Processo Bpvi, scontro in aula tra pm, avvocati e prof Gualtieri. La giudice De Stefano: “risponda senza divagazioni”

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Gualtieri contro avvocati e pm
Gualtieri contro avvocati e pm

Il professor Paolo Gualtieri, consulente tecnico delle difese di Gianni Zonin e Giuseppe Zigliotto, è tornato nell’aula del tribunale di Borgo Berga, a pochi giorni di distanza dall’esposizione della sua relazione, per rispondere alle domande di pubblici ministeri e avvocati del processo Banca Popolare di Vicenza.

Quella del 29 settembre è stata un’udienza vivace, a partire dal confronto con il pm Luigi Salvadori sulle operazioni di assistenza finanziaria dell’area grigia com’è stata definita da Gualtieri e altre precisazioni su alcune tabelle contenute nella perizia. La tensione è salita soprattutto quando il professore ad un certo punto ha affermato “la domanda mi sembra strana“. A quel punto il pm è sbottato ed è intervenuta presidente del Collegio giudicante Deborah De Stefano dando ragione a Salvadori.

Gualtieri ha abbassato subito i toni ed è tornato a ribadire le principali tesi esposte nella precedente udienza. Poi è intervenuto anche l’altro pm, Gianni Pipeschi, e il confronto si è rianimato in merito alla metodologia usata tra le diverse consulenze tecniche: nodo del contendere i nomi e le singole operazioni delle baciate che non sono state rese note nella perizia.

“Non abbiamo individuato un numero preciso – puntualizza Gualtieri – e non riteniamo di doverlo fare perché una analisi su posizione per posizione non è un metodo corretto se non si definiscono i criteri con i quali si discrimina. Il fatto importante da tenere in considerazione è la natura di queste operazioni. Perché dovremmo darvi i nomi?“. E successivamente ha specificato che “i nomi sono facilmente ricostruibili, anche dai pm“.

Quindi elenca i criteri usati: “la corrispondenza tra controvalore e atto temporale, cioè importo e scadenza, le lettere di garanzia e storni“. E tre aspetti principali: “ci siamo concentrati su alcuni grandi gruppi, le operazioni sugli aumenti di capitale e la confusione fatta sullo sviluppo commerciale”. Sul tema degli storni Gualtieri aggiunge: “sono stato 17 anni nel cda di Banca Mediolanum, dalla mia esperienza, è molto frequente che la causale sia generica, non è una discriminante. Se la finalità è dolosa non ha senso mettere la causale generica“.

I pm allora gli chiedono qual era lo scopo della prassi emersa in Bpvi: “nel 2011 e 12 la finalità era la negoziabilità delle azioni, successivamente quello di eseguire fino in fondo l’aumento di capitale come era stato programmato“.

Altro botta e risposta anche con l’avvocato di parte civile Stefania Ceci in difesa di Bankitalia: tra sovrapposizioni di voci, consuetudine più in alcuni talk show italici, Gualtieri ha fatto notare: “vede che le opinioni solo le più diverse, lei sta provando quello che abbiamo verificato nella relazione“.

Passaggio dibattuto anche con l’avvocato Concetta Meucci nell’interesse di Emanuele Giustini, in merito al diritto di voto di Gianni Zonin all’interno del comitato esecutivo. L’avvocato Enrico Ambrosetti ha fatto subito opposizione, ma è stato bloccato dalla giudice De Stefano, la quale poi con fermezza si è rivolta al professore: “lei deve rispondere puntalmente alle domande, senza divagazioni“.

La domanda di Meucci verteva sui dati contenuti in un paragrafo della relazione nel quale si descrive il sistema di governo della banca, specificando che un membro del cda non può essere membro del comitato esecutivo: “c’è scritto che può partecipare senza diritto di voto“, risponde Gualtieri che in più occasioni tenta di farsi valere: “avvocato mi faccia rispondere“. Interviene in sua difesa anche Ambrosetti: “vuole far dire a Gualtieri qualcosa che non ha detto“.

Il consulente di Zonin e Zigliotto ha criticato in più occasioni lo svolgimento del processo:
qui si cerca di dire che gli amministratori avrebbero dovuto capire, ma il vero problema del crollo è il valore delle azioni. C’è un grave problema di prova in questo processo“. E nel riesame infine aggiunge: “la consulenza tecnica dei pm non aveva fissato dei criteri rigidi, è stato fatto un giudizio soggettivo che manca di motivazioni“.

Rimane il nodo principale tra le diverse consulenze, quello sulle tempistiche: “quando l’orizzonte temporale si allunga le operazioni perdono di significatività“, ribadisce Gualtieri.