Regali di Natale non funzionanti o indesiderati? Aduc: che fare

354
Regali non funzionanti o indesiderati
Regali non funzionanti o indesiderati

Abbiamo aperto i regali che erano sotto l’albero. Qualche delusione? Non funzionanti o indesiderati? Oltre che riciclarli come regali per qualcun altro, o cercare di venderli nei mercatini delle occasioni (molto attivi online dopo le feste), si può rimediare cambiandoli o facendoseli riparare o avendo indietro i soldi. Vediamo – si legge nel comunicato che pubblichiamo sui regali a firma dell’Aduc (qui altre note Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr) –.

Non funzionante

Se l’oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la Garanzia legale a carico del venditore (1). Il venditore deve riparare o sostituire il bene entro “tempi congrui”, da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia e’ valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione, sono a carico del venditore.

(oltre a questa c’è anche la Garanzia del produttore: contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all’acquisto)

Indesiderato
Si può esercitare il diritto di recesso:
1. Per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto.
2. Per gli acquisti in negozio virtuale (2) o fuori dai locali commerciali si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. E’ consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.

Venditore o produttore non disponibile?

Sarà necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora o pec (3) e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta (4). In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace (5).

Venditore o produttore non italiano?

Se sono in un Paese dell’Unione Europea, è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l’intimazione con raccomandata A/R (3) (no pec, che vale solo per l’Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono specifiche modalità, anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano (6).

Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata A/R (3) (no pec, che vale solo per l’Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano (6) è difficile ottenere giustizia.

1 – http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+del+venditore_14358.php

2 – http://sosonline.aduc.it/scheda/sul+diritto+recesso+ho+appena+fatto+acquisto+ma+ci_9652.php

3 – https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php

4 – http://www.agcm.it/invia-segnalazione-online.html#wrapper

5 – http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php

6 – https://sosonline.aduc.it/scheda/controversie+stranieri+procedimento+europeo_19220.php