L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di annullamento di vacanze già prenotate, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore. “La scelta – spiega l’associazione Aduc in un comunicato – è stata rimessa all’organizzatore del viaggio con evidenti conseguente negative per il consumatore, il quale potrebbe non essere in grado di fruire del voucher entro l’anno, in evidente contrasto poi con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dall’Unione Europea. Queste ultime prevedono che, se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato”.
“Per la legge italiana, voluta dal Governo e approvata dal Parlamento, chi ha pagato un servizio turistico da effettuarsi nel periodo 23 febbraio-31 luglio, ma non ha potuto usufruirne a causa dell’emergenza sanitaria, deve sottostare alla decisione dell’operatore: rimborso in denaro oppure con voucher valido un anno. Va da sé che, salvo rare eccezioni, gli operatori offrono solo voucher, con il rischio più che concreto di non poterlo utilizzare e quindi di perdere tutto. I vari tour operator si stanno ingegnando per le soluzioni più fantasiose da adottare a discapito del consumatore. Uno dei casi più emblematici che ci sono stati sottoposti riguarda il sito Voyage Privé, il quale ha ben pensato di limitare ulteriormente l’utilizzo dei voucher da parte del consumatore. Infatti, nella sezione “Covid 19” presente sul loro sito troviamo scritto: “Potreste trovarvi nella seguente situazione: non avete pagato per intero la vostra prenotazione, che è stata rinviata, e avete ricevuto un voucher per l’importo pagato. Come indicato al momento del rinvio del soggiorno, questo buono è valido per un soggiorno identico o equivalente. Può quindi essere utilizzato interamente per prenotare un soggiorno per un importo almeno pari alla prenotazione iniziale. Per importi inferiori, vi diamo la possibilità di utilizzarlo parzialmente fino alla percentuale pagata sulla vostra prenotazione iniziale”.
“Ad esempio: Avevate prenotato un soggiorno di 1000€ che è stato posticipato. Il giorno del rinvio, avevate versato una caparra di 500€ (cioè il 50% dell’importo totale del soggiorno). Avete quindi un buono di 500€. È possibile utilizzare l’intero voucher (500€) per prenotare un soggiorno di 1000€ o più. Se volete prenotare un soggiorno inferiore a 1000€, diciamo 800€, potete usare il vostro voucher per pagare il 50% del vostro soggiorno (cioè 400€) e vi sarà poi accreditato un nuovo voucher per l’importo rimanente (cioè 100€). Questo nuovo voucher può essere utilizzato interamente per prenotare un soggiorno di più di 200€ (cioè 1000€ – 800€). In questo esempio, se si acquista un nuovo soggiorno per meno di 200€, è possibile utilizzare il voucher in parte per il 50% del soggiorno.”
“La strategia è “interessante”, Voyage Privé limita, del tutto illegittimamente, l’utilizzo del voucher a più prenotazioni da effettuare ovviamente con lo stesso tour operator così da garantirsi più prenotazioni con lo stesso voucher se il consumatore non vuol perdere i soldi già spesi. Ricordiamo che l’art. 88 bis del decreto Cura Italia prevede che “Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.”
Il decreto nulla specifica in ordine all’imposizione di un utilizzo parziale del voucher, essendo quindi del tutto illegittima l’interpretazione fantasiosa e restrittiva fornita da Voyage Privè e che vorrebbe limitare l’utilizzo del voucher solo ai soggiorni per importi almeno pari alla prenotazione iniziale.
Ricordiamo che il 28 maggio 2020 l’autorità Antitrust è intervenuta condannando la normativa italiana che viola quella comunitaria e che l’Italia, nonostante la scadenza del 28 maggio intimata dalla Commissione Ue, non si è adeguata. Successivamente il 19 Giugno 2020 è intervenuta Enac (Ente nazionale Aviazione Civile) per sostenere che, secondo loro, dal 3 giugno scorso le compagnie aeree non possono imporre i voucher come rimborso ed ha poi ha preannunciato provvedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori che non rimborsano i soldi ma impongono solo voucher.
“Infine il 2 luglio la Commissione Ue ha denunciato alla Corte di Giustizia di Lussemburgo lo Stato italiano. Il nostro consiglio – spiega ancora Aduc – è di far valere i propri diritti così come sanciti dal diritto UE – che prevale sul diritto italiano-, dalla pronuncia dell’Antitrust, dalle indicazioni di Enac e dal fatto che la Commissione Ue ha avviato la procedura d’infrazione contro lo Stato italiano attraverso una raccomandata A/R o PEC di messa in mora all’operatore. Potrà farlo anche chi ha già accettato il voucher, qualora sia stato costretto dagli operatori a firmare una rinuncia al rimborso in denaro con la minaccia di perdere sia soldi che voucher.
La ratio giuridica
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) è l’interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio, l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.
Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione, inoltre, nel contratto di viaggio c.d. “pacchetto turistico”, la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. L’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quindi, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. ed art. 1464 c.c. (Nella specie, la Corte ha confermato la legittimità di una pronuncia di scioglimento del pacchetto turistico di due settimane per due persone all’estero, dopo che i turisti, vista l’epidemia in atto nel luogo di destinazione, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione. La Corte ha altresì rigettato la domanda di pagamento dell’indennità per il recesso da parte del “tour operator”)” (Cass. Civ. Sez.
III 24/07/2007, n. 16315).
In caso di sussistenza di eventi che sorgono dopo la sottoscrizione del contratto e che sono in contrasto con la finalità di vacanza (ad es., una epidemia nel luogo di destinazione, oppure un infortunio o malattia del turista ecc.), è quindi possibile chiedere la risoluzione contrattuale. E’ bene comunicare l’impedimento al tour operator e all’agenzia di viaggio appena possibile, tramite raccomandata a/r, fornendo anche eventuale documentazione a supporto delle proprie ragioni (es., certificati medici, ecc.).
Ne discende che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).
Molti tour operator, tra cui Voyage Privé, si rifiutano di accettare la risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta e causa di forza maggiore, per partenze successive al 31 luglio.
Nel caso della scrivente, che aveva prenotato un viaggio in India con partenza al 13 agosto, Voyage Privé ad oggi, nonostante l’India sia in situazione emergenziale gravissima, le frontiere siano chiuse, i visti non vengano rilasciati ed in ogni caso sarebbe impensabile recarsi nel Paese per la grave situazione epidemiologica attuale, non ha ancora annullato il viaggio né consente al consumatore di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta, imponendo penali illegittime di cancellazione.
Al momento la cosa da fare è inviare una pec o raccomandata a.r. comunicando la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e chiedendo la restituzione dell’acconto versato.
“Un invito alla buona memoria. Quando tutto questo sarà finito, ricordiamoci di chi, – conclude Aduc – strumentalizzando le falle e le aberrazioni legislative, ha cercato di far cassa sulle spalle dei consumatori, sui quali infine ricadranno anche le conseguenze economiche delle infrazioni dello Stato italiano alla normativa europea”.