Norme pro truffati dalle banche: il fattore tempo non è una variabile neutra

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Tempi di attesa lunghi e incerti per i truffati dalle banche
Tempi di attesa lunghi e incerti per i truffati dalle banche

Dopo giorni di polemiche e discussioni, il Consiglio dei Ministri ha finalmente varato con una seconda deliberazione, il “Decreto Crescita” che definisce – almeno per il momento – le norme relative ai rimborsi per i truffati dalle banche. Il testo approvato conferma l’impostazione annunciata nel corso dell’incontro avutosi ai primi di aprile scorso in Palazzo Chigi tra le Associazioni dei Consumatori e dei Risparmiatori azzerati con la delegazione governativa guidata dal Presidente del Consiglio che conferma l’impostazione del Ministro Tria (concordata con l’Europa) di un “doppio binario” di valutazione delle domande.

Procedura semi-automatica per chi è titolare di una posizione reddituale fino a 35.000,00 di IRPEF annui e/o possiede € 100.000,00 di valori mobiliari, cui spetta un risarcimento massimo del 30% del danno patito e chi, invece, supera una od entrambe le soglie, la cui domanda sarà esaminata da un arbitro qualificato, anche se con un iter semplificato. In quest’ultima versione governativa, va segnalato il raddoppio del valore massimo per azioni/obbligazioni portato da € 100.000,00 a € 200.000,00 in proprietà di ciascun risparmiatore danneggiato.

In prima battuta ed a questo punto è opportuno focalizzare l’attenzione su di un argomento, sovente trascurato, ma che – al contrario – è di vitale importanza e forte incidenza sulle attese suscitate e propagandate, anche in termini ingannevoli, presso la vasta platea dei risparmiatori truffati dalle banche.

Un atto legislativo se assunto nella forma di Decreto Legge è una modalità accelerata rispetto al disegno di legge in quanto il Governo pro tempore ritiene che sussistano problemi per i quali occorre intervenire con “necessità ed urgenza”. La procedura statuisce che siffatto provvedimento deve essere convertito in legge nei successivi 60 giorni, dando per scontato che in entrambi i rami del Parlamento il testo da ultimo approvato deve essere identico.

Invece, sempre più spesso accade che prolungandosi l’esame del testo alla Camera e/o al Senato e vedendosi quindi avvicinare tale scadenza temporale senza costrutto, il Governo in carica ponga la fiducia sul proprio decreto più o meno emendato, ovvero modificato, giusto per non far decadere una determinazione ritenuta essenziale per il programma dell’esecutivo.

Paradossalmente il “Decreto Crescita” era già stato adottato (“salvo intese”) una prima volta il 4 aprile, ma poi, a causa delle divergenze all’interno della stessa compagine governativa non era stato nemmeno spedito dopo 20 giorni dalla sua approvazione al Capo dello Stato per gli aspetti di legittimità costituzionale.

Da qui l’importanza di tenere bene a mente il decorso del tempo, affinché ciò che viene narrato nei e dai media corrisponda alla realtà.

Dal 23 aprile il “Decreto Crescita” è un atto della Repubblica, quindi da ieri inizia il conteggio del tempo, ovvero i successivi 15 giorni entro i quali il provvedimento deve essere inoltrato per il parere e la controfirma che competono a Mattarella così che, ricevuto l’okay presidenziale, il documento possa proseguire con l’invio per la pubblicazione e la stampa in Gazzetta Ufficiale con data certa e certificata, condizione preliminare affinché il Parlamento abbia modo di attivarsi per la conversione in legge.

Va da sé che in assenza del primo tagliando con sosta al Quirinale, la seconda tappa in tipografia resta esclusa, così come non entrano in partita né i Deputati né i Senatori anche se, questi ultimi congiuntamente agli esponenti governativi, saranno presenti nei giornali e nei talk show a parlare di una cosa che legalmente non esiste; già successo nei mesi di marzo ed aprile.

Si sa il calendario non è un’opinione, quindi partendo dal 23 aprile, aggiungendo 15 giorni (8 maggio) ed infine altri 60 (7 luglio), si arriva alla prima decade di luglio del corrente anno, se ed in quanto (ipotesi affatto scontata) tutto vada per il verso giusto. Se ad esempio la prima sosta al Colle più alto di Roma tarda in mancanza di materiale da esaminare, le altre due tappe si procrastineranno più in là.

Una volta che il decreto-legge sarà legge, trascorreranno alcuni giorni affinché la rinnovellata norma sia pubblicata nella raccolta delle leggi dello stato. Il lasso di tempo è variabile da 5 ai 10 giorni lavorativi, dato che usualmente sono incluse nel testo finale anche le note integrative e di richiamo ai testi precedentemente in vigore.

Ciò fatto, non è finita qui l’attesa per i truffati. Sul tappeto  restano irrisolte alcune questioni non di minore importanza, quali ad esempio le procedure per l’individuazione e la nomina dei componenti della Commissione per la valutazione di quanti non rientrano nei paletti fissati, la elaborazione  di criteri predeterminati in relazione alla profilazione dei differenti tipi di risparmiatore preso in considerazione, la specifica e dettagliata modulistica in sintonia con le innovazioni della legge da rendersi fruibile on line, l’affidamento del servizio di supporto ad una società in house, tipo ad esempio CONSAP spa per la comprovata esperienza in materia anche di gestione dei “conti dormienti” ed altro ancora.

L’attuale formulazione, a differenza ed in peggioramento rispetto alla vigente, non stabilisce i tempi di adozione del primo decreto ministeriale che dovrà prevedere la modulistica, le risorse disponibili e le funzioni della Commissione Tecnica, ripetendo – in buona parte – quanto già doveva essere fatto con atto analogo entro il 31 gennaio scorso.

La novità rilevante sta nell’obbligo di dover dettagliare le modalità afferenti la verifica delle violazioni massive, la sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai truffati; nonché la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato per i truffati aventi requisiti oltre le soglie di reddito e di proprietà mobiliare. Per tutti gli altri sottostanti i 35.000,00 € annui IRPEF o i 100.000,00 € di patrimonio mobiliare, la medesima Commissione avrà cura di accertare unicamente l’esistenza dei requisiti e di definire il come si presenta la richiesta di indennizzo forfettario.

Per un secondo ed apposito Decreto Ministeriale, per il quale non è prevista la data di emanazione, mentre nella norma in vigore era da adottarsi entro 30 giorni dalla sua data di apparizione in Gazzetta Ufficiale, resta confermata la durata dei  180 giorni durante i quali i risparmiatori azzerati e truffati potranno presentare domanda di ristoro, stando attenti al giorno che sarà indicato in questo successivo e distinto provvedimento che- di per sé – potrebbe anche essere incluso nell’atto di nomina e corresponsione emolumenti ai membri della Commissione.

Agenda in mano, in mancanza di atti legalmente efficaci  laddove i tempi sono in parte stabiliti, il riferimento è all’iter del Decreto Legge da convertire ed in parte lasciato al buon cuore di chi scriverà gli atti una volta conclusa (se sarà conclusa) la trattativa con la UE per alzare la soglia della proprietà mobiliare posseduta a 200.000 euro, nella migliore delle ipotesi pubblicati entrambi i Decreti Attuativi resterà qualche giorno utile del mese di dicembre per i richiedenti indennizzo o viceversa: il 2019, quindi, è un anno perso e si transita direttamente al 2020, risparmiando cosi anche i 75 milioni di cash pagabile previsto nel Def appena ratificato.

La legge è come un treno con località di partenza e quella di arrivo fissate, però si sa quando parte, ma non quando arriva. È vero che le tappe e le soste sono prestabilite, qui però il tempo trascorso in ogni stazione con fermo obbligato non è rigidamente rispettato, dipende dalla volontà/capacità/idoneità dei conducenti.