Regolamento Cosap rinnovato per una maggiore economicità ed efficienza

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La giunta comunale ha dato il via libera oggi al nuovo regolamento Cosap che dovrà essere discusso dal consiglio comunale.

Il testo modificato contiene alcune variazioni a seguito di criticità rilevate nella precedente stesura relativamente alla durata dei singoli procedimenti amministrativi, alla modalità di riscossione del canone (rateizzazione o rimborso), per assicurare un maggior livello di economicità ed efficienza alle attività di gestione del suolo pubblico e di applicazione del relativo canone di occupazione.

L’assessore alle attività produttive ha spiegato oggi in sala Stucchi i contenuti del provvedimento.

“Questo è il terzo regolamento che modifichiamo in un anno e mezzo. Un lavoro straordinario degli uffici del mio assessorato nell’intento di semplificare i procedimenti e rendere le norme sempre più chiare a favore degli utenti – ha detto l’assessore alle attività produttive -. Dopo quello relativo alle sale giochi e alla regolamentazione delle vincite in denaro e quello dei mercati agricoli contadini per disciplinare la vendita diretta dei prodotti del territorio, arriviamo ora alla ridefinizione della Cosap. Il precedente testo prevedeva della incongruenze e iniquità sotto il profilo della gestione delle istanze, per la durata dei procedimenti, la riscossione e modalità del pagamento e rateizzazione. Abbiamo pertanto modificato numerosi articoli relativi ad aspetti tecnici molto importanti per chi deve confrontarsi con i nostri uffici, nel rispetto della normativa nazionale e regionale. Tra le tante novità abbiamo previsto una scontistica tra il 10% e il 30% per gli eventi plastic free, a basso impatto ambientale, che stiamo promuovendo assieme all’assessore all’ambiente”.

Entrando nel dettaglio, nell’articolo 3, relativo al procedimento di richiesta è citata anche la necessità, in alcuni casi, di ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza. In tali occasioni il tempo di rilascio dell’autorizzazione, di 30 giorni, verrà interrotto sino all’acquisizione del provvedimento. Se invece dovesse essere necessario un provvedimento ulteriore di giunta e di consiglio comunale, i termini di rilascio della concessione saliranno da 30 a 60 giorni.

Per l’occupazione di spazi per fini politici, sindacali, socioculturali e sportivi senza scopo di lucro, preventivamente individuati dalla giunta comunale, la domanda dovrà essere presentata dal primo al venticinquesimo giorno del mese precedente, e la richiesta dovrà essere relativa da un uso dello spazio per massimo 5 giorni (articolo 4).

La concessione di occupazione suolo verrà rilasciata a chi “dichiara di riconoscersi nei principi e valori fondamentali della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, di ripudiare ogni forma di totalitarismo e di condannare l’uso della violenza a fini politici” (articolo 5).

“A più di 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale credo sia il caso di pensare ad una effettiva pacificazione nazionale. Le amministrazioni si devono concentrare sul risolvere i problemi reali dei cittadini anziché perdere tempo su sterili polemiche relative a fascismo e antifascismo” – ha precisato a questo proposito l’assessore.

Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente, in caso contrario la concessione non verrà rilasciata. Il ritiro della concessione dovrà avvenire prima della data dell’occupazione; per il mancato ritiro è prevista una sanzione da 25 a 500 euro.

L’articolo 7 è stato integrato con l’obbligo, da parte del concessionario, di esibire, a richiesta degli addetti della vigilanza, il provvedimento che autorizza l’occupazione.

Il concessionario può rinunciare all’occupazione almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’occupazione. In caso di mancato utilizzo dell’area, senza preavviso, gli sarà vietata l’occupazione per i successivi 3 mesi (articolo 8).

Sono previste, inoltre, nuove scontistiche: gli eventi a basso impatto ambientale o che prevedono l’utilizzo di materiali ecocompatibili per la somministrazione di alimenti e bevande, avranno uno sconto del canone tra il 10% e il 30% (articolo 14).

E’ stato inoltre maggiormente dettagliato e rimodulato l’articolo 20 relativo alle sanzioni per omesso, parziale e ritardato pagamento.

Per omesso o parziale pagamento la penale sarà del 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto: se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni la penalità sarà del 10%, se il pagamento avverrà tra il trentesimo e il sessantesimo giorno la penale sarà del 20%.

In caso di rateizzazione, il parziale o ritardato pagamento entro i termini previsti, sarà predisposta una diffida ad adempiere mediante apposito atto nel quale saranno indicati l’importo del canone non versato o tardivamente versato, l’ammontare degli interessi di legge dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della
richiesta, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata, le spese di notifica dell’atto, le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento, la decadenza della o delle concessioni per il mancato pagamento entro il termine fissato. Successivamente, in caso di mancato pagamento, verrà emessa ordinanza di ingiunzione ed eventuale iscrizione a ruolo.