La presentazione alla svuotata e divisa cabina di regia del tanto atteso decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) istituito nell’ambito della legge di bilancio 2019 (e sul quale abbiamo appena sollevato il quesito se preveda un miliardo e mezzo o solo 500 milioni) non ha chiuso, anzi ha riaperto profonde ferite, in primis sulle conseguenze della necessità, per gra parte dei possibili beneficiari, di dover dimostrare di aver subito misselling.
Ci sono, infatti dubbi sulla sua attuabilità, sulla complessità di quanto prevede per le domande di accesso e, soprattutto, sull’esclusione, molto probabile, di coloro che sono entrati in possesso delle azioni della Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e delle quattro banche risolte (le altre 5 che sarebbero rientrate nella legge sono state esplicitamente cassate nella stesura definitiva della norma approvata nella manovra di bilancio 2019) prima del 2013, anno da cui il misselling è stato chiaro.
Questi risparmiatori non potranno, infatti, appellarsi al misselling massivo, che ha causato la truffa informativa generalizzata alla base del diritto all’indennizzo, e farà un’enorme, se non impossibile, fatica a dimostrare quello subito prima, singolarmente e non previsto dalla legge.
Ebbene su vari punti controversi (di altri ne scriveremo tra oggi e domani) si è soffermato Patrizio Miatello venerdì 15 febbraio, un giorno prima dell’ennesima riunione di cui riferiremo e a cui ha invitato tutte le associazioni anche se, al solito, si sono defilate quelle di Ugone e Arman che, come appare sempre più chiaro, la causa dei soci azzerati l’hanno sempre di più utilizzata per propri scopi.
Miatello, sostanzialmente, fa notare che la norma attuale, per come è stata cristallizzata nella legge di bilancio istitutiva del FIR, prevede nell’articolo 494 che “Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche… in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.“.
Il previsto requisito della violazione di massa, quindi, per Miatello escluderebbe “come motivazione per l’indennizzo quella individuale, per cui, se la notizia certa di violazione massima è relativa agli anni 2013/14/15, forse per il 2012 e sicuramente per prima sarà quasi impossibile dimostrare la violazione massiva. E per chi potesse dimostrare individualmente una non corretta informazione ai tecnici toccherebbe respingere la domanda, in quanto nella norma non è prevista la violazione per il singolo“.
“Mi auguro che non sia così – conclude Miatello – ma, se lo fosse, quelli che hanno decantato e fatto questa legge schifosa, che ha cancellato l’art 38 approvato alla Camera in prima lettura, possano porvi rimedio“.