Redentore 2019: l’ordinanza del sindaco per l’incolumità e la sicurezza pubblica

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Comune di Venezia
Comune di Venezia

In occasione della Festa del Redentore, in programma sabato 20 e domenica 21 luglio nelle aree prospicienti lo specchio acqueo del Bacino di San Marco, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha emanato un’ordinanza che detta le misure di prevenzione per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

L’evento è stato oggetto anche di un Tavolo tecnico convocato dalla Questura, che ha definito le seguenti misure per la gestione di eventuali situazioni di pericolo:

– individuazione di via di fuga, con l’assistenza di apposito personale;
– previsione di corridoi di emergenza;
– suddivisione in settori dell’area di affollamento;
– individuazione di punti di assistenza medica e di protezione civile e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza;
– riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe.

In particolare, dalle ore 19 di sabato 20 alle ore 3 di domenica 21 luglio, nel territorio del centro storico di Venezia, è vietata alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro; è vietato inoltre il trasporto senza un giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie o altro contenitore in vetro.

Nell’area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS. Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie d’esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico in contenitori di vetro, mentre è consentita all’interno degli esercizi.

E’ inoltre vietato trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” (peperoncino) o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.              
          
Le violazioni saranno punite con sanzioni da 25 a 500 euro.

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Venezia, 18 luglio 2019