Nuova ordinanza di Zaia, i 30 punti validi in Veneto fino al 17 maggio

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Coronavirus piano conferenza
Coronavirus piano conferenza

In via del tutto irrituale, ed esclusivamente per introdurre un elemento di assoluta semplificazione e chiarezza, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, non ha firmato un’ordinanza aggiuntiva alla nr. 44, bensì una nuova ordinanza sostitutiva, che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e vi aggiunge le misure adottate oggi. Pertanto l’ordinanza nr. 44 del giorno 3 maggio 2020 è da considerarsi revocata.

Di seguito i 30 punti dell’ordinanza nr. 46 in attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione straordinario.

1. Spostamenti nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il
coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono
legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per
esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per
esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei
chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.
Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da
parte di più conviventi.
Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la
vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari,
ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo
svolgimento).

2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

3. Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina,
o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di
copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di
disabilita’. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso
di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il
distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività
medesima.

4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di
attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca
sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva,
scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per
ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente
pubblicati nel sito della Regione.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con
mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali
attività, nei limiti del territorio regionale.
L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia,
nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.
E’ consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

5. Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento
di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali
e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti
sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte,
imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione
nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte
del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di
operatori professionali.
Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi;

7. Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto
pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda
interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene
garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di
mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

8. Navigazione
È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità
competente sul demanio marittimo.

9. Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

10.Chiusure festive di esercizi commerciali
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi
alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta,
illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.

11.Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun
nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non
autosufficienti.

12.Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle
attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso
almeno di mascherina e guanti.

13.Vendita di cibo a domicilio
E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a
domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di
mascherina e guanti.

14.Vendita di cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che
gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi
esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e
con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani
con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la
presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle
mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il
tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed
addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di
consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo,
presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta
anche da agriturismi.

15.Accesso ai locali di attività economiche
E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo
svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la
ricezione in magazzino di beni e forniture.

16.Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.

17.Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è
obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e
guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.

18. Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi
alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono
ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le
seguenti condizioni:
a) nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione;
b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del
divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita;
d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

19.Vendita in forma ambulante
La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e
dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di
naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;

20.Mensa per lavoratori
In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita
l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o
più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i
lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto
dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il
distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di
addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di
imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e
sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza
permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di
sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata
e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del
servizio al comune;

21.Ospitalità
È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se
rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività
connesse all’emergenza;

22.Cimiteri e riti funebri
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le
cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a
un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente
all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

23.Biblioteche
E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di
prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con
modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

24.Aree verdi e naturali
E’ ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private,
ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali
le spiagge.

25.Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali,
terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte
di proprietari e altri aventi titolo;

26.Opere di protezione civile
Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

27.Attività di addestramento animali
E’ consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i
centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra
persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

28.Ambito territoriale di applicazione
Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su
tutto il territorio regionale.

29.Disposizioni di raccordo
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal
DPCM 26.4.2020 e successive modifiche;

30.Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.


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