da miocomune.tv PRAIA A MARE
Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, di cui avevamo dato notizia nei mesi scorsi, relativa alla vicenda Marlane. L’udienza si era celebrata il 6 novembre scorso e la I sezione penale della Suprema Corte, come si ricorderà, aveva disposto l’annullamento, per gli effetti civili, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto dal difensore del Comune di Tortora, il noto penalista avvocato Lucio Conte.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale di Catanzaro e della Marzotto spa, società che è stata condannata anche alle spese processuali e alla sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, mentre ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata da parte della sola costituita parte civile, Comune di Tortora, nei confronti di tutti gli imputati, ad esclusione di Pietro Marzotto, deceduto, rinviando il procedimento dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni civili, quindi per la determinazione del risarcimento dei danni richiesto dal comune di Tortora, unica tra tutte le parti civili presenti nel processo a proporre ricorso per Cassazione.
La questione viene affrontata in quaranta pagine e la Suprema corte ritiene il ricorso fondato “quanto a tutti i motivi proposti”. E’ stata posta la parola fine alle eccezioni sollevate dal Collegio difensivo degli imputati e dei responsabili civili: Eni spa, Marzotto spa e Valentino spa, in merito alla costituzione di parte civile nel processo del Comune di Tortora. La sentenza afferma come sia pienamente legittima ed ammissibile la proposizione del ricorso per Cassazione con il quale il difensore del Comune di Tortora: “nell’ambito di ciascun motivo ha espresso dettagliate censure alle ragioni della decisione che ha illustrato con richiami ai dati probatori e pertinenti enunciazioni di diritto”.
La cassazione afferma che: “Con la costituzione in giudizio, il comune di Tortora aveva chiesto di essere risarcito da tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti criminosi ascritti agli imputati. Aveva dedotto, quanto al disastro ambientale, la prossimità spaziale del proprio territorio al luogo di insediamento dello stabilimento industriale Marlane e dello sversamento illecito di rifiuti speciali tossici e nocivi in pregiudizio della salute collettiva, del pregio turistico e naturalistico dei luoghi, delle attività commerciali e ricettive, delle possibilità di sviluppo economico della zona, della capacità dell’ente politico di svolgere i propri compiti istituzionali, del suo prestigio e della sua immagine, valori che, oltre ad essere dotati di rilievo costituzionale, per disposizioni statutarie l’ente stesso è preposto a perseguire e proteggere nell’interesse della comunità di cittadini ivi stanziata.
Con riferimento al delitto di cui all’art. 437 cod. pen. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), aveva esercitato le proprie istanze risarcitorie in relazione alla violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro (dal codice civile) e dalla disciplina sulla prevenzione degli infortuni, causa di un disastro, evento stigmatizzato come verificatosi in pregiudizio della collettività dei lavoratori e di soggetti gravitanti nell’area ed in contrasto con gli interessi protetti e con gli impegni assunti dal Comune nel settore della difesa della vita umana, della famiglia, della popolazione e con la sfera funzionale attribuitagli.
Infine, in ordine ai delitti di omicidio e lesioni personali aggravati, l’azione civile era stata proposta per conseguire il risarcimento del danno morale in relazione al turbamento ed ai timori suscitati nella collettività di residenti per i continui decessi e il deterioramento grave delle condizioni di salute di suoi appartenenti, già dipendenti dello stabilimento Marlane.