L’Agenzia delle Entrate informa che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto. In particolare, sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del citato articolo 1, comma 2, del decreto n. 322 del 1998, che prevedeva la possibilità per i contribuenti di ritirare gratuitamente negli uffici comunali i modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche in formato cartaceo e la possibilità per l’Agenzia delle entrate di individuare ulteriori modalità di distribuzione o di invio dei modelli dichiarativi e di altri stampati.
L’Agenzia delle Entrate quindi non provvederà più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2), che quindi non potranno più essere ritirati negli uffici comunali in forma cartacea. Rimane invece confermata la possibilità di scaricare i modelli in formato elettronico dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Venezia, 5 maggio 2020