Esclusi solo coloro che abbiamo sottoscritto una transazione (come l’Offerta Pubblica dii Transazione, Opt, ndr), ammessi tutti gli altri richiedenti. Così il gup Roberto Venditti ha deciso sulle richieste di costituzione di parte civile nel corso dell’udienza preliminare che va avanti sul dissesto della Banca Popolare di Vicenza e sulla liquidazione che ne ha azzerato totalmente il capitale, provocando un danno di diversi miliardi ad una folta platea di piccoli risparmiatori.
Il giudice ha sciolto così la riserva sulle richieste di oltre cinquemila tra correntisti, azionisti e obbligazionisti i quali riponevano una certa fiducia in tale decisione alla luce del precedente diretto, peraltro molto vicino nel tempo, costituito dalla recentissima analoga decisione del gup di Roma nel processo “gemello” di piazzale Clodio sul crac di Veneto Banca.
Bisogna attendere invece fino alla prossima seduta, fissata per giovedì 8 febbraio, per conoscere le determinazioni del magistrato sulla richiesta di autorizzazione alla citazione in giudizio di Intesa San Paolo come successore di BpVi. Tale citazione è stata autorizzata nel procedimento su Veneto Banca, vedremo cosa accadrà in quello di Vicenza dove, a subentrare alle posizioni attive e passive della Popolare fallita, è stato anche in questo caso il maggiore istituto bancario italiano.
La continuità della responsabilità civile ha già avuto recenti precedenti giurisprudenziali, in occasione del subentro di Ubi a CariFerrara, CariChieti e Banca Marche. In questi tre casi altrettanti tribunali hanno sancito la responsabilità risarcitoria della banca subentrante ma, in tali situazioni, non c’era un atto normativo specifico a disciplinare direttamente e pesantemente le situazioni in atto. A Roma l’autorizzazione ha segnato una novità giurisprudenziale di grande rilievo. Vedremo cosa accadrà a Vicenza dove tuttavia serpeggia un certo scetticismo tra i legali dei risparmiatori alla luce della data prescelta per l’udienza successiva, il 17 febbraio. In appena nove giorni, tra l’8 e il 17 – argomentano i difensori delle parti civili – sarebbe difficile procedere agli adempimenti necessari per la citazione del responsabile civile, sicché da tale elemento si potrebbe dedurre una certa improbabilità dell’accoglimento della richiesta. Ma tutto è possibile.
Attesa anche per il pronunciamento del gup, previsto sempre nella seduta di giovedì prossimo, sulla richiesta di estensione alle parti civili della possibilità di rivalersi sui beni sequestrati dal pubblico ministero ad alcuni degli imputati. Si tratta di beni di pochi milioni di euro che quindi potrebbero garantire scarsissimo ristoro alle tante vittime il cui danno è multimiliardario. In ogni caso, anche da un punto di vista morale, viene annesso grande significato alla decisione sollecitata dalle organizzazioni dei consumatori che oggi hanno avanzato la richiesta in aula.
Per quanto riguarda l’esclusione dei sottoscrittori di transazioni dalla possibilità di costituirsi parte civile, questa decisione si spiega con il fatto che, in questo caso, il giudice è potuto entrare nel merito disponendo già degli elenchi delle varie posizioni, mentre a Roma, in mancanza di tali elenchi, l’accoglimento integrale è dipeso unicamente dall’impossibilità di potere vagliare la specifica situazione dei vari richiedenti poiché la richiesta degli elenchi avrebbe comportato un ritardo probabilmente di mesi. Il gup Venditti ha preso atto pertanto che la transazione sottoscritta precludeva ogni possibilità di agire in giudizio.
Nel caso di Veneto Banca la transazione – che prevedeva il rimborso, al netto delle vendite, del 15 per cento del valore pagato per l’acquisto di azioni tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016 – verrà quindi in rilievo nella sempre più probabile fase dibattimentale, mentre per BpVi, il valore di rimborso concordato in tali transazioni è secco, di 9 euro per ogni azione.
Un’altra questione interessante che appassiona i giuristi è la questione di legittimità costituzionale del decreto legge 99 del 25 giugno che esonera espressamente Banca Intesa da ogni responsabilità verso le vittime degli istituti ai quali essa è subentrata. Una legge “contra personas” in quanto penalizza specificamente, escludendoli da possibilità risarcitorie, i soci e gli acquirenti di prodotti finanziari subordinati.
Per tale ragione è stata sollevata l’eccezione di incostituzionalità: il decreto varato dal governo il 25 giugno scorso violerebbe innanzitutto il principio di uguaglianza delle vittime dei dissesti bancari in quanto quelli delle due banche venete sarebbero privati di ogni azione risarcitoria senza alcuna motivazione plausibile e inoltre permane la situazione grottesca della mancata pubblicazione di un provvedimento che dica con esattezza, sette mesi dopo, che cosa esattamente sia stato ceduto. La ricostruzione dettagliata delle partite oggetto del trasferimento delle banche venete a Intesa San Paolo avrebbe dovuto essere fatta prima e non dopo e anche questo è motivo di eccepita incostituzionalità.
Nel processo sono imputati la BpVi come persona giuridica e sette loro ex dirigenti accusati di aggiotaggio, ostacolo alle attività di vigilanza e falso in prospetto: l’ex presidente Gianni Zonin, l’ex direttore generale Samuele Sorato, l’ex consigliere d’amministrazione Giuseppe Zigliotto, gli ex vicedirettori Emanuele Giustini (responsabile divisione mercati), Andrea Piazzetta (area finanza), Paolo Marin (divisione crediti), nonché il dirigente che redigeva materialmente il bilancio Massimo Pellegrini.