Dopo il colpo di scena dell’udienza del 30 maggio al processo d’appello BPVi, dei cui aspetti giuridici riferiremo al termine della cronaca dell’udienza odierna, siamo dunque agli effetti su oggi 1° Giugno 2022 (qui tutte le udienze, “qui “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo”, il libro/documento sul primo grado da noi pubblicato, ndr).
In aula inizia la discussione con la parola data dal Presidente del Collegio veneziano Francesco Giuliano con i giudici Alberta Beccaro e David Calabria, ai PM (in appello il sostituto Alessandro Severi, affiancato da Paola Cameran), alle parti civili, agli avvocati degli imputati Manes, Manfredini, Padovani e Ambrosetti.
I loro interventi vertono sul deposito di una memoria definita “auto e etero accusatoria” e di documentazione da parte della difesa di Emanuele Giustini, avv. Concetta Miucci, che, appunto nell’udienza precedente del processo d’appello BPVi, ha formulato istanza per richiedere la rinnovazione dell’esame dello stesso Giustini, che, condannato a sei anni e tre mesi in primo grado, intenderebbe, in base a notizie di stampa, chiamare a maggiori responsabilità l’ex presidente della BPVi, Gianni Zonin, condannato in I° grado a sei anni e sei mesi, e Zigliotto e Pellegrini, contro la cui assoluzione si sono appellati i pm di Vicenza Salvadori e Pipeschi.
Il collegio, dopo la discussione, si è ritirato per deliberare in camera di Consiglio ed ha emesso un’ordinanza con cui, nonostante le obiezioni soprattutto delle difese degli altri imputati, viene ammesso l’esame di Giustini che verrà sentito il 15 Giugno dopo che verranno sentiti i testi della Procura l’otto e il tredici giugno con, quindi, uno stravolgimento del calendario delle udienze causata dalla particolarità dell’evento di rinnovazione della testimonianza.
L’esame di Giustini nel processo d’appello BPVi è stato ammesso ai sensi dell’Art 603 commi 3 e 3 bis, ossia perché ”3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 ]. 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.”
Dunque i giudici hanno detto che in primis è necessario sentire il dr. Giustini e poi si dovranno valutare le dichiarazioni da lui rese in primo grado.
Il processo d’appello BPVi è dunque a una svolta, forse fondamentale ai fini dell’accertamento dei fatti, di cui non mancheremo di dar conto del seguito
Ma torniamo, come “promesso” all’inizio, sulle premesse dell’udienza odierna poste in quella del 30 maggio.
In quella mattinata, seguita nel primo pomeriggio da analogo copione, caratterizzata dalle consuete schermaglie fra accusa e difesa sui testi ammessi per la difesa Zonin, l’avv. Miucci difensore con il prof. Dominioni di Giustini, già condannato in primo grado dal Tribunale Berico, chiede la parola alla Corte ed annuncia, con brevi note difensive, il deposito di una memoria ex art 121 C.p.p. del proprio assistito.
Dalle prime parole del difensore emerge a chiare lettere che l’intenzione di Giustini è quella di assumersi le proprie responsabilità e nel contempo di formulare un autentico “j’accuse” verso alcuni amministratori (segnatamente, in base a notizie di stampa, Zonin e Zigliotto) e dirigenti (Pellegrini, sempre secondo i mediA) della ex Banca Popolare Vicentina
Nel seguire la richiesta c’è ovvio scalpore fra i banchi delle difese, anche perché, oltre al deposito della memoria, l’avv. Miucci chiede un esame dell’imputato ad integrazione probatoria di quanto già detto in primo grado, questa volta però puntando il dito anche contro altri imputati.
La cosa crea scompiglio, non fosse altro per il fatto che la difesa Zonin, nel frattempo, ha già fatto sentire ben quattro testimoni, senza aver la minima cognizione di quali fossero le intenzioni di Giustini, in ciò ipotizzando un vulnus al diritto di difesa, che, pure, invoca il difensore di Giustini.
La Corte, quindi, altro non può fare che ritirarsi in Camera di Consiglio per deliberare sulle istanze degli avvocati.
Dopo circa una ventina di minuti la decisione del 30 maggio: i giudici optano per il rinvio alla data odierna per lasciare spazio alla discussione delle parti sulle richieste della difesa Giustini.
Per i più volenterosi e per chi vuole entrate nel merito giuridico spiegheremo, di seguito, il tema della discussione, ma, questo vale per tutti, viene da chiedersi il perché di tali dinamiche.
Sembra che alla base della decisione del dr. Giustini vi sia, oltre che un percorso di ravvedimento, anche se tutto da verificare, soprattutto la volontà di fare chiarezza su quanto disposto dalla sentenza di primo grado che individua proprio in lui uno dei principali responsabili dei fatti oggetto del processo, interpretazione e decisione sulle quali, com’è di tutta evidenza, l’ex dirigente della Banca popolare di Vicenza non è per nulla concorde.
Le argomentazioni e le premesse giuridiche dell'udienza odierna del Processo d'appello BPVI
Di cosa si doveva discutere oggi, primo giugno? La norma richiamata dalla difesa Giustini è l’art 603 del CPP che disciplina la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: “1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1. 3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 ]. 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Comma abrogato dall’ Art. 11 comma 2 della L. 28 Aprile 2014, n. 67] 5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.”
In altre parole: “Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi nuovi (v. art. 585, comma 4) ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite in primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non poter prendere una decisione allo stato degli atti, dispone la rinnovazione. Con la rinnovazione la parte può ad esempio evidenziare la portata di prove già acquisite, al fine di corroborare gli elementi a suo favore. Con l'introduzione di nuove prove (di cui comunque si aveva conoscenza già in primo grado) la parte può invece integrare il quadro probatorio già delineatosi.
Per quanto concerne invece le nuove prove (sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado), la loro acquisizione in appello non incontra limiti diversi da quelli previsti in primo grado, dovendo il giudice semplicemente escludere quelle inammissibili o manifestamente irrilevanti.
Va precisato che il potere discrezionale del giudice in merito (se disporre o meno la rinnovazione) non è sindacabile in sede di legittimità, tranne che sotto il profilo motivazionale, qualora non abbia adeguatamente motivato la propria decisione.
Per quanto concerne invece la rinnovazione disposta d'ufficio, essa è consentita a patto che il giudice stesso la ritenga assolutamente necessaria (locuzione il cui significato in realtà non si discosta molto da quello di “non poter decidere allo stato degli atti” di cui al comma 1).
Ai sensi del comma 3 bis, qualora vi sia appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è obbligato a disporre la rinnovazione. Trattasi di un'ipotesi di rinnovazione obbligatoria, il cui presupposto è appunto il semplice appello da parte del pubblico ministero che ritenga che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare la prova dichiarativa (testimonianza oppure dichiarazione dello stesso imputato).
Tutte le ipotesi di cui sopra vanno valutate dal giudice nel contraddittorio delle parti ed alla rinnovazione si procede immediatamente, salva la concessione di un termine di sospensione non superiore ai dieci giorni in caso di impossibilità.” ( così brocardi.it in nota a commento dell’art. 603 del C.p.p. ).
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L'articolo è a firma dell'avv. Fulvio Cavallari e si avvale per questa udienza della collaborazione dell'avv. Marilena Bertocco, cosa che avviene a parti invertite per altre udienze a seconda delle reciproche esigenze organizzative e professionali.
Entrambi sono esponenti di Adusbef Veneto e rappresentanti di parti civili ma la massima loro attenzione deontologica ai fatti rappresentati in udienza e la loro specifica competenza legale sono le ragione per cui abbiamo affidato a loro e non a colleghi giornalisti la cronaca delle udienze, pur se con la dovuta supervisione del direttore responsabile di ViPiu.it, che è sempre disponibile a raccogliere e rendere note eventuali osservazioni di ogni tipo di tutte le parti interessate.
Il direttore
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