Dal 1 luglio 2020 cambierà la soglia oltre la quale scatta il divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti, che passa da 3.000 a 2.000 euro come le sanzioni minime applicabili in caso di violazione. Come ricorde l’associazione di consumatori Aduc in nua nota, il limite riguarda il trasferimento di contante di qualsiasi tipo e natura, dal pagamento di una fattura a quello di una merce o servizio, del conto di un professionista, medico, dentista, etc. fino al prestito o donazione tra due persone. Attenzione anche ai pagamenti frazionati, perché la soglia li riguarda tutte le volte che il frazionamento appare artificioso ed eseguito con fini elusivi.
La regola, come ampiamente chiarito, NON riguarda invece i prelievi di contante agli sportelli e/o ai bancomat, non trattandosi di pagamenti. I movimenti in contante sul conto corrente, tuttavia, sono monitorati ed eventualmente segnalati alla Banca d’Italia.
Per quanto riguarda i pagamenti elettronici invece, effettuati tramite carte di credito, bancomat e carte prepagate, la novità dal 1 luglio non riguarda direttamente il consumatore ma gli esercenti, che potranno fruire di un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate sulle transazioni. I venditori di beni e servizi, anche professionali, sono obbligati dal giugno 2014 ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito, ma che di fatto tale obbligo è affievolito non solo dal fatto che per legge sono esclusi i casi di “oggettiva impossibilità tecnica”, ma soprattutto dal fatto che non sono mai state introdotte sanzioni per il suo mancato rispetto. Proprio il decreto fiscale collegato all’ultima legge di Bilancio, lo stesso che ha messo mano alla soglia dei contanti, aveva introdotto le sanzioni poi abrogate in sede di conversione in legge.
La rinomata e contestatissima “lotteria degli scontrini” ,che intende promuovere l’uso di moneta elettronica con la partecipazione ad una lotteria di Stato, non partirà invece dal 1 Luglio perché rimandata al 2021 dal decreto “rilancio”.