Processo d’appello BPVI 8 giugno, il collasso della Popolare vicentina: le versioni di Antonini (KPMG), Lio e Papacchini (ufficio legale Banca)

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Processo appello BPVi: aula bunker a Mestre (foto di repertorio)
Processo d'appello BPVi : aula bunker a Mestre (foto di repertorio)

Durante l'udienza del processo d'appello BPVi del giorno 8 giugno 2022 a carico di parte dei vertici della BPVi (Zonin (condannato in I° grado a sei anni e sei mesi più sanzioni e confisca), Giustini (sei anni e tre mesi etc.), Marin (sei anni etc.), Piazzetta (sei anni etc.), Zigliotto e Pellegrini, assolti in primo grado ma "appellati" dalla Procura di Vicenza) sono stati sentiti altri tre testi ammessi dal collegio veneziano

Il presidente Francesco Giuliano e i giudici Alberta Beccaro e David Calabria hanno, infatti, convocato Mario Lio, funzionario della banca, che nella primavera 2015 guidò una task force per  tentare di salvare in extremis BpVi (cfr nostro "Processo BPVi 13 dicembre 2019 in video: Giustini “difeso” da Francesco Rigon e Lio, che tira in ballo Zonin ma non Piazzetta"), il dr. Vito Antonini e l’avv. Anna Papacchini (qui tutte le udienze, “qui “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo”, il libro/documento sul primo grado da noi pubblicato, ndr)..

Vito Antonini partner di Kpmg - società di revisione che, in vista della revisione del bilancio 2014, aveva individuato “solo” 17 posizioni per l'ammontare di 13 milioni di euro ritenute operazioni critiche - laconicamente, alle contestazioni delle difese soprattutto di parte civile, ammetteva che la società lavorava “a campione” esonerandosi da responsabilità circa l'omesso approfondimento sulle irregolarità delle operazioni baciate il cui fenomeno emergeva in tutto la sua estensione solo a seguito dell'ispezione della Bce.

Antonini (cfr. nostro "Processo BPVi 19 dicembre 2019 in video: Antonini (KPMG disattenta?)...") in seguito alla scoperta di operazioni per così dire sospette si rivolse a Pellegrini chiedendo di approfondire la questione, Pellegrini a sua volta girò il quesito all’ufficio legale della banca, ossia all’avv. Papacchini, che, successivamente, incalzata dal pubblico ministero Salvadori per risposte spesso contraddittorie e di "ricordo e non ricordo", afferma di aver promesso un audit interno alla banca e di averne parlato, ora ricorda, al telefono con Antonini (cfr. nostro "Processo BPVi, il 13 settembre è toccato all’avv. Anna Papacchini: “l’ufficio legale che dirigevo nulla seppe fino a marzo 2015…”).

A nulla sono valse le contestazioni delle parti civili in merito all’operato della società di revisione che, tuttavia, ha sostenuto tramite il teste Antonini di aver operato secondo i criteri di revisione vigenti al momento del bilancio 2014 della Banca Popolare di Vicenza.

Resterebbe da chiarire, allora, come mai già nel lontano 2006 la Corte di Cassazione* sanciva l’illiceità, quanto meno civilistica, di un sostegno finanziario alla sottoscrizione di azioni.

In altre parole la Corte Cassazione era di parere contrario sin dal lontano anno 2006 alle cosiddette baciate, per cui vien da chiedersi come sia potuto accadere che il fenomeno si sia protratto così a lungo nel tempo nel rispetto dei criteri di revisione, come sostenuto da Antonini nell'udienza del processo d'appello BPVi, per poi degenerare sino al collasso delle banche venete e alla perdita dei risparmi degli azionisti.

  • "Il socio di società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, stipulato dalla società con i sottoscrittori delle stesse, ove deduca la violazione dell'art. 2342, ultimo comma (divieto di conferimento di opere o servizi), o dell'art. 2358, primo comma (sostegno finanziario alla sottoscrizione fornito dalla società emittente), quale terzo interessato ai sensi dell'art. 1421 c.c., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sul suo interesse (che è esclusivo del socio e non può dirsi assorbito in quello della società) a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale - cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione - non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni. (Rigetta, App. Roma, 3 Settembre 2002)” ( Cass. civ., Sez. I, 24/11/2006, n. 25005 ).

L’articolo è a firma dell’avv. Fulvio Cavallari, che, con l’avv. Marilena Bertocco, segue per noi le udienze.

Entrambi sono esponenti di Adusbef Veneto e rappresentanti di parti civili ma la massima loro attenzione deontologica ai fatti rappresentati nelle udienze del processo d'appello BPVi e la loro specifica competenza legale sono le ragione per cui abbiamo affidato a loro e non a colleghi giornalisti la cronaca delle udienze, pur se con la dovuta supervisione del direttore responsabile di ViPiu.it, che è sempre disponibile a raccogliere e rendere note eventuali osservazioni di ogni tipo di tutte le parti interessate.

Il direttore

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