Anticipiamo (primo lancio alle 17.09, primo aggiornamento col testo alle 18.07, video pubblicato alle 19.10, seguirà video completo) a commenti e video la “copia di cortesia” della sentenza (per il testo in pdf della copia di cortesia clicca su Sentenza BPVi) che fa più fede sella successiva trascrizione (poi seguiranno altri dettagli per avvocati e parti civili).
TRIBUNALE DI VICENZA DISPOSITIVO DI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, all’udienza del 19 marzo 2021
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di Emanuele Giustini +6
Letti gli am. 533 e 535 c.p.p., dichiara GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI responsabili dei reati loro ascritti in rubrica e, esclusa la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 112 n. 1 c.p., riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione, più grave il reato sub Hl), condanna:
GIUSTINI EMANUELE alla pena di anni sei mesi tre di reclusione,
MARIN PAOLO e PIAZZETTA ANDREA alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, ZONIN GIOVANNI alla pena di anni sei mesi sei di reclusione.
Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 29 c.p., dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque.
Letto l’art. 2641 comma II e.e., dispone nei confronti degli imputati la confisca per il
valore equivalente alla somma di € 963.000.000,00.
Letto l’art 530 c.p.p., assolve PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Letto l’art. 317 comma IV c. p. p., dichiara l’inefficacia dei sequestri conservativi eseguiti nei confronti degli imputati PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE a far data dalla irrevocabilità della pronuncia.
Letto l’art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI in relazione al capo A1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013 perché estinte per intervenuta prescrizione.
Letti gli artt. 69 D.lgs. 231/01, 533, 535 c. p. p. dichiara Banca Popolare di Vicenza in L.CA responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art.12 comma II lett. A) D.lgs. 231/2001, applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all’art. 21 D.lgs. n. 231/2001, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di€ 364.000.000,00.
Letto l’art. 19 D.lgs. 231/01, dispone nei confronti dell’ente la confisca della somma di euro € 74.212.687,50.
Letti gli artt. 53D.lgs. 231/01 e 323 c.p.p., revoca il sequestro preventivo disposto dal
G.I.P. di Vicenza in data 18.5.2017 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza limitatamente alla somma di€ 31.800.000,00 di cui ordina la restituzione all’ente. Condanna Banca Popolare di Vicenza in LCA al pagamento delle spese processuali. Letto l’art. 240 c.p., dispone la confisca dei documenti cartacei e informatici oggetto di sequestro probatorio eseguito nelle date 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.
Letto l’art. 83 D.lgs. 385/93, dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in LCA
Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO (tranne che nei confronti di Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura), PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili private di cui all’allegato elenco, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio come dal richiamato elenco.
Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili Cittadinanzattiva ONLUS, Naim Barbara (per l’importo di cui all’elenco allegato), Bertinato Giovanni per la quota pane di € 108,00 (oltre accessori di legge).
G:mdanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore della parte civile Banca d’Italia, rimettendo le pani avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 89.970,00, di cui € 23.220,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e Q) A come per legge.
Condanna GIUSTINI EMANUELE al risarcimento dei danni in favore della pane civile Consob, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 3.870,00 oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale in favore di Banca d’Italia pari ad € 601.017,39 nonché in favore delle parti civili private indicate nell’elenco allegato quantificata nella misura del 5% dell’importo nominale del valore delle obbligazioni o azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di pane civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad € 20.000,00 per ciascuna pane.
Condanna GIUSTINI EMANUELE al pagamento di una provvisionale in favore di Consob pari ad € 186.570,00.
Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza in relazione all’ipotesi di reato contestata sub N1) a carico di ZONIN GIOVANNI.
Letto l’art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della mot1vaz10ne.
Vicenza, 19 marzo 2021
Il Presidente Deborah De Stefano
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