Il diritto di visita in genere è assimilato a separazioni e divorzi, al genitore che non vive coi figli e che settimanalmente si recaove questi vivono per trascorrervi la giornata o il fine settimana. In separazioni e divorzi, sebbene in maniera marginale, rimangono coinvolte anche altre figure che per i bambini hanno un ruolo fondamentale: i nonni.
Spesso ai nonni viene impedito di passare del tempo coi nipoti. Questo accade non solo per una separazione e/o un divorzio ma anche quando il nucleo familiare rimane integro.
E’ difficile spiegare il motivo per cui ciò accade, ma il punto è che questo si verifica spesso.
Così spesso che tanto a livello nazionale quanto europeo è stata emanata una normativa ad hoc per chiarire i diritti dei nonni ma, anche e soprattutto, il diritto del minore di mantenere rapporti con tutta la famiglia.
La normativa italiana ed europea
In merito sono fondamentali, a livello europeo, le previsioni dell’art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e la sentenza n. 335 del 2017 emessa dalla Corte di Giustizia Europea (1)
Con questa sentenza i Giudici Europei hanno sancito il diritto dei Giudici dei singoli Stati Membri di interferire ed intervenire nel diritto di visita dei genitori e dei nonni per tutelare il benessere dei minori.
A livello nazionale la tutela è stata in costante crescita (2). Punto comune è che tutti riconoscono il diritto dei nonni di avere rapporti coi nipoti ed ancora stabiliscono il diritto per i nipoti di crescere, articolo 315 bis cc, in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti anche in caso di separazione e divorzio.
L’art. 317-bis del codice civile, come riformulato prevede, inoltre, che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice (Tribunale per i minori) del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.
Il problema e la sua soluzione
La necessità di una disciplina così dettagliata conferma che spesso il rapporto tra nonni e nipoti viene ad essere impedito.
La scelta del Legislatore nazionale ed europeo è chiara ed evidenzia la necessità non solo di tutelare il diritto dei nonni ma anche e soprattutto quello dei nipoti.
Dalla lettura dell’art. 317 bis cc emerge chiaramente come i nonni possano rivolgersi al Tribunale per i Minorenni nel caso il loro diritto venga impedito.
Quello che non emerge, almeno agli occhi delle persone meno esperte, è che il minore in questi procedimenti svolge un ruolo fondamentale. Il minore che abbia compiuto almeno 12 anni può partecipare al procedimento esprimendo la propria opinione. Verrà in ogni caso valutato il danno che il minore subisce dalla mancanza di rapporto con i nonni.
Sarebbe, tuttavia, sbagliato dedurre che i nonni hanno sempre il diritto di vedere i nipoti.
Quando i nonni non possono stare con i nipoti?
Interesse prevalente è quello di tutelare i minori, interesse che prevale su quello dei nonni.
Se il rapporto con i nonni si traduce in una influenza negativa sul minore o, ancora, se la frequentazione è tale da inasprire irrimediabilmente i rapporti tra nonni e genitori, il Giudice può negare ai nonni il diritto di visita.
Quello che si vuole evitare, nell’interesse superiore del minore, è che il nipote viva una situazione conflittuale tra nonni e genitori in grado di pregiudicare il suo stesso benessere psicofisico.
In questi casi il Giudice potrebbe negare il diritto di visita in favore di diversi provvedimenti che consentano comunque la prosecuzione del rapporto tra nonni e nipoti.
Particolarmente rilevante sul punto è la sentenza n. 8100/2015 emessa dalla Corte di Cassazione laddove statuisce che “L’articolo 1, comma primo, della l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha novellato l’articolo 155 del Cc, nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (e i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce a essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto a una crescita serena ed equilibrata del minore. In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore.”
1 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0335&from=LV
2 – basti pensare alle disposizioni contenute nella Legge n. 54/2006, nella Legge 219/2012 ( riforma della filiazione) ed infine nel Decreto Legislativo n. 154/2013.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc