Oltre le molestie fisiche ci sono quelle telefoniche che, nella fattispecie, caratterizzano particolari tipologie di reati quali, ad esempio, lo stalking.
Il riferimento per le molestie è l’art. 660 codice penale: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.”
E’ corretto quindi affermare che è molestia ogni qualvolta si viene tormentati da telefonate, provenienti da persona fisica o da call center.
Molestia telefonica da call center
Un esempio è quello di una compagnia, gas luce o telefono, che chiama tutti i giorni, a tutte le ore, per proporre la sottoscrizione di un nuovo e vantaggiosissimo contratto.
Altro esempio, una società recupero credito che chiama ogni giorno e spesso chiamano anche genitori o parenti.
Oppure – esperienza diretta – un venditore di biancheria per la casa che tutti i giorni, più volte al giorno, ha chiamato il mio studio per propormi lenzuola e tovaglie.
Queste tre situazioni -Corte di Cassazione sentenza n. 6064 del 08 Febbraio 2018, -configurano il reato di molestia telefonica.
Quali i segni distintivi delle molestie telefoniche?
Essenzialmente due: telefonate numerose nell’arco della giornata ed effettuate in un arco di tempo prolungato.
Molestie telefoniche provenienti da una persona
E’ l’ipotesi che si verifica più spesso poiché, sebbene l’ipotesi tipica sia quella della coppia che si lascia, queste molestie si verifichino anche tra ex amici oppure con parenti del proprio partner, non necessariamente ex.
Anche qu l’elemento chiave è la petulanza “Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà […], per la cui integrazione è richiesta la coscienza e volontà della condotta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possano rilevare gli eventuali motivi o l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non riprovevole o per il ritenuto conseguimento della soddisfazione di una propria legittima pretesa” (Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 12/12/2003, n. 4053; Sez. I, sentenza del 06/10/1995, n. 11855; Sez. I, sentenza del 30/04/1998, n. 7051; Sez. I, sentenza del 26/11/1998, n. 13555).
Molestie via what’s app o altre piattaforme
Particolare menzione alle varie piattaforme ed app che quotidianamente si usano, anche perché in questo caso basterebbe bloccare la persona per eliminare la molestia.
Si potrebbe, quindi, dedurne che avendo questa possibilità il reato non sussista.
In realtà, nelle sentenze precedentemente citate, la Corte di Cassazione ha affrontato anche questo argomento ed ha stabilito che la possibilità di bloccare il molestatore non impedisce la configurazione del reato poiché ciò che conta è l’invasività del mezzo impiegato.
I rimedi
Ne esistono due.
Il primo, fattibile solo nel caso telefonico, è bloccare la persona, le telefonate provenienti da numeri sconosciuti ed attivare un filtro sul cellulare che verifichi le chiamate spam e le segnali.
Altro rimedio è il ricorso all’Autorità giudiziaria tramite denuncia e, nei casi più gravi, tramite esposto al Prefetto e attivare la procedura per il perseguimento del reato di stalking.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc