite in carcere, alla vigilanza dell’esecuzione della pena nel rispetto delle norme internazionali, alla visione degli atti contenuti nei fascicoli dei detenuti e a monitorare il rispetto delle norme per il trattenimento dei migranti nei centri di identificazione.

Non solo, i delegati avrebbero potuto occuparsi anche delle istanza e dei reclami, formulando specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, o chiede al magistrato di sorveglianza l’emissione di “un ordine di esibizione” nei casi in cui i direttori delle carceri non rilascino le informazioni e i documenti richiesti.

Ma la modifica M5s sostituisce l’intero comma sulle deleghe prevedendo altre funzioni. È stato riscritto in questo modo: il Garante nazionale dei detenuti potrà delegare i garanti territoriali “per l’esercizio delle proprie funzioni nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza”, e nei centri di identificazione dei migranti.

IN CENTRI GARANTIRE SICUREZZA E PREVENZIONE TERRORISMO

In commissione Affari costituzionali sono stati approvati due emendamenti della Lega che prevedono l’introduzione di misure nei centri di accoglienza per prevenire, controllare e vigilare “relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali”.

Inizialmente le proposte, che facevano riferimento solo all’estremismo jihadista, avevano ricevuto parere contrario. Il relatore Miceli, intervenendo durante una seduta, aveva spiegato che “alla Camera c’è una proposta di legge”, a firma Emanuele Fiano (Pd), “che contiene misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista” e che in qualla sede si sarebbe potuto discutere del tema. Ma dopo alcuni interventi da parte dei partiti di opposizione – Lega in primis – i relatori hanno deciso di accantonare la proposta. Alla fine è stato deciso di riformularla in questo modo: i centri di accoglienza devono assicurare “idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali”.

Con un’altra modifica è stato disposto che i centri dovranno garantire anche adeguate misure di sicurezza.

DASPO URBANO

Il decreto introduce norme che implementano le misure del divieto di ingresso nei negozi, bar, ristoranti (e nelle zone vicine) e il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web. Nel primo caso, si rafforza il cosiddetto “daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

OSCURAMENTO SITI SPACCIO

Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti. Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Fonte Public Policy